Sentenza 17 maggio 2005
Massime • 1
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dall'art. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2005, n. 28559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28559 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/05/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 765
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 047661/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IO N. IL 21/11/1958;
avverso SENTENZA del 08/05/2003 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il giorno 8 maggio 2003 la Corte d'Appello di Trieste ha - in parziale riforma della sentenza datata 8 maggio 2003 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine, affermativa, all'esito di giudizio abbreviato, della responsabilità di IN FA per il reato continuato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/1990 (capi A e B di imputazione, concernenti delitti, anche internamente continuati, di detenzione a fine di spaccio e di cessione di modici quantitativi di, rispettivamente, eroina ed hashish) commesso fino al 7 ottobre del 1998 - ridotto ad 8 mesi di reclusione e 1.400 euro la pena inflitta dal primo giudice.
Il ricorrente sostiene che - essendo egli in data 2 maggio 1999, in sede di perizia psichiatrica, stato giudicato affetto da sindrome post traumatica aggravata da altre disabilità fisiche, condizioni ritenute tali da non consentire la sua cosciente partecipazione ad un (altro) processo - la sentenza impugnata doveva essere annullata. Chiede, contestualmente, la sospensione del giudizio a norma dell'art. 70 c.p.p.. Il suddetto motivo integra una mera censura in punto di fatto, non consentita dalla legge in sede di giudizio di legittimità, nonché priva del requisito di specificità prescritto dall'art. 581 c.p.p. in quanto meramente enunciativa di una tesi ma non illustrativa di specifiche ragioni per le quali la sentenza gravata, che ha motivatamente escluso, senza incorrere in vizi logico-giuridici, sulla base di quanto emerso dalla perizia disposta nel presente procedimento, sottoposta dai secondi giudici ad attento vaglio, la sussistenza dell'affermata incapacità dell'imputato ad una cosciente partecipazione al giudizio, in presenza di un mero "decadimento cognitivo parziale non pregiudicante le capacità di comprensione della realtà in termini di valore". Tale motivazione non viene, invero, minimamente analizzata e censurata in ricorso, non indicando neppure il ricorrente, che ne ha l'onere, quale dei vizi di legittimità ex art. 606 c.p.p. egli intenda far valere. Quanto alla richiesta di sospensione del procedimento avanzata con il ricorso, va rilevato che la sospensione procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dall'articolo 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore (Cass. Sez. 4^ 16-3-2000 n. 7063, Viskovic). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma che va congruamente determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005