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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2024, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT EP AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di AR;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EP Riccardi, che ha concluso per annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per il capo 49 ed il rigetto per il resto del ricorso;
sentito l'Avvocato Vecchio, difensore di EP AR IT, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di AR ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di EP AR IT, avverso l' ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di Penale Sent. Sez. 6 Num. 3683 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 07/12/2023 partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e numerosi reati-fine, eccetto quello di cui al capo 47. 2. Avverso detta ordinanza EP AR IT ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa (capo ‘,4,ttircext-tvAlb.u." 1) fondata sul mero richiamo alle ~5151. Il provvedimento impugnato non ha tenuto in alcun conto i motivi di riesame relativi: al ritenuto condizionamento del settore dell'autonoleggio e ai presunti accordi con la famiglia La Rosa di Tropea;
all'essere il ricorrente persona offesa della stessa CO di 'ndrangheta di cui sarebbe partecipe sub capo 114 stante l'incendio subìto di due autovetture;
al non essere formalmente affiliato alla 'ndrangheta; all'essere menzionato dal solo collaboratore di giustizia EP Comito che aveva riferito fatti precedenti al 2012, peraltro ammettendo di non avere mai avuto frequentazioni con l'indagato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione di cui al capo 31 in quanto il ricorrente aveva desistito dal proposito estorsivo quando si era avveduto della paura della persona offesa / così da sussistere la desistenza volontaria esclusa dal Tribunale in base alla percezione di una datio in solutum inconciliabile con il tentativo. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al capo 48 in quanto il provvedimento impugnato, pur correggendlo l'errore perce1:tivo dell'ordinanza genetica - che aveva aggiunto il pronome «me», inesistente nelle trascrizioni della polizia giudiziaria, nella conversazione di cui al progressivo 1916 del Rit 36/19 - ha offerto una lettura parziale dell'intercettazione, non considerando quella precedente, e ha richiamato conversazioni risalenti al 2019 e inconferenti perchè non menzionano la persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al capo 49, stante una mera richiesta lavorativa, priva di contenuti minatori. Peraltro, il provvedimento impugnato ha differenziato il reato contestato da quello di illecita concorrenza e non dalla violenza privata, diversamente dal tenia devoluto. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al capo 50 in quanto 2 il Tribunale del riesame non si è confrontato con il rilievo difensivo secondo il quale la condotta intimidatrice non era diretta verso i gestori della struttura ricettiva, ma verso l'appartenente ad un altro sodalizio che intendeva imporre al villaggio turistico la fornitura del pane. 2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto dl trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161 in quanto il provvedimento impugnato non ha esaminato i motivi di riesame relativi: a) all'acquisto dell'imbarcazione e a chi l'avesse finanziatívisto che il padre, SC EP IT, all'epoca della presunta intestazione fittizia era detenuto;
b) alla regolare posizione lavorativa del ricorrente sulla barca Blue CE a partire dal 2018; c) al disinteresse della sorella, RT IT, all'amministrazione della società; d) all'intestazione del bene ad un parente prossimo, IG RI, tanto da non potersi sfuggire all'applicazione della misura di prevenzione. Stessa carenza argomentativa attiene all'elemento soggettivo del reato, fondato su una mera presunzione ovverosia che un anno e mezzo prima della sua commissione alcuni coindagati erano stati coinvolti nel procedimento della Procura di AR CO LI. 2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dli cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. contestata in ordine ai capi 31, 48, 49, 50 e 161, sotto entrambi i profili della metodologia e dell'agevolazione mafiosa, su cui il Tribunale non ha svolto alcun argomento nonostante le censure difensive. 