Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, nella previsione Di cui all'art.2 della legge n.50 del 1994 - concernente l'ipotesi della introduzione, acquisto o detenzione nello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili che costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante di quella prevista dall'art.282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (contrabbando doganale), con la quale può concorrere ai sensi dell'art.81 cod. pen. -, l'espressione "ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia doganale" non deve essere intesa nel senso che tali sanzioni debbano essere comunque applicate. Qualora, infatti, entrambi i reati concorrano ai sensi dell'art.81 c.p. deve applicarsi solo la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, cioè la pena della reclusione prevista per l'art. 2 l. n. 50 del 1994, aumentata ex art.81 cod. pen., e non anche la multa prevista dagli art.282 ss del D.P.R. n.43 del 1973. (Segnalazione di contrasto, 5 ottobre 2001, n. 53).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 41461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41461 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 15/10/2002
1. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ZUMBO IO - Consigliere - N. 01931
3. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 012587/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NI N. IL 15/04/1956;
avverso SENTENZA del 09/10/2001 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il P.M. nella persona del Dott. Vittorio Meloni che ha concluso con la richiesta: inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3.5.2000, il Tribunale di Ariano Irpino ha ritenuto NI IO responsabile dei reati previsti dagli artt. 81 cp. - 282, 295, 296 DPR 43/1973 - 67-70 DPR 633/1972 - 2 L. 50/1994 - 46 c. 3^ L. 428/1990 e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione.
In esito all'appello del Procuratore Generale e dell'imputato, la Corte territoriale di Napoli, con la sentenza in epigrafe precisata, ha dichiarato non doversi procedere in ordine all'illecito ex L.428/1990, perché estinto per prescrizione, ed ha determinato la pena in anni uno, mesi uno di reclusione e L. 250.000.000 di multa. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che l'appello del Procuratore Generale è inammissibile perché non comunicato all'imputato;
- che la pena pecuniaria è illegittima in quanto non rapportata alla entità dei tributi evasi.
Per quanto concerne la prima deduzione, il Collegio rileva che la censura non è meritevole di accoglimento.
La violazione dell'art. 584 cpp., in tema di notificazione della impugnazione alla controparte, non determina l'inammissibilità del gravame in quanto questa omissione non è prevista tra le cause di inammissibilità tassativamente elencate dalla legge. L'inadempimento, da parte del Cancelliere, delle formalità previste dall'art. 584 cpp produce, come unica conseguenza, la mancata decorrenza del termine, da parte del soggetto interessato e nei casi consentiti dalla legge, per proporre appello incidentale;
tale situazione non riguarda l'ipotesi in esame ove sia l'impugnazione dell'imputato sia quella del Pubblico Ministero sono tempestive. La seconda deduzione è fondata in quanto la pena pecuniaria è illegittima sia pure per un motivo diverso da quello segnalato dal ricorrente.
Anche se i Giudici non hanno esplicitato il loro iter argomentativo sul tema, deve reputarsi che abbiano interpretato l'inciso contenuto nell'art. 2 L. 50/1994 ("ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia doganale") nel senso che le tali sanzioni vadano, comunque, applicate oltre la pena detentiva. Questa interpretazione del testo normativo si pone in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 119/1998 (alle cui articolare argomentazioni si rimanda) con la quale è stata chiarita l'autonomia della fattispecie di cui all'art. 2 L. 50/1994, che parte della giurisprudenza considerava circostanza aggravante, rispetto a quella dell'art. 282 DPR 43/1973 con conseguente ipotizzabilità del concorso dei relativi reato a sensi dell'art. 81 c.1^ cp.. Avendo come referente tale principio di diritto, deve concludersi che la pena inflitta, per quanto concerne la sanzione pecuniaria, è illegale;
invero, una volta ritenuta la continuazione o il concorso formale tra i reati, la pena originariamente prevista per gli illeciti satelliti non esplica alcuna efficacia dovendosi aumentare solo la sanzione comminata per la violazione più grave. Ora, nel caso concreto, i Giudici dovevano unificare con il nesso previsto dall'art. 81 c. 1^ cp. l'illecito di cui all'art. 2 L.50/1994, sanzionato con la reclusione, ed i residui delitti puniti con la multa;
pertanto avrebbero dovuto porre come pena base la sola reclusione ed incrementarla a tale titolo.
Per tale violazione di legge, la Corte ritiene annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alla pena pecuniaria, che elimina.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio sul punto della irrogazione della pena pecuniaria che elimina.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002