Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6881
CASS
Sentenza 3 luglio 1999

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L'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623 (incentivi a favore della media e piccola industria e dell'artigianato) il quale, in deroga dell'art. 67 della legge fallimentare, esclude l'esperibilità della azione revocatoria dopo il decorso di dieci giorni dalla stipulazione dei relativi contratti, con riguardo ai mutui concessi dagli istituti di credito a medio termine (ovvero dagli istituti di credito in genere ove utilizzino fondi statali o si avvalgano della garanzia dello Stato), contiene una disposizione di carattere eccezionale, operante con esclusivo riferimento ai finanziamenti destinati ad incentivare i settori produttivi considerati dalla legge e, pertanto, non è suscettibile di estensione con riguardo ai mutui in favore di soggetti non esercenti attività artigiana o di piccola o media industria ovvero, comunque, non finalizzati alla costruzione o ristrutturazione di impianti industriali, ancorché erogati da istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine (nella specie, una cooperativa a responsabilità limitata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6881
    Data del deposito : 3 luglio 1999

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