2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in ordine alla competenza del Giudice per le indagini preliminari di AR con riferimento ai reati di cui ai capi 130, 135, 136, 139, 141 e 142 in quanto, nonostante il Giudice avesse escluso le aggravanti mafiose, il Tribunale del riesame ha ritenuto comunque la competenza derogatoria, aderendo all'indirizzo tradizionale, superato dalla sentenza delle Sezioni unite Giacobbe e ripreso dalla sentenza della Sez. 1 n. 32956 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla gravità indiziaria per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 629 cod. peri. (capi 48, 49 e 50) e 512-bis cod. pen. (capo 161). 3 2. Per ragioni logiche è necessario affrontare prima la censura posta con l'ottavo motivo di ricorso relativo alla ritenuta incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di AR per i reati dl cui ai capi 130, 135, 136, 139, 141 e 142 per i quali è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La questione è manifestamente infondata. Al ricorrente, oltre ai reati menzionati, sono stati contestati anche il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e diverse estorsioni aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 31, 48, 49, 50) che attraggono la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari anche per le altre condotte pur non aggravate. Si tratta di una situazione processuale del tutto estranea alla sentenza delle Sezioni Unite del 23 aprile 2020 n. 19214, Giacobbe, richiamata dal ricorso, che riguarda il caso in cui il Giudice delle indagini preliminari disl:rettuale derubrichi tutti i reati (e non solo alcuni) che determinano la sua competenza funzionale in quanto inclusi nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis cod.proc. pen. 3. Sono fondati i motivi di ricorso relativi alla gravità indiziaria dei singoli delitti contestati a EP AR IT ai capi 1, 48, 49, 50 e 161 per le lacune del provvedimento impugnato derivanti soprattutto da un'esposizione argomentativa che, senza delineare in modo chiaro le contestazioni e le condotte ascritte al ricorrente, opera una lettura parcellizzata delle intercettazioni senza collocarle in un contesto, anche di relazioni personali, tra i diversi interlocutori. 3.1. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha ipotizzato l'appartenenza mafiosa di EP AR IT, senza dedicare alcun passaggio autonomo della motivazione a questo capo di provvisoria incolpazione, desumendola da tre elementi quali: a) l'esistenza della società CO degli Dei Tour Srls, ritenuta gestrice degli interessi economici della CO IT (pagg. 1-2), di cui il ricorrente era amministratore di fatto;
b) la «fitta rete di contatti anche con realtà criminose limitrofe (soprattutto il clan La Rosa di Tropea)» (pag.4); c) le attività estorsive i cui proventi erano destinati alla CO IT (vedi in fra). Si tratta di elementi che non appaiono sufficienti a descrivere la gravità indiziaria del delitto di cui al capo 1 e impongono un ulteriore onere di motivazione, anche tenendo conto della chiave di lettura alternativa proposta dalla difesa, innanzitutto perché sono astratti, parcellizzati e avulsi dal contesto criminale e, soprattutto, si connotano per la loro strutturale genericità. 3.1.1. In ordine al primo elemento risulta soltanto che la società CO degli Dei Tour Srls i;
costituita il 12 ottobre 2017, facesse capo a SC EP IT, morto nel 2022, indicato erroneamente come zio del ricorrente e 4 detenuto (non è dato sapere da quando e per quali delitti), a sua volta legata a SC Barbieri capo della ‘ndrina di Cessaniti ed esponente della locale di RI, egemone anche sulla ‘ndrina di Briatico, senza che risulti menzione di accertamenti giudiziari circa la sua esistenza e, soprattul:to, sul periodo di operatività, indispensabile per riconnetterla all'attività imprenditoriale, al ruolo assunto dal ricorrente dopo la morte del padre e ai reati-fine c:ontestati. In considerazione del fatto che EP AR IT fosse amministratore di fatto della società, formalmente intestata al GI IG RI e a SC RI, alla luce delle conversazioni intercettate - in cui impartiva ti precise direttive all'amministratore anche rispetto alla locazione della barca Blue CE;
si occupava dei rapporti con i dipendenti;
