Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2128
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Sentenza 12 marzo 1999

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In applicazione del principio "tempus regit actum",l'obbligo di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione, quando sussistano le condizioni previste dall'art.656 c.p.p.nella formulazione introdotta dall'art.1 della legge 27 maggio 1998 n.165, sussiste anche nel caso di ordine di esecuzione emesso prima della data di entrata in vigore di detta legge modificatrice ma eseguito successivamente a detta data.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2128
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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