Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6613
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Sentenza 22 dicembre 1998

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In caso di latitanza,la notificazione al difensore,ai sensi dell'art.296,comma 2,c.p.p.,dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare rimasta ineseguita non equivale alla notifica della stessa ordinanza da effettuarsi nei confronti dell'imputato a norma dell'art.165 c.p.p.;adempimento,quest'ultimo,dal quale,ai sensi dell'art.309,comma 2,decorre,per il latitante,il termine per proporre richiesta di riesame.Ne consegue che,in mancanza di tale adempimento,decorrendo per l'imputato il termine anzidetto dalla successiva data di esecuzione della misura,del medesimo termine può avvalersi,in applicazione della regola generale dettata dall'art.585,comma 3,c.p.p.,anche il difensore che non abbia proposto richiesta di riesame entro i dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al citato art.296,comma 2,c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6613
    Data del deposito : 22 dicembre 1998

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