curava personalmente le trattative contrattuali con importanti villaggi turistici affinchè dessero l'esclusiva delle escursioni alla barca della società (pag.2-3) e ne riceveva gli utili (pag. 4) - è stato ritenuto, apoditticamente, che ciò bastasse non solo ai fini della partecipazione del ricorrente alla ritenuta omonima CO, ma anche rispetto alla gravità indiziaria del delitto di intestazione fittizia di cui al capo 161 (vedi infra). 3.1.2. In relazione al secondo elemento, costituito dalla «fitta rete di contatti» con altre realtà criminali, è del tutto evidente la sua assoluta genericità proprio in mancanza di indicazione con chi, per quanto tempo e quando detti contatti vi fossero stati e le connotazioni, anche sintetiche, del clan La Rosa. 3.1.3. In relazione al terzo elemento, ovverosia la commissione dei reati-fine, oltre all'assenza del dato temporale circa la vita del clan di appartenenza di IT, che non consente di collocarli rispetto ad essa, va richiamato il principio di diritto per il quale «l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione» (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Rv. 262662). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata non vi è traccia di alcun elemento in forza del quale ritenere che la partecipazione anche ad un solo reato fine sia espressiva del ruolo associativo. A detto riguardo è opportuno richiamare anche i parametri cui deve attenersi il giudice di merito, sulla scia della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, per ìrtztzrr==Eleffettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come indicatori, anche logici, dell'effettivo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale mafioso, descrivendone l'ambito e 411 5 1)7 puntualizzandone, in modo organico, il contesto e il ruolo. Infatti, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini SI. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine;
sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini SI (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). 3.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, concernente il delitto di estorsione di cui al capo 48, l'ordinanza impugnata non consente di delineare la condotta estorsiva ai danni dell'imprenditore SC Rapisarda, gestore del o o villaggio turistico Green Garden, identificato nel vvecchioli della chat WhatsApp il intercorsa tra il ricorrente e la sorella, riportata a pag. 5 in modo del tutto sganciato da qualsiasi contesto, anche temporale. Peraltro, la condotta estorsiva era stata desunta da una conversazione, intervenuta un mese dopo e priva di autonoma valenza, in cui il ricorrente chiedeva alla sorella se fosse «tutto a posto ?.. Ancora non ti hanno scritto quelli? Niente!», tale da non consentire di comprendere come si fosse sostanziata la condotta illecita ai danni dell'impresa e come questa fosse stata identificata;
quale fosse stato il ruolo assunto dal ricorrente e se avesse offerto un proprio contributo causale nella condotta concorsuale. 3.3. Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, concernenti due o estorsioni contrattuali ai danni del villaggio turistico Green Garden, di cui ai capi 49 e 50, il Tribunale del riesame si è limitato a ritenere «raggiunta la gravità indiziaria fondata sul compendio intercettivo in atti» (pag. 7). A prescindere dal fuggevole richiamo del provvedimento impugnato all'idoneità ad influire sulla volontà dell'effettivo destinatario anche di un avvertimento minaccioso rivolto ad un soggetto diverso, non risulta che sia stato operato alcun vaglio delle questioni poste dalla difesa circa le modalità esplicative 6 delle condotte intimidatrici e sulle differenze con altre eventuali condotte delittuose, oltre che sull'identificazione della vittima, sull'oggetto dell'estorsione, sulla ragione per cui l'estorsione vada qualificata sub specie di estorsione contrattuale, su quali e quante fossero state le intercettazioni ritenute rilevanti e intercorse tra chi. In sostanza risulta mancare qualsiasi tersuirrag. elemento da cui evincere il delitto contestato, il contributo causale di EP AR IT e le fonti probatorie ad esso riferibili. 3.4. Anche il sesto motivo di ricorso, relativo al delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161, è fondato. Al ricorrente è contestato il delitto di cui all'art. 512-bis c:od. pen. in quanto dominus occulto della società CO degli Dei Tour Srls, formalmente intestata al GI IG RI e a SC RI, «quale strumento imprenditoriale volto ad aggirare le norme in materia di prevenzione e di misure reali che potevano potenzialmente colpire i predetti esponenti del clan». A prescindere dal non esservi dubbi che EP AR IT sia l'amministratore di fatto della società, costituita il 12 ottobre 2017, proprio alla luce delle intercettazioni richiamate alle pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato (si veda al riguardo par.
