Sentenza 27 gennaio 1998
Massime • 2
La norma di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530, la quale detta disposizioni sulla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi prescrivendo, in particolare, le indicazioni che devono essere riportate sui colli delle partite destinate al consumo umano diretto, e che è presidiata da sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto, non si trova in rapporto di specialità con la norma incriminatrice di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962 n. 283, sia per l'espressa clausola di riserva contenuta nell'art. 16 predetto (<<salvo che il fatto non costituisca reato>>), sia perché il fatto tipico non è il medesimo, consistendo l'illecito amministrativo nella omissione delle indicazioni prescritte a tutela del consumatore e quello penale nella messa in vendita di sostanze alimentari pericolose per la salute in quanto mal conservate o insudiciate; e se la mancanza delle prescritte indicazioni non comporta per sè stessa che la sostanza sia pericolosa per la salute, il pericolo per la salute dei consumatori può riguardare anche sostanze che rechino le indicazioni dovute, ma si trovino in cattivo stato di conservazione.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 348 cod. proc. pen., secondo la quale la polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate che non possono rifiutare la loro opera, non prescrive alcuna formalità - e tanto meno la forma scritta - per la scelta e la nomina di tali ausiliari; ne deriva che nessun tipo di invalidità o inutilizzabilità degli accertamenti compiuti discende dalla mancanza di una investitura scritta dei predetti, non versandosi in alcuna ipotesi di violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/1998, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente del 27/1/1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere N. 243
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 20885/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto per RU RI IS, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 4.4.1997 dalla corte di appello di Milano. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 4.4.1997 la corte di appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 17.11.1995 dal pretore di Milano, che aveva dichiarato RI IS CE colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 5 lett. b) e 6 della legge 283/1962 e l'aveva condannata, col beneficio della non menzione, alla pena di dieci giorni di arresto (sostituita con l'ammenda di lire 750.000) e di 10.000.000 di ammenda.
E pretore aveva ritenuto la CE responsabile del predetto reato per aver detenuto per la vendita, come legale rappresentante della s.r.l. Centro Ittico, frutti di mare di vario tipo (canestrelli, cuori e uova di mare) in cattivo stato di conservazione (fatto accertato in Milano il 16.12.1993). Aveva invece escluso il reato di cui alla lettera d) dell'art. 5 legge 283/1962, contestato all'imputata per aver detenuto cozze pelose insudiciate.
2 - Ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, deducendo quattro articolati motivi, appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme processuali (artt. 191 e 348 ult.c. cod. proc. pen.), sostenendo la inutilizzabilità del verbale di ispezione del 16.12.1993, giacché l'ufficiale di p.g. Pavesi, delegato dal p.m. a compiere indagini professionalmente qualificate, aveva nominato come ausiliario ex art. 348 u.c. cod. proc. pen. il dott. Penati, ma non anche il dott. Vicentini, che però aveva svolto autonomi accertamenti e ispezioni, e aveva firmato il predetto verbale assieme agli altri. La doglianza è infondata.
L'ultimo comma dell'art. 348 c.p.p. consente alla polizia giudiziaria di avvalersi di persone qualificate per compiere indagini che richiedono particolari competenze tecniche. Per la scelta e la nomina di questi ausiliari, tuttavia, la norma non richiede alcuna formalità e tanto meno la forma scritta. Nella fattispecie risulta pacificamente che l'ufficiale di p.g. nominò oralmente il dott. Vicentini come suo ausiliario: per conseguenza, nessuna inutilizzabilità o nullità degli accertamenti compiuti può derivare dalla mancanza di una investitura scritta dell'ausiliario di polizia giudiziaria. Non ricorre infatti la inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. perché nessun divieto di legge è stato violato;
e non ricorre neppure alcuna nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., sia perché la disciplina del predetto art. 348 non è stata violata, sia perché essa non attiene all'iniziativa del pubblico ministero o all'assistenza dell'imputato.
4 - Col secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di norme processuali (art. 191 c.p.p. e art. 1 legge 283/1962), sostenendo che non erano state osservate le procedure di accertamento e di contestazione prescritte dall'art. 1 citato, e neppure si era fatto ricorso alla revisione delle analisi con la procedura semplificata di cui all'art. 4 D.L.vo 123/1993. Anche le metodiche di prelievo, conservazione ed analisi disposte col d.m. 16.12.1993 non erano state rispettate. Aggiunge che in data 11.1.1994 i campioni prelevati erano stati distrutti in quanto deperibili, ai sensi dell'art. 260/3 c.p.p. ma senza dame avviso al difensore, con ciò violando l'art. 83 3 disp. att. c.p.p.. Anche questa doglianza è priva di fondamento giuridico. La procedura prevista dall'art. 1 della legge 283/1962, come modificato dalle note sentenze della Corte Costituzionale, riguarda le analisi (di prima istanza e di revisione) dei campioni prelevati di sostanze alimentari, da effettuarsi presso laboratori specializzati. Ma essa non è obbligatoria in quei casi in cui l'accertamento del reato non richiede analisi scientifiche dei campioni. Al riguardo la giurisprudenza di questa corte ha costantemente affermato che "la necessità di una indagine fisico- chimica su di un prodotto alimentare da parte dei competenti laboratori (ai sensi dell'art. 1 legge 30 aprile 1962 n. 283) sorge particolarmente quando ad un esame esterno e superficiale il prodotto non riveli quelle difformità e quei difetti che costituiscono violazioni delle norme che disciplinano la produzione ed il commercio del prodotto stesso. Quando la sostanza alimentare posta in vendita riveli imponenti segni esteriori di non commestibilità nonché di evidente pericolo per la pubblica salute (nella specie pesce in stato di putrefazione) l'accertamento obbiettivo effettuato dalla competente autorità sanitaria locale (nella specie veterinario consorziale comunale) rende del tutto superflua ogni altra indagine." (Cass. Sez. VI, sent. 0 1691 del 13.10.69, ud. 15.07.69, Restaino, rv. 112938).
