Sentenza 5 novembre 2018
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale presentata per posta elettronica, trattandosi di un mezzo tecnico non previsto dalla legge che non assicura la certezza della provenienza del documento né la sua data di spedizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2018, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2018 |
Testo completo
00320-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. 4175/2018 CC 05/11/2018 STEFANO APRILE - Relatore - R.G.N. 22538/2018 RAFFAELLO MAGI ALESSANDRO CENTONZE ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV VE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2018 del TRIBUNALE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Elisabetta CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, per quello che qui interessa, l'incidente di che esecuzione proposto nell'interesse RA OV volto a ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'articolo 670 cod. proc. pen., ovvero la remissione in termine per l'impugnazione sensi dell'articolo 175 cod. proc. pen., della sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 7 giugno 2011, irrevocabile il 20 marzo 2012. 2. Ricorre RA OV, a mezzo del difensore avv. Franco Rossetti, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli articoli 175, 670 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta conoscenza del procedimento in ragione della notificazione della sentenza presso il difensore domiciliatario, senza che sia stata accertata l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento, anche tenuto conto che all'udienza di discussione davanti alla Corte d'appello il difensore d'ufficio era stato sostituito, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. pen., da altro difensore, avendo la condannata avuto conoscenza del procedimento solo all'atto (16/03/2018) della notificazione del provvedimento di cumulo emesso il 16/02/2017 nell'ambito del quale detta sentenza è contenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, non contrastato sul punto dal ricorso, l'imputata aveva eletto domicilio presso il difensore. Le notificazioni degli atti del giudizio, come pure dell'estratto contumaciale, sono state effettuate al domicilio eletto presso il difensore, che ha coltivato il giudizio finanche proponendo ricorso per cassazione avverso la citata sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 7 giugno 2011, sicché il ricorso è inammissibile con riguardo alla denunciata inesistenza del giudicato ex art. 670 cod. proc. pen.. 3. L'art. 175 cod. proc. pen., rubricato «Restituzione nel termine», ha subito numerose manipolazioni e, per quanto qui interessa, deve aversi riguardo alla formulazione in vigore a seguito delle modifiche disposte con il decreto-legge 21 + 2 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge L. 22 aprile 2005, n. 60, senza considerare le ulteriori modifiche introdotte dall'art. 11, comma 6, L. 28 aprile 2014, n. 67, concernenti il procedimento in assenza. L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca dei fatti, stabiliva: Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». In forza del chiaro disposto normativo non può dubitarsi che l'accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento deve essere svolto dall'autorità giudiziaria che, infatti, a tale fine compie ogni necessaria verifica». del of 4. Ciò premesso, deve rilevarsi la tardività dell'istanza di restituzione del termine perché proposta oltre il trentesimo giorno dalla conoscenza della sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 7 giugno 2011, irrevocabile il 20 marzo 2012. Come risulta dal ricorso, la ricorrente ha avuto notizia della sentenza in data 16/03/2018 allorquando le venne notificato il provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico ministero in data 16/02/2017. Agli atti del procedimento di esecuzione si trovano due istanze ex art. 175 cod. proc. pen.: la prima è costituita da una stampa non originale dell'atto, sottoscritto dal difensore, che risulta essere stata allegata a un messaggio di posta elettronica spedito dal medesimo difensore al Tribunale di Potenza in data 13/04/2018 e sul quale è apposto un timbro di pervenimento in pari data;
la seconda è l'atto originale sottoscritto dal ridetto difensore che risulta depositato in data 18/04/2018. La prima istanza è irricevibile, mentre la seconda è tardiva.
4.1. Va premesso, anzitutto, che all'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. sono applicabili le disposizioni relative alle modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.. Non deve, in proposito, essere dimenticato che «ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, 3 comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione», in quanto la richiesta di restituzione nel termine ha natural strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre- condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726). Ciò perché la spedizione postale (al pari del telegramma) è idonea a certificare la data dell'atto e l'originalità di esso a mente dell'art. 583 cod. proc. pen., elementi che difettano nel caso di trasmissione a mezzo fax o posta elettronica, venendo in questi casi inviati in luogo dell'originale una semplice copia di esso attraverso un sistema che non assicura la provenienza e la data di spedizione.
4.2. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad escludere la legittimità della trasmissione, da parte delle parti private e con mezzi diversi da quelli indicati all'art. 583 cod. proc. pen., di atti che devono essere depositati nell'ufficio del giudice. Si è, in particolare, affermato che «l'istanza di restituzione nel termine non può essere presentata a mezzo telefax, poiché trattasi di mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze (non assicurando, tra l'altro, la certezza della provenienza del documento), e la cui utilizzazione è consentita unicamente, ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., ai funzionari di cancelleria» (Sez. 2, n. 35339 del 13/06/2007, Bari, Rv. 237760). La circostanza che la decisione si riferisca al telefax o fax, e non alla posta elettronica, è irrilevante poiché il richiamato art. 150 cod. proc. pen. si riferisce genericamente a «mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto», tra cui rientra la posta elettronica. Ancora più precisamente si è chiarito che «per i privati e i difensori non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 cod. proc. pen., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria» (Sez. 5, n. 6696 del 12/12/2005 dep. 2006, Pellegrino, Rv. 233999). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la specifica rilevanza dell'accertamento dell'identità di colui che sottoscrive l'atto, con 4 + particolare riguardo agli atti di impugnazione (Sez. 2, n. 25967 del 28/04/2004, De Silvio, Rv. 229709), sicché la procedura di deposito dell'atto assume una funzione essenziale che non può essere sostituita dalla sua semplice trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica.
4.3. La soluzione non è diversa laddove la trasmissione avvenga attraverso posta elettronica certificata, come costantemente affermato dalla la giurisprudenza di legittimità secondo la quale «nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal - pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria» (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272741). Si è precisato, con riguardo alle impugnazioni, che «è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno>> (Sez. 4, n. 21056 cit. Rv. 272740).
4.4. In ogni caso, come si evince dalla sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 7 giugno 2011, per la quale è stata presentata l'istanza di restituzione nel termine, la ricorrente era a conoscenza del procedimento a suo carico per essere stata colta in flagranza nell'atto di commettere il reato di furto aggravato, tanto che, restituita la refurtiva, è stata poi condotta presso gli uffici di polizia e ha eletto domicilio proprio in relazione ai fatti per cui si è proceduto a suo carico, optando per restare contumace nel giudizio di merito. 5 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 GEN 2019 CANCELLIERE FAELLA 6