3.1.1. cui si rinvia), il provvedimento impugnato, in base a questo unico dato e con una ricostruzione confusa, relativa anche all'acquisto della barca Blue CE, ha operato un vero e proprio salto logico. Infatti, per la sussistenza del trasferimento fraudolento di valori non basta, neanche sotto il profilo indiziario, dimostrare la sola gestione ed amministrazione di fatto della società da parte di chi non ne risulti formalmente titolare (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128), ma è necessario dimostrare il conferimento da parte dell'interponente del denaro correlato alla fittizia operazione di trasferimento (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216). Nel caso di specie, oltre a non essere indicata l'identità della persona esposta all'eventuale rischio di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, e questo a prescindere dall'avvio di un procedimento, non sono svolti argomenti (e prima ancora accertamenti, soprattutto di natura bancaria): sulle risorse economiche impiegate per l'acquisto della società CO degli Dei Tour Srls e da chi esse provenissero;
sui destinatari degli utili;
sull'unico bene che sarebbe stato rI trasferito temendone l'eventuale ablazione ovverosia la barca IL CE (di cui non è dato sapere la data dell'acquisto, il prezzo, chi abbia versato la provvista per pagarlo, il proprietario, ecc.) tanto da rendere gli argomenti del provvedimento impugnato inidonei ad integrare la gravità indiziaria della fattispecie contestata. 7 Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità capace di creare una situazione di apparenza formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà per eludere « le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648- ter del codice penale». La norma vieta la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza. A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato non c:hiarisce se gli utili derivanti dall'intestazione fittizia della società, che apparivano appartenere al ricorrente e alla sorella, fossero devoluti a qualcuno o trattenuti per sé in quanto esponenti di una CO mafiosa o a titolo individuale. Inoltre, ai fini dell'integrazione del reato, è necessaria anche la consapevolezza dell'intestatario fittizio della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione (o le altre previste dalla norma) con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437). 4. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'estorsione di cui al capo 31, è inammissibile per manifesta infondatezza perché prospetta la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. correttamente e logicamente esclusa dal Tribunale. Il provvedimento impugnato ha riportato l'intera sequenza della condotta estorsiva ai danni della ditta individuale OL SA, basata sul contenuto di due conversazioni (una con il coindagato NI SO e l'altra con l'amico EL AN riportate a pag. 5) in cui il ricorrente, in concorso con NI SO, aveva richiesto una somma di denaro all'imprenditore per avere svolto lavori all'interno del villaggio Green Garden («per giusto saresti dovuto venire tu a trovarci già... a dire vedete che sto facendo certi lavori e questo è un regalo per voi....»). Poiché questi si era spaventato per non avere agito come preteso da IT, aveva accettato di svolgere gratuitamente lavori di manutenzione dell'imbarcazione Blue CE. E' di tutta evidenza come nella specie sussistano i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato e, a prescindere dal riferimento del Tribunale alla datio in solutum e alla qualificazione del fatto nei termini del tentativo, ciò che è certo è l'inconfigurabilità della desistenza volontaria, visto che l'avvertimento minaccioso è stato idoneo ad influire sulla volontà della vittima sino al punto di determinarla 8 a trasformare l'originaria richiesta di pagamento in una diversa prestazione comunque pretesa dal ricorrente. Nell'interpretazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. questa Corte ha reiteratamente ribadito che detta esimente speciale sussiste allorché non solo venga interrotta l'azione criminosa, ma ne vengano annullate le conseguenze fino a quel momento prodottesi ((Sez.1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250), evenienza non verificatasi visto che IT aveva accettato di ottenere dalla persona offesa lavori gratuiti sulla propria imbarcazione. 5. I vizi di motivazione, relativi ai gravi indizi di colpevolezza per i capi menzionati, si riverberano anche sulla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sub specie del metodo e dell'agevolazione mafiosa ìaFia rispetto all'estorsione di cui al capo 31. 6. Alla luce degli argomenti che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1, 48, 49, 50 e 161 e all'aggravante di cui al capo 31 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AR, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. pen. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di AR, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, C.P.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2023 La Consigliera estensora Il Presidente