Nella fattispecie de qua i medici veterinari, nella loro veste di ausiliari della polizia giudiziaria, avevano accertato che i canestrelli presentavano le valve dischiuse, non erano reattivi agli stimoli, non avevano liquido intervalvare;
i cuori di mare avevano le valve semiaperte, erano privi di liquido, e risultarono quasi tutti morti;
le uova di mare non erano vive, perché non reagivano al taglio, avevano la polpa interna di colore grigiastro, la superficie del coltello usato per sezionarle restava untuosa, ecc. (v. deposizioni testimoniali dei dottori Penati e Vicentini, riferite nella sentenza pretorile e citate in quella di secondo grado). Quanto alla speciale procedura di analisi prevista dall'art. 4 del D.Lgs.
3.3.1993 n. 123 e dal connesso decreto ministeriale del 16.12.1993, a maggior ragione essa non era applicabile per il caso di specie, posto che è espressamente limitata ai controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili indicati nello stesso decreto.
Concludendo sul punto, i giudici di merito hanno legittimamente e motivatamente accertato il cattivo stato di conservazione dei molluschi esposti in vendita, e quindi la sussistenza del reato, con mezzi di prova empirici e plausibili, indipendentemente da analisi scientifiche di laboratorio, che nella fattispecie non erano imposte nè dalla legge ne' dai principi vigenti in materia di prova.
5 - Col terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata.
In particolare, con riferimento ai canestrelli, sostiene che la data di scadenza per il consumo non era ancora maturata, nonostante che il verbale di ispezione asserisse il contrario;
e che essi erano stati consegnati al Centro Ittico nella stessa mattina in cui avvenne l'ispezione, dopo aver passato positivamente due controlli sanitari. Con riferimento ai cuori e alle uova di mare, scaduti alla mezzanotte precedente all'ispezione, sostiene che essi erano destinati allo scarto e non erano detenuti per la vendita.
Sul primo punto va osservato che i giudici di merito hanno correttamente accertato lo stato di cattiva conservazione dei molluschi, prescindendo dalla scadenza già maturata;
e che, per quanto riguarda i canestrelli (pacificamente non scaduti), la sentenza impugnata ha sottolineato che non era affatto provata la consegna nello stesso giorno della ispezione e che comunque la circostanza non avrebbe esonerato da responsabilità la imputata, considerato l'aspetto esteriore dei molluschi.
Sul secondo punto, la sentenza impugnata - con valutazione delle risultanze processuali ancora una volta non censurabile in questa sede - ha positivamente escluso che cuori e uova di pesce erano destinati allo scarto, avendo i testi riferito che essi al contrario erano esposti nei banchi di vendita.
6 - Col quarto motivo, infine, si deduce erronea applicazione dell'art. 5 legge 283/1962. In sintesi, il ricorso sostiene che il detenere per la vendita prodotti scaduti di per sè integra soltanto un illecito amministrativo ai sensi degli artt. 10/7 e 18 D.P.R. 109/1992 (come insegnano Sez. Un. 27.9.1995, Timpanaro); mentre detenere per la vendita prodotti "non vivi e vitali" costituisce illecito amministrativo ex artt. 8 e 16 D.L.vo 530/1992. Per conseguenza, dal momento che i verbalizzanti non avevano potuto indicare coerenti e logici elementi di prova del cattivo stato di conservazione dei molluschi, erroneamente era stata ritenuta l'applicabilità del citato art. 5 della legge 283/1962. L'infondatezza di questa censura risulta già dalle considerazioni svolte nell'esame delle precedenti.
In particolare, è proprio in ossequio alla sentenza Timpanaro, che i giudici di merito hanno specificamente verificato il cattivo stato di conservazione dei molluschi, a prescindere dalla data di scadenza. Quanto al D. Lgs. 30.12.1992 n. 530 (significativamente intitolato "attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" va ricordato che all'art. 8 esso prescrive di munire i colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, di un bollo sanitario, contenente - fra l'altro - la data di scadenza, o in alternativa la menzione "i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto" (lett. e). L'art. 16 dello stesso decreto, al comma terzo, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria chi viola questa disposizione "salvo che il fatto costituisca reato". Come è evidente, è esclusa l'applicabilità del principio di specialità, di cui all'art. 9 della legge 689/1981, con riferimento al contestato reato di cui all'art. 5 lett. b) legge 283/1962, sia per l'espressa clausola di riserva, sia perché il fatto tipico non è lo "stesso" attenendo l'illecito amministrativo alla mancanza della indicazione prescritta a tutela del consumatore, e riguardando l'illecito penale la messa in vendita di una sostanza alimentare pericolosa per la salute, in quanto mal conservata, insudiciata etc.. La mancanza della prescritta indicazione non comporta per se stessa che la sostanza sia pericolosa per la salute;
mentre il pericolo per la salute dei consumatori può riguardare anche sostanze che rechino la indicazione prescritta (ma siano insudiciate, mal conservate, etc.).
7 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1998