Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
La mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario del decreto di citazione a giudizio non comporta alcuna nullità, poiché tale conseguenza non rientra tra quelle elencate nell'art. 552 comma secondo cod. proc. pen., e non rientra neppure tra le previsioni generali di cui all'art. 178 cod. proc. pen., ma costituisce, semplicemente, una mera irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2004, n. 21575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21575 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/03/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 469
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 38020/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL AF;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 17/7/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. Vangelista Vittorio.
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Esposito Vitaliano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione 18.1.2001 del Tribunale di Torre Annunziata, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 11.7.2001, ha ritenuto IL AF responsabile dei reati previsti dagli artt. 349 c.p.- 20 c. 1 lett. c L. 47/1985 - 1 sexies L. 431/1985 - 2,
13.4, 14 L. 1086/1981 ed, unificati gli illeciti con il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge per non avere la Corte di Appello dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni. Rileva come erroneamente la gravata sentenza abbia ritenuto valido il decreto di citazione per il giudizio di primo grado pur in assenza della sottoscrizione dell'ausiliario del Giudice;
tale decreto, non perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma, non era idoneo a produrre i suoi effetti ed, in particolare, non era atto interruttivo della prescrizione.
Il Collegio ritiene che la deduzione sia manifestamente infondata per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che stima equo quantificare in euro 500, 00 - a favore della Cassa delle Ammende.
Il decreto di citazione a giudizio privo della siglatura dell'ausiliario non può annoverarsi nella categoria dell'atto giuridicamente inesistente nella quale, tenuto conto della casistica tradizionale, vanno inseriti gli atti carenti di quei minimi requisiti costitutivi che sono indispensabili per la loro rilevanza giuridica (o che non consentono di individuare l'organo dal quale provengono o sono emessi da soggetti sforniti di giurisdizione o nei confronti di persone sottratte alla stessa). L'incompiutezza formale di cui trattasi non da luogo ad una assoluta mancanza degli elementi costitutivi dell'atto e non impedisce la sua identificazione giuridica.
Inoltre la sottoscrizione dell'ausiliario non è inserita tra i requisiti richiesti a pena di nullità dagli artt. 429 c. 2. 552 c. 2 c.p.p.; tali norme non prevedono ipotesi di nullità ne' per la mancata firma dell'ausiliario ne' per la carente siglatura del Magistrato che ha emesso il provvedimento.
Il vizio in esame non può, neppure, farsi rientrare tra le previsioni generali dell'art. 178 c.p.p. e, pertanto, in virtù del principio della tassatività delle nullità, non può avere come conseguenza tale sanzione processuale.
Deriva che la mancata sottoscrizione del decreto che dispone il giudiziosa parte dello ausiliario (che non ha alcun potere di verifica e la cui firma attesta solo il deposito dell'atto e non costituisce un presupposto del rapporto processuale) è annoverabile tra le mere irregolarità che non producono effetti invalidanti. Tale conclusione non si pone in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n 13390/1998 (e con le ordinanze della Corte Costituzionale n 184/1989 e n. 155/1997) la quale ha affrontato la questione inerente al momento in cui il decreto in esame svolge il suo effetto interruttivo della prescrizione in una fattispecie - analoga a quella in oggetto - in cui l'atto non era sottoscritto dall'ausiliario. In questo caso, secondo la ricordata decisione, con la firma dell'ausiliario il decreto può ritenersi perfezionato in relazione all'effetto previsto dall'art. 160 c.p.. La ratio della sentenza delle Sezioni Unite si incentra nella considerazione che il decreto di citazione a giudizio assume data certa non nel momento della sua redazione da parte del Giudice, ma quando un atto di rilevanza esterna ne attesti l'epoca di emissione;
la sentenza non esclude che, oltre alla firma dell'ausiliario, altri eventi possano garantire la certezza della data. Tra questi, deve annoverarsi la notifica dell'atto all'imputato la cui epoca, verificata dall'ufficiale notificatore, non lascia margine di dubbio sul punto che il decreto sia stato emesso, quanto meno, in pari data. Ora, nel caso in esame, la notifica del decreto di citazione a giudizio è avvenuta l'1.4.1998 (quando non si erano maturati i termini previsti dall'art. 157 c.p.) ed in questo giorno si è verificata la causa che ha interrotto la prescrizione. Consegue che per i reati (accertati in data 5.9.1997) non si era maturato il periodo prescrizionale quando è stata emessa la impugnata sentenza;
attualmente la circostanza che il ricorso sia inammissibile per causa originaria impedisce al Collegio di applicare l'art. 129 c.p.p. e di rilevare che per le contravvenzioni è decorso il termine previsto dagli artt. 157, 160 c.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500, 00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004