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EP Riccardi, che ha concluso per annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per il capo 49 ed il rigetto per il resto del ricorso;
sentito l'Avvocato Vecchio, difensore di EP AR IT, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 giugno 2023 il Tribunale di AR ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di EP AR IT, avverso l' ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di Penale Sent. Sez. 6 Num. 3683 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 07/12/2023 partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e numerosi reati-fine, eccetto quello di cui al capo 47. 2. Avverso detta ordinanza EP AR IT ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa (capo ‘,4,ttircext-tvAlb.u." 1) fondata sul mero richiamo alle ~5151. Il provvedimento impugnato non ha tenuto in alcun conto i motivi di riesame relativi: al ritenuto condizionamento del settore dell'autonoleggio e ai presunti accordi con la famiglia La Rosa di Tropea;
all'essere il ricorrente persona offesa della stessa CO di 'ndrangheta di cui sarebbe partecipe sub capo 114 stante l'incendio subìto di due autovetture;
al non essere formalmente affiliato alla 'ndrangheta; all'essere menzionato dal solo collaboratore di giustizia EP Comito che aveva riferito fatti precedenti al 2012, peraltro ammettendo di non avere mai avuto frequentazioni con l'indagato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione di cui al capo 31 in quanto il ricorrente aveva desistito dal proposito estorsivo quando si era avveduto della paura della persona offesa / così da sussistere la desistenza volontaria esclusa dal Tribunale in base alla percezione di una datio in solutum inconciliabile con il tentativo. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al capo 48 in quanto il provvedimento impugnato, pur correggendlo l'errore perce1:tivo dell'ordinanza genetica - che aveva aggiunto il pronome «me», inesistente nelle trascrizioni della polizia giudiziaria, nella conversazione di cui al progressivo 1916 del Rit 36/19 - ha offerto una lettura parziale dell'intercettazione, non considerando quella precedente, e ha richiamato conversazioni risalenti al 2019 e inconferenti perchè non menzionano la persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al capo 49, stante una mera richiesta lavorativa, priva di contenuti minatori. Peraltro, il provvedimento impugnato ha differenziato il reato contestato da quello di illecita concorrenza e non dalla violenza privata, diversamente dal tenia devoluto. 2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui al capo 50 in quanto 2 il Tribunale del riesame non si è confrontato con il rilievo difensivo secondo il quale la condotta intimidatrice non era diretta verso i gestori della struttura ricettiva, ma verso l'appartenente ad un altro sodalizio che intendeva imporre al villaggio turistico la fornitura del pane. 2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il delitto dl trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161 in quanto il provvedimento impugnato non ha esaminato i motivi di riesame relativi: a) all'acquisto dell'imbarcazione e a chi l'avesse finanziatívisto che il padre, SC EP IT, all'epoca della presunta intestazione fittizia era detenuto;
b) alla regolare posizione lavorativa del ricorrente sulla barca Blue CE a partire dal 2018; c) al disinteresse della sorella, RT IT, all'amministrazione della società; d) all'intestazione del bene ad un parente prossimo, IG RI, tanto da non potersi sfuggire all'applicazione della misura di prevenzione. Stessa carenza argomentativa attiene all'elemento soggettivo del reato, fondato su una mera presunzione ovverosia che un anno e mezzo prima della sua commissione alcuni coindagati erano stati coinvolti nel procedimento della Procura di AR CO LI. 2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dli cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. contestata in ordine ai capi 31, 48, 49, 50 e 161, sotto entrambi i profili della metodologia e dell'agevolazione mafiosa, su cui il Tribunale non ha svolto alcun argomento nonostante le censure difensive. 