Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In caso di latitanza,la notificazione al difensore,ai sensi dell'art.296,comma 2,c.p.p.,dell'avviso di deposito in cancelleria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare rimasta ineseguita non equivale alla notifica della stessa ordinanza da effettuarsi nei confronti dell'imputato a norma dell'art.165 c.p.p.;adempimento,quest'ultimo,dal quale,ai sensi dell'art.309,comma 2,decorre,per il latitante,il termine per proporre richiesta di riesame.Ne consegue che,in mancanza di tale adempimento,decorrendo per l'imputato il termine anzidetto dalla successiva data di esecuzione della misura,del medesimo termine può avvalersi,in applicazione della regola generale dettata dall'art.585,comma 3,c.p.p.,anche il difensore che non abbia proposto richiesta di riesame entro i dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al citato art.296,comma 2,c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 22.12.1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N. 6613
3. " Giovanni SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 32183/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NN AD, n. 10.5.1972
avverso l'ordinanza in data 27.5.1998 del Tribunale di Napoli Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Elena PACIOTTI, che chiede il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv. Antonino DE ANGELIS, che chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia della disposta misura cautelare O S S E R V A :
Con ordinanza del 27.5.1998 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riesame prodotta per NN AD dal difensore di fiducia, Avv. Antonino De Angelis, avverso il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal G.I.P. della sede il 16.3.1998. Rilevava che al NN, all'epoca privo di difesa fiduciaria. era stato nominato d'ufficio l'Avv. Antonio Rocco Briganti al quale, dopo vane ricerche, era stato notificato avviso di deposito dell'ordinanza custodiale e del decreto di latitanza il 27.3.1998. L'indagato era stato poi arrestato il 6.5.1998; il gravame, proposto in data 14.5.1998, era perciò tardivo ai sensi dell'art. 309, co. 2, C.P.P., non essendo provata, e neppure dedotta, la mancata conoscenza del provvedimento impositivo. Il difensore di fiducia ricorre per cassazione, denunciando:
1) Violazione degli artt. 309, co. 9, 178,296, co. 2, 293, co. 3, C.P.P.. Sostiene infatti che al difensore doveva essere notificato, in forza delle due disposizioni da ultimo citate, un duplice avviso di deposito, l'uno nella qualifica, l'altro per il latitante, mentre nel caso di specie era stata effettuata una sola comunicazione al difensore d'ufficio, senza tener conto dell'eventuale priorità della nomina fiduciaria. Ciò a prescindere dall'incompletezza delle ricerche e dal mancato controllo, in sede di riesame, della legittimità del decreto di latitanza.
2) Violazione dell'art. 309, co. 5, 9 e 10 C.P.P., non essendo stati integralmente trasmessi gli atti dall'autorità procedente - mancherebbe, in particolare, il verbale delle dichiarazioni di tale De Gregorio, poste a fondamento dell'ordinanza custodiale - causa di inefficacia su cui il Tribunale non si era pronunciato. Il primo motivo è, nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte, fondato ed assorbente. Va premesso che le censure relative alla legittimità della dichiarazione di latitanza sono, per la loro genericità, inammissibili. Quanto alle attività conseguenti alla detta dichiarazione, la constatata, volontaria sottrazione alla custodia cautelare impone in effetti, a garanzia della difesa, una duplice serie di adempimenti, taluni destinati al difensore (nella qualifica), un altro all'interessato. Per il difensore (nominato, ove occorra, d'ufficio) va depositata in cancelleria copia dell'ordinanza custodiale ineseguita;
deve essergli notificato avviso del deposito, e da tale momento decorrono nei confronti i termini per la richiesta di riesame (artt. 296, co. 2, e 309, co. 3, C.P.P.). Al latitante l'ordinanza va invece notificata nelle forme previste dall'art. 165, espressamente richiamato dall'art. 309, co. 2, C.P.P., e cioè mediante consegna di copia al difensore - adempimento autonomo, non ripetitivo e finalizzato ad assicurare ad un soggetto ovviamente non in grado di accedere alla cancelleria una possibilità di effettiva conoscenza del contenuto dell'atto. È conseguentemente dalla detta notifica eseguita nelle mani del difensore ma destinata all'interessato - che decorre per quest'ultimo, a norma dell'art.309, co. 2, C.P.P., il termine per la richiesta di riesame, salvo differimento al momento della cattura, ove provi il difetto di tempestiva conoscenza (circostanza nel caso di specie non dedotta). È invece estranea al sistema delle garanzie nei confronti del latitante la disposizione dell'art. 293, co. 3, C.P.P., cui ha fatto erroneo riferimento il ricorrente;
essa, posta in relazione al precedente co. 1, riguarda adempimenti da compiersi dopo l'esecuzione dell'ordinanza custodiale, e quindi presuppone che non esista, o sia cessato, lo stato di latitanza.
