Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10610 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 DE: 006 AL IN NO DEL ALIANO LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 4138/00 Consigliere Cron. 78714 Dott. Fernando LUPI CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Attilio Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 21/05/02 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sui ricorso proposto da: domiciliato in ROMA presso LA US COSIMO, SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
STATO-SOCIETA' DI FERROVIE DELLO F.F.S.S. S.P.A.- TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
2296 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2810/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/07/99 R.G.N. 41981/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. plinc.le e incle -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23 luglio 1999 il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da CO US, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, per l'attribuzione di differenze di indennità integrativa speciale in base ai criteri dettati dall'art. 16 del d.P.R. 1 febbraio 1986 n.13. Secondo la tesi prospettata dall'attore in primo grado, la base di calcolo di detta indennità era rappresentata dallo stipendio comprensivo degli aumenti periodici convenzionali;
l'ente aveva invece conteggiato il compenso solo in base allo stipendio iniziale, al netto degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di stipendio per classi. Ad avviso del Giudice dell'appello, la modifica del meccanismo dell'indennità integrativa speciale disposta dall'art. 16 del d.P.R. n.13/86 faceva riferimento tenuto conto della espressione adottata di "stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento"- al trattamento ancorato all'inquadramento nell'ambito della gerarchia del personale, senza considerare le vicende collegate all'anzianità di servizio del singolo lavoratore. Avverso questa sentenza CO US propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La S.p.a. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 77 c.p.c. in relazione all'art. 75, terzo comma, c.p.c., assumendo che l'appello era stato proposto dalla società in persona del dott. Raffaele Ruggiero IN, responsabile del servizio centrale legale, che aveva, a sua volta, nominato difensore l'avv. Vincenzo Silvestro a ciò autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato con la procura per notar Falcone Rep. 9705 del 26 maggio 1993. Orbene, poiché dalla lettura di detta procura risultava che il dott. IN era titolare di mera rappresentanza processuale, lo stesso non era dotato, in quanto tale, del potere di rappresentanza (sostanziale) indispensabile, ai sensi dell'art. 77 c.p.c. a rappresentare in giudizio la società appellante. Il motivo è infondato. Questa Corte, proprio con riferimento alla procura in oggetto, ha già avuto modo come dal di pronunciarsi a sezioni unite (Cass. sez.un. 4666/98) rilevando relativo testo risulti l'attribuzione, da parte dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie, dott. Lorenzo Necci, al dott. IN dei poteri di rappresentanza sostanziale idonei a consentire anche la delega della corrispondente legittimazione processuale;
ciò che rende superflua ogni ulteriore considerazione sul punto. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. prelim. c.c. in relazione dell'art. 16 del d.P.R. 1 febbraio 1986 n.13 e art.1 legge 38/85, sostiene che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - il legislatore ha inteso ancorare l'adeguamento previsto dalla suddetta norma a tutto ciò che è entrato a far parte dello stipendio (ultimo percepito dal dipendente) nel momento in cui il suddetto adeguamento deve essere calcolato, con l'inclusione delle eventuali maggiorazioni conseguite per successive classi stipendiali o per scatti biennali. L'intervento legislativo va ricondotto alla finalità di operare un contenimento della spirale inflattiva e nello stesso tempo evitare un appiattimento retributivo;
la tesi seguita dal Tribunale implica invece questo appiattimento anche all'interno della medesima categoria, nell'ambito della quale i contratti collettivi hanno invece individuato una molteplicità di posizioni differenziate, ottenute dalle varie combinazioni di categorie, classi e scatti. 2 Con il terzo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.16 d.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 nonché degli artt.27 e ss. del C.C.N.L. di categoria del 5 agosto 1988 e art.33 e ss. CCNL 18 luglio 1990; dopo aver ribadito che l'espressione "stipendio in atto" designa lo stipendio attuale, ossia quello concretamente corrisposto ed effettivamente percepito da ciascun dipendente, il ricorrente afferma che tale ricostruzione si fonda, oltre che sul criterio letterale, sugli altri criteri di interpretazione del contratto, applicabili nella specie perché il decreto attuativo di un accordo sindacale nel settore pubblico va esaminato ed interpretato secondo i normali canoni ermeneutici previsti dal codice civile. All'uopo viene posto in evidenza che per i dipendenti delle FF.SS. lo stipendio è sempre stato inteso come comprensivo delle diverse progressioni per classi stipendiali e che solo dopo l'entrata in vigore della legge 13/1986 l'ente ha by proceduto alla separazione delle voci "stipendio iniziale" e "scatti", proprio allo scopo di limitare gli incrementi, di cui alla legge stessa, solamente sul primo. Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla nozione di “stipendio mensile della qualifica di appartenenza" e di "stipendio in atto". Le enunciate censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento. La pretesa fatta valere dall'attore in primo grado si fonda sul meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale delineato dal citato art. 16 del d.P.R. n.13/1986, con la previsione di una "rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000" e di una "percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte". Tale retribuzione eccedente va determinata, secondo la disposizione richiamata, con riferimento allo "stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento". Questa Corte si è in più occasioni pronunciata in argomento, affermando il principio secondo cui il meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale previsto dall'art. 16 del d. P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, con la previsione della rivalutazione di una percentuale del 25 per cento di una quota di retribuzione riferita allo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, considera a tale fine il trattamento retributivo di base, inteso come proprio di tutti i dipendenti appartenenti alla medesima qualifica, senza includere le ulteriori componenti retributive che derivano, nelle vicende del singolo rapporto di lavoro, da una progressione economica correlata alla mera anzianità di servizio (ex plurimis, Cass. 11 aprile 1998 n.3753; Cass. 8 aprile 1998 n.3619). Il Giudice di merito, in linea con siffatto orientamento, ha correttamente osservato che la "retribuzione eccedente" va riferita alla nozione di stipendio mensile della qualifica di appartenenza, nozione definita a sua volta dall'uso del termine "base"; questa espressione designa univocamente quella parte del complessivo regime retributivo, proprio di tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria (con la stessa qualifica), dalla quale devono essere distinte le ulteriori componenti retributive che non sono incluse in questa "base" comune, e che derivano invece, nella vicenda del singolo rapporto di lavoro, da una progressione economica correlata alla mera anzianità di servizio nell'ambito della medesima qualifica. Con tale interpretazione, pienamente aderente al dato testuale, non contrasta il riferimento del criterio di calcolo allo stipendio annuo lordo base "in atto il mese precedente a quello dello stesso adeguamento": tale espressione non vale a designare la retribuzione complessiva in quel periodo corrisposta, ma identifica solo il momento in cui va determinata la suddetta base di calcolo (nella misura annuale); la norma non implica certamente, in relazione a tale elemento temporale, che nel computo debbano essere incluse tutte le componenti della retribuzione estranee al concetto di stipendio base proprio della categoria, connotato dalle espressioni sopra indicate. In relazione a tale dato testuale, l'apprezzamento dei diversi interessi considerati nell'elaborazione di detta disciplina (l'esigenza, da un lato, di evitare un appiattimento delle retribuzioni, e dall'altro di limitare i riflessi generali dei meccanismi automatici di adeguamento retributivo) non può fornire ulteriori e divergenti criteri di interpretazione;
appare anzi significativo che nello stesso periodo di tempo dell'emanazione della normativa in esame il legislatore, dettando con la legge 26 febbraio 1986 n.38 nuove disposizioni per il rapporto di lavoro privato in materia di indennità di contingenza, abbia espressamente richiamato a tal fine nell'art. 1 i criteri di calcolo di cui al citato art. 16 del d.P.R. n.13/1986, riferendosi specificamente, per la loro applicazione, al parametro costituito dal "minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento". A nulla rileva, infine, che nei prospetti paga, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 13/1986, venivano indicati, sotto l'unica voce "stipendio", anche gli incrementi derivanti dall'anzianità di servizio, poiché -come giustamente osservato dal Giudice a quo- non per questo lo stesso datore-tenuto a riservare al proprio personale il trattamento previsto dalla legge (v. legge 38/86)- poteva esimersi dall'applicare il nuovo meccanismo dell'indennità integrativa speciale, mantenendo in vita un sistema di calcolo abrogato dall'assetto normativo in esame. Il ricorso deve essere quindi rigettato. La mancanza di apposito ricorso incidentale (art. 371 c.p.c.) con cui si chieda l'annullamento, sia pur parziale, della sentenza impugnata, non consente di prendere in considerazione la doglianza della società resistente in ordine alla regolamentazione delle spese nei precedenti gradi di giudizio. Quanto alle spese di questo giudizio stimasi compensarle per intero tra le parti, atteso il difforme orientamento manifestatosi nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 21 maggio 2002. Мкпойтачені Il Consigliere est. H Presidente IL CANCELUE Dep etat 13.205. 60