2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in ordine alla competenza del Giudice per le indagini preliminari di AR con riferimento ai reati di cui ai capi 130, 135, 136, 139, 141 e 142 in quanto, nonostante il Giudice avesse escluso le aggravanti mafiose, il Tribunale del riesame ha ritenuto comunque la competenza derogatoria, aderendo all'indirizzo tradizionale, superato dalla sentenza delle Sezioni unite Giacobbe e ripreso dalla sentenza della Sez. 1 n. 32956 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla gravità indiziaria per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 629 cod. peri. (capi 48, 49 e 50) e 512-bis cod. pen. (capo 161). 3 2. Per ragioni logiche è necessario affrontare prima la censura posta con l'ottavo motivo di ricorso relativo alla ritenuta incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di AR per i reati dl cui ai capi 130, 135, 136, 139, 141 e 142 per i quali è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La questione è manifestamente infondata. Al ricorrente, oltre ai reati menzionati, sono stati contestati anche il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e diverse estorsioni aggravate dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 31, 48, 49, 50) che attraggono la competenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari anche per le altre condotte pur non aggravate. Si tratta di una situazione processuale del tutto estranea alla sentenza delle Sezioni Unite del 23 aprile 2020 n. 19214, Giacobbe, richiamata dal ricorso, che riguarda il caso in cui il Giudice delle indagini preliminari disl:rettuale derubrichi tutti i reati (e non solo alcuni) che determinano la sua competenza funzionale in quanto inclusi nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis cod.proc. pen. 3. Sono fondati i motivi di ricorso relativi alla gravità indiziaria dei singoli delitti contestati a EP AR IT ai capi 1, 48, 49, 50 e 161 per le lacune del provvedimento impugnato derivanti soprattutto da un'esposizione argomentativa che, senza delineare in modo chiaro le contestazioni e le condotte ascritte al ricorrente, opera una lettura parcellizzata delle intercettazioni senza collocarle in un contesto, anche di relazioni personali, tra i diversi interlocutori. 3.1. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata ha ipotizzato l'appartenenza mafiosa di EP AR IT, senza dedicare alcun passaggio autonomo della motivazione a questo capo di provvisoria incolpazione, desumendola da tre elementi quali: a) l'esistenza della società CO degli Dei Tour Srls, ritenuta gestrice degli interessi economici della CO IT (pagg. 1-2), di cui il ricorrente era amministratore di fatto;
b) la «fitta rete di contatti anche con realtà criminose limitrofe (soprattutto il clan La Rosa di Tropea)» (pag.4); c) le attività estorsive i cui proventi erano destinati alla CO IT (vedi in fra). Si tratta di elementi che non appaiono sufficienti a descrivere la gravità indiziaria del delitto di cui al capo 1 e impongono un ulteriore onere di motivazione, anche tenendo conto della chiave di lettura alternativa proposta dalla difesa, innanzitutto perché sono astratti, parcellizzati e avulsi dal contesto criminale e, soprattutto, si connotano per la loro strutturale genericità. 3.1.1. In ordine al primo elemento risulta soltanto che la società CO degli Dei Tour Srls i;
costituita il 12 ottobre 2017, facesse capo a SC EP IT, morto nel 2022, indicato erroneamente come zio del ricorrente e 4 detenuto (non è dato sapere da quando e per quali delitti), a sua volta legata a SC Barbieri capo della ‘ndrina di Cessaniti ed esponente della locale di RI, egemone anche sulla ‘ndrina di Briatico, senza che risulti menzione di accertamenti giudiziari circa la sua esistenza e, soprattul:to, sul periodo di operatività, indispensabile per riconnetterla all'attività imprenditoriale, al ruolo assunto dal ricorrente dopo la morte del padre e ai reati-fine c:ontestati. In considerazione del fatto che EP AR IT fosse amministratore di fatto della società, formalmente intestata al GI IG RI e a SC RI, alla luce delle conversazioni intercettate - in cui impartiva ti precise direttive all'amministratore anche rispetto alla locazione della barca Blue CE;
si occupava dei rapporti con i dipendenti;
