Sentenza 13 gennaio 2004
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FATTO E DIRITTO 1. Il sig. Pasquale R., con la propria diffida del 17 ottobre 2023, avente ad oggetto "Terreni censiti al fl. 26 part.lle 28 e 88 del Catasto del Comune di Larino illegittimamente occupati dalla Casa Circondariale di Larino - Diffida alla loro restituzione, previa integrale rimessione in pristino, con contestuale risarcimento del danno, ovvero all'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001", ha domandato al Ministero della giustizia "la restituzione dell'area di proprietà privata occupata dall'opera pubblica, previa integrale riduzione in pristino della stessa e risarcimento del danno o, alternativamente, all'emanazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO RIETI in persona del Prefetto pro tempore domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ZI AN;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di RIETI, emesso il 07/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Nicoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 7 giugno 2001, il Tribunale di Rieti annullava il decreto di espulsione emesso il precedente 31 maggio dal Prefetto del luogo nei confronti dello straniero AN IN privo di permesso di soggiorno. Osservava il giudice che il mancato ottenimento del permesso non legittima, di per sè, l'espulsione, dato il carattere non perentorio del termine per la relativa domanda e atteso che l'interesse pubblico alla sicurezza dell'ordinato vivere civile, il quale giustifica le limitazioni alla libertà di ingresso e soggiorno nello Stato, non è compromesso dalla mera inottemperanza agli oneri in proposito facenti carico allo straniero, allorché la condotta di quest'ultimo sia (come nella specie) "improntata ad una vita normale e dignitosa".
Ricorrono per Cassazione, con unico ricorso, il Ministero dell'interno, in persona del Ministro, e l'Ufficio territoriale del Governo di Rieti, in persona del Prefetto, articolando due motivi. Non svolge difese l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione ricorrente (in ordine alla costituzione della quale va rilevato il difetto di legittimazione processuale del Ministro dell'Interno, essendo tale legittimazione esclusivamente riservata, nella materia in questione, al Prefetto - Ufficio territoriale del Governo) deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità dal provvedimento impugnato per non essere stato il Prefetto informato della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale, in violazione dell'art. 13-bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113: del ricorso avverso il decreto di espulsione, infatti, il Prefetto aveva avuto conoscenza soltanto con la trasmissione, da parte del Tribunale, a mezzo telefax, della decisione finale.
Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 13-bis D. Lgs. 286/1998, cit., il ricorso dello straniero, con in calce il decreto di fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, deve essere notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. Nella specie, invece, risulta dagli atti (qui consultabili data la natura processuale del vizio in esame) che nessuna comunicazione del ricorso e dell'udienza fu data al Prefetto di Rieti, che aveva emesso il decreto di espulsione impugnato, mentre è, ovviamente, all'uopo irrilevante la comunicazione fattagli solo dopo la conclusione del processo.
L'accertata violazione dell'art. 13-bis, cit., comporta violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), con conseguente nullità dell'udienza e del decreto del Tribunale, che va pertanto cassato con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano in ciò assorbite le restanti censure, attinenti al contenuto della decisione del Tribunale, proposte con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rieti in persona di altro giudice. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004