Tanto premesso, deve ritenersi che, ove le notifiche di cuì agli artt. 296, co.
2 - destinata al difensore - e 165 C.P.P. - destinata all'interessato - siano avvenute in momenti differenti, con conseguente diversa decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, trovi applicazione il principio generale stabilito dall'art.585, co. 3, C.P.P., e quindi per entrambi i soggetti legittimati operi il termine che scade per ultimo. Per l'applicabilità del detto principio in materia cautelare e, specificamente, riguardo al riesame di provvedimenti "de libertate", si è espressa la giurisprudenza di gran lunga prevalente (cfr. Cass., Sez. III, 16.11.1995, Palestra;
13.2.1996, Giuliani ed altri;
Sez. VI 9.3.1992, Ronco). Nè l'opposta opinione (su cui v. Cass., Sez. I, 7.4.1994, Lo Prete) appare condivisibile, in quanto desume l'esistenza di regimi di impugnabilità differenziati per l'imputato e il difensore dalla diversità "tipologica" degli eventi da cui dipende per ciascuno la decorrenza del termine;
diversità invece non ravvisabile, perché per l'imputato il termine decorre dall'esecuzione del provvedimento custodiale cui consegue, ex art. 293, co. 1, C.P.P., l'immediata consegna di copia - oppure dalla notifica "a mani" ex art. 156, co. 1, C.P.P., se già detenuto per altra causa, o infine, se latitante, dalla notifica ex art. 165 C.P.P.; adempimenti tutti volti ad assicurargli la conoscenza dell'atto, e quindi funzionalmente omologhi all'avviso di deposito destinato al difensore. Ricostruita nei termini ora indicati la disciplina dei termini per la richiesta di riesame nel caso di latitanza, è fondata la censura mossa alla pronuncia di inammissibilità, emessa in considerazione del mero decorso dei 10 giorni dall'avviso di deposito al difensore d'ufficio, effettuato a norma dell'art. 296, co. 2, C.P.P.. Non è stato infatti in primo luogo verificato, ne' risulta dalla incompleta certificazione in atti, il momento in cui intervenne una valida nomina di fiducia (che, se anteriore, priverebbe di efficacia l'avviso dato al difensore officioso); nessun accertamento è stato poi effettuato circa l'esecuzione della notifica all'indagato nelle forme di cui all'art. 165 C.P.P., dalla quale, se posteriore, decorrerebbe il termine per la richiesta di riesame (in caso di omissione, la decorrenza andrebbe fissata al momento della cattura in forza del co. 1 dell'art. 309 C.P.P.). L'ordinanza impugnata va perciò annullata per nuova verifica dell'ammissibilità del riesame tenuto conto dei principi prima enunciati e, ove all'esito la richiesta risulti tempestiva, per l'esame del merito. L'annullamento non implica, come vorrebbe la difesa, l'inefficacia della misura cautelare ai sensi del co. 10 dell'art. 309 C.P.P. per effetto della mancata pronuncia sul merito nel termine prescritto. Infatti, come chiarito dal precedente co. 9, la decisione che il Tribunale è tenuto ad emettere - con automatico effetto caducatorio in caso di omissione o ritardo - entro 10 giorni dalla ricezione degli atti può essere non solo di merito (annullamento, riforma o conferma dell'ordinanza custodiale) ma anche, se ne ricorrano i presupposti, di inammissibilità del riesame. D'altra parte, intervenuta nei termini una delle pronunce previste al co. 9 citato, essa esclude la immediata perdita di efficacia ai sensi del comma successivo (che si verificherebbe solo in caso di inesistenza) anche se risulti per qualsiasi ragione annullabile (Cass., Sez. Un., 12.2.1993, Piccioni;
7.3.1996, Carlutti;
17.4.1996, Pagnozzi, nonché, specificamente in tema di annullamento di decisione di inammissibilità, 8.11.1993, Durante).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94. co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di Procedura penale. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999