curava personalmente le trattative contrattuali con importanti villaggi turistici affinchè dessero l'esclusiva delle escursioni alla barca della società (pag.2-3) e ne riceveva gli utili (pag. 4) - è stato ritenuto, apoditticamente, che ciò bastasse non solo ai fini della partecipazione del ricorrente alla ritenuta omonima CO, ma anche rispetto alla gravità indiziaria del delitto di intestazione fittizia di cui al capo 161 (vedi infra). 3.1.2. In relazione al secondo elemento, costituito dalla «fitta rete di contatti» con altre realtà criminali, è del tutto evidente la sua assoluta genericità proprio in mancanza di indicazione con chi, per quanto tempo e quando detti contatti vi fossero stati e le connotazioni, anche sintetiche, del clan La Rosa. 3.1.3. In relazione al terzo elemento, ovverosia la commissione dei reati-fine, oltre all'assenza del dato temporale circa la vita del clan di appartenenza di IT, che non consente di collocarli rispetto ad essa, va richiamato il principio di diritto per il quale «l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione» (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Rv. 262662). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata non vi è traccia di alcun elemento in forza del quale ritenere che la partecipazione anche ad un solo reato fine sia espressiva del ruolo associativo. A detto riguardo è opportuno richiamare anche i parametri cui deve attenersi il giudice di merito, sulla scia della giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, per ìrtztzrr==Eleffettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come indicatori, anche logici, dell'effettivo inserimento dell'indagato nel gruppo criminale mafioso, descrivendone l'ambito e 411 5 1)7 puntualizzandone, in modo organico, il contesto e il ruolo. Infatti, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini SI. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine;
sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini SI (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). 3.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, concernente il delitto di estorsione di cui al capo 48, l'ordinanza impugnata non consente di delineare la condotta estorsiva ai danni dell'imprenditore SC Rapisarda, gestore del o o villaggio turistico Green Garden, identificato nel vvecchioli della chat WhatsApp il intercorsa tra il ricorrente e la sorella, riportata a pag. 5 in modo del tutto sganciato da qualsiasi contesto, anche temporale. Peraltro, la condotta estorsiva era stata desunta da una conversazione, intervenuta un mese dopo e priva di autonoma valenza, in cui il ricorrente chiedeva alla sorella se fosse «tutto a posto ?.. Ancora non ti hanno scritto quelli? Niente!», tale da non consentire di comprendere come si fosse sostanziata la condotta illecita ai danni dell'impresa e come questa fosse stata identificata;
quale fosse stato il ruolo assunto dal ricorrente e se avesse offerto un proprio contributo causale nella condotta concorsuale. 3.3. Con riferimento al quarto e al quinto motivo di ricorso, concernenti due o estorsioni contrattuali ai danni del villaggio turistico Green Garden, di cui ai capi 49 e 50, il Tribunale del riesame si è limitato a ritenere «raggiunta la gravità indiziaria fondata sul compendio intercettivo in atti» (pag. 7). A prescindere dal fuggevole richiamo del provvedimento impugnato all'idoneità ad influire sulla volontà dell'effettivo destinatario anche di un avvertimento minaccioso rivolto ad un soggetto diverso, non risulta che sia stato operato alcun vaglio delle questioni poste dalla difesa circa le modalità esplicative 6 delle condotte intimidatrici e sulle differenze con altre eventuali condotte delittuose, oltre che sull'identificazione della vittima, sull'oggetto dell'estorsione, sulla ragione per cui l'estorsione vada qualificata sub specie di estorsione contrattuale, su quali e quante fossero state le intercettazioni ritenute rilevanti e intercorse tra chi. In sostanza risulta mancare qualsiasi tersuirrag. elemento da cui evincere il delitto contestato, il contributo causale di EP AR IT e le fonti probatorie ad esso riferibili. 3.4. Anche il sesto motivo di ricorso, relativo al delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 161, è fondato. Al ricorrente è contestato il delitto di cui all'art. 512-bis c:od. pen. in quanto dominus occulto della società CO degli Dei Tour Srls, formalmente intestata al GI IG RI e a SC RI, «quale strumento imprenditoriale volto ad aggirare le norme in materia di prevenzione e di misure reali che potevano potenzialmente colpire i predetti esponenti del clan». A prescindere dal non esservi dubbi che EP AR IT sia l'amministratore di fatto della società, costituita il 12 ottobre 2017, proprio alla luce delle intercettazioni richiamate alle pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato (si veda al riguardo par.
