Sentenza 29 novembre 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca la mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di un elemento favorevole all'indagato ha l'onere di specificare per quale ragione detto elemento debba essere qualificato come decisivo per la situazione del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2016, n. 20662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20662 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2016 |
Testo completo
20662-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 2169 Camera di Consiglio del 29 novembre 2016 R.G.N. 36697/2016 composta da dott. Matilde Cammino Presidente dott. Domenico Gallo dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. Adriano Iasillo dott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Seminatore Arcangelo, nato il [...] avverso l'ordinanza n.549/16 del Tribunale del riesame di Messina, del 09.08.2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso MOTIVI della DECISIONE Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Messina 1. confermava l'ordinanza del IP di quello stesso Tribunale che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Seminatore Arcangelo per i reati di rapina, porto e detenzione di arma semiautomatica.
1.1 Avverso tale provvedimento ricorre personalmente l'indagato, lamentando la violazione degli artt. 178,179,185,273,291 col,292 comma2 e 2 ter cod.proc.pen.In particolare deduce che il IP , nell'emettere la misura custodiale, non ha preso in considerazione i verbali di individuazione fotografica fatte dalle vittime dell'aggressione, nei quali viene riconosciuta una persona diversa dall'odierno indagato e,senza ombra di dubbio da due di loro. Tale circostanza, da considerarsi sicuramente favorevole all'attuale indagato, avrebbe dovuto essere valutata come elemento a favore dell'indagato attuale ed il fatto di non averne fatto cenno nell'ordinanza genetica comporta la nullità del provvedimento restrittivo a nulla rilevando che il TdR ha integrato la motivazione, poiché non poteva essere sanata, in tal modo, una nullità assoluta.
2. La tesi dell'indagato non è fondata ed il ricorso deve essere rigettato.
2.1 Questa Corte ha già ampiamente affrontato le problematiche relative alla rilevanza e valutazione degli elementi favorevoli all'indagato ed al significato che essi assumono nella concezione dell'art. 292 cod. proc.pen.,comma 2 ter, affermando che tale articolo non impone al giudice del riesame la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche di deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari ( rv 254216).
2.2 Se è,infatti, vero che l'art. 292 c.p.p., comma 2 ter sanziona di nullità l'ordinanza cautelare che non contenga la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, è anche vero che tale norma non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ne', tanto meno, gli prescrive in sede di riesame la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto il dovere motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, e non anche di deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari (cfr., ex plurimis: Cass. Pen. sez. 6, 46545/2008 Zarrillo, Sez. 6, 28 febbraio 2005, Baccarini).
2.3 Quanto alla natura ed alla rilevanza degli elementi favorevoli, questa Corte ha anche affermato che l'obbligo del giudice di valutare anche tali elementi è limitato a quei dati che consistano in circostanze positive che contrastino con gli elementi di accusa e che 2 M di conseguenza li annullino o li rendano meno certi. ( n.16621 del 2008 rv 239782) Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, nella materia in esame, ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando: a) che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) che non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) che non sia contraddittoria, cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute.
2.4 Fermo restando che non è consentito al giudice di legittimità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione;
e di conseguenza non è consentito al giudice di legittimità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudicante a fondamento della sua decisione, atteso che tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione - come si verifica nel caso di specie di una diversa lettura dei fatti di causa ed una diversa, e per il ricorrente più adeguata, - valutazione delle risultanze delle indagini.
2.5 A ciò si aggiunga che, in tema di ordinanza cautelare, la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2 ter, che sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a favore dell'imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono consistere in circostanze positive, vale a dire in elementi che contrastino quelli di accusa, annullandoli o rendendoli inattendibili , perché nella nozione di "elementi a favore" rientrano solo gli elementi di natura oggettiva e di fatto prospettati dalla difesa, mentre ne restano escluse le mere posizioni difensive negatorie ed anche le prospettazioni di tesi alternative sulla base degli elementi acquisiti in atti. Tanto presuppone l'onere positivo, da parte della difesa, di presentazione di quegli elementi oggettivi e fattuali che essa ritiene rilevanti ai fini della decisione mentre esclude che si possa, sotto l'indicato profilo, lamentare la carente o omessa considerazione di elementi già a disposizione del giudice e dei quali quest'ultimo abbia, implicitamente, tenuto conto nella decisione adottata ritenendone la non rilevanza. (n.34911 del 2003 rv 226289). 3 2.6 Orbene il ricorso in esame si limita a richiamare la presenza in atti di una precedente individuazione fotografica di persona diversa, nel ruolo del soggetto anziano che materialmente aggredì il gioielliere, sulla base della quale il P.M. non ritenne di dover chiedere il provvedimento restrittivo poi richiesto ed ottenuto, nel prosieguo delle indagini, nei confronti del Seminatore ma non spiega per quale ragione tale elemento deve qualificarsi decisivo per la situazione dell'indagato, nel senso in precedenza precisato, tanto più che il rilievo è del tutto avulso dalla motivazione del Tribunale che ha messo in evidenza come :" l'individuazione fotografica compiuta dal gioielliere e dalla commessa non vale a privare di credibilità le dichiarazioni dagli stessi rese successivamente alla esecuzione della misura cautelare nei confronti del Seminatore laddove entrambi, escussi in sede di sommarie informazioni, hanno riferito ai verbalizzanti che il Seminatore, riconosciuto dalla fotografia pubblicata sulla stampa e in televisione, era proprio quel soggetto che aveva compiuto il primo sopralluogo nella gioielleria e qualche giorno dopo aveva eseguito materialmente la rapina. I due dichiaranti precisavano che all'epoca dei fatti il Seminatore non aveva il pizzetto e aveva i capelli corti. Dette dichiarazioni appaiono confortare il quadro indiziario a carico del Seminatore. Inoltre, le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza consentono di apprezzare la corrispondenza dei tratti del viso del soggetto immortalato con quelli del Seminatore. In un quadro caratterizzato da plurimi elementi indiziari (corrispondenza fisica;
presenza dell'indagato in casa dei correi;
atteggiamento tenuto in presenza dei militari;
dialogo captato;
recente riconoscimento da parte di due persone offese) appare priva di rilevanza l'individuazione fotografica compiuta dalle tre persone informate dei fatti....(pag.6).” 2.7 A fronte della logica e congrua motivazione del TdR che evidenzia come l'elemento della individuazione del diverso soggetto sia stata, in modo consapevole superata a danno del Seminatore nell'evolversi delle indagini, con l'acquisizione di una complessa serie di elementi indizianti che il ricorrente non richiama in alcun modo, viene و negata,implicitamente, ogni rilevanza al predetto elemento probatorio.
2.8 Il ricorso va pertanto rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 CO 1 ter disp.att. cod.proc.pen. 4 M Così deciso in Roma, camera di Il Consigliere estensore M.B.Taddei consiglio del 29 novembre 2016 Il Presidente M. Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 APR. 2017 IL Il Cancelliere MAD CANCELLIERE E R P U Claudia Planelli S 5