3.1.1. cui si rinvia), il provvedimento impugnato, in base a questo unico dato e con una ricostruzione confusa, relativa anche all'acquisto della barca Blue CE, ha operato un vero e proprio salto logico. Infatti, per la sussistenza del trasferimento fraudolento di valori non basta, neanche sotto il profilo indiziario, dimostrare la sola gestione ed amministrazione di fatto della società da parte di chi non ne risulti formalmente titolare (Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128), ma è necessario dimostrare il conferimento da parte dell'interponente del denaro correlato alla fittizia operazione di trasferimento (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216). Nel caso di specie, oltre a non essere indicata l'identità della persona esposta all'eventuale rischio di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale, e questo a prescindere dall'avvio di un procedimento, non sono svolti argomenti (e prima ancora accertamenti, soprattutto di natura bancaria): sulle risorse economiche impiegate per l'acquisto della società CO degli Dei Tour Srls e da chi esse provenissero;
sui destinatari degli utili;
sull'unico bene che sarebbe stato rI trasferito temendone l'eventuale ablazione ovverosia la barca IL CE (di cui non è dato sapere la data dell'acquisto, il prezzo, chi abbia versato la provvista per pagarlo, il proprietario, ecc.) tanto da rendere gli argomenti del provvedimento impugnato inidonei ad integrare la gravità indiziaria della fattispecie contestata. 7 Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità capace di creare una situazione di apparenza formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà per eludere « le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648- ter del codice penale». La norma vieta la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza. A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato non c:hiarisce se gli utili derivanti dall'intestazione fittizia della società, che apparivano appartenere al ricorrente e alla sorella, fossero devoluti a qualcuno o trattenuti per sé in quanto esponenti di una CO mafiosa o a titolo individuale. Inoltre, ai fini dell'integrazione del reato, è necessaria anche la consapevolezza dell'intestatario fittizio della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione (o le altre previste dalla norma) con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437). 4. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'estorsione di cui al capo 31, è inammissibile per manifesta infondatezza perché prospetta la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. correttamente e logicamente esclusa dal Tribunale. Il provvedimento impugnato ha riportato l'intera sequenza della condotta estorsiva ai danni della ditta individuale OL SA, basata sul contenuto di due conversazioni (una con il coindagato NI SO e l'altra con l'amico EL AN riportate a pag. 5) in cui il ricorrente, in concorso con NI SO, aveva richiesto una somma di denaro all'imprenditore per avere svolto lavori all'interno del villaggio Green Garden («per giusto saresti dovuto venire tu a trovarci già... a dire vedete che sto facendo certi lavori e questo è un regalo per voi....»). Poiché questi si era spaventato per non avere agito come preteso da IT, aveva accettato di svolgere gratuitamente lavori di manutenzione dell'imbarcazione Blue CE. E' di tutta evidenza come nella specie sussistano i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato e, a prescindere dal riferimento del Tribunale alla datio in solutum e alla qualificazione del fatto nei termini del tentativo, ciò che è certo è l'inconfigurabilità della desistenza volontaria, visto che l'avvertimento minaccioso è stato idoneo ad influire sulla volontà della vittima sino al punto di determinarla 8 a trasformare l'originaria richiesta di pagamento in una diversa prestazione comunque pretesa dal ricorrente. Nell'interpretazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. questa Corte ha reiteratamente ribadito che detta esimente speciale sussiste allorché non solo venga interrotta l'azione criminosa, ma ne vengano annullate le conseguenze fino a quel momento prodottesi ((Sez.1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250), evenienza non verificatasi visto che IT aveva accettato di ottenere dalla persona offesa lavori gratuiti sulla propria imbarcazione. 5. I vizi di motivazione, relativi ai gravi indizi di colpevolezza per i capi menzionati, si riverberano anche sulla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sub specie del metodo e dell'agevolazione mafiosa ìaFia rispetto all'estorsione di cui al capo 31. 6. Alla luce degli argomenti che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente ai capi di incolpazione nn. 1, 48, 49, 50 e 161 e all'aggravante di cui al capo 31 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AR, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. pen. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di AR, competente ai sensi dell'art. 309, co.7, C.P.P. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 dicembre 2023 La Consigliera estensora Il Presidente