Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'intimazione della licenza di sfratto per finita locazione, con la contestuale citazione per la convalida, producendo, ai sensi degli artt. 1596 e 1597 cod.civ. gli stessi effetti di diritto sostanziale di una comune citazione per la risoluzione del rapporto locatizio, per effetto della scadenza del termine, è atto idoneo a valere come domanda giudiziale di risoluzione del contratto, sia perché esprime la volontà del locatore contraria ad un'eventuale proroga o rinnovazione del rapporto, sia perché contiene la "vocatio in ius" del conduttore, la cui opposizione trasforma il procedimento di convalida in un procedimento ordinario di cognizione che investe il regime giuridico del rapporto e le norme che lo governano (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la sentenza del giudice di merito che, accertato il regime applicabile, aveva statuito su di un termine finale, anteriore a quello indicato, non fosse viziata di ultrapetizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO OM NQ PROC GEN DI FEBBRARO AURORA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell'avvocato ELIO DE PROPRIS, che lo difende unitamente all'avvocato EUGENIO DE PROPRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE VESTALI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VAGNONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14539/95 del Tribunale di ROMA, emessa il 25/09/95 e depositata il 07/11/95 (r.g. 62469/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Elio DE PROPRIS;
udito l'Avvocato Andrea LITOI (per delega Avv. A.VAGNONI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ME IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, EN ME, nella veste di locatore, chiedeva il rilascio dell'immobile sito in Ciampino n. 157 b, essendo cessato il rapporto alla data del 31 dicembre 1986, nei confronti della conduttrice BR RA. Peraltro nella intimazione era precisato che la richiesta valeva anche per altra diversa e precedente data ritenuta "di legge" sulla base di eventuale opposizione della convalida. Resisteva la parte conduttrice, sostenendo il rinnovo del rapporto per tardività della disdetta.
Il OR, istruita la lite nel contraddittorio tra le parti, riteneva che la locazione avesse ad oggetto una area nuda, con contratto annuale stipulato il 1 gennaio 1974, sicché non potendosi applicare il regime vincolistico, il termine finale del rapporto era spirato, ai sensi dell'art. 71 della legge di equo canone, alla data del 31 dicembre 1983 (cinque anni a sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge di equo canone), ed accoglieva la domanda di rilascio.
La decisione è stata appellata dalla conduttrice sotto un duplice profilo: di ultrapetizione, in relazione alla diversa ed anteriore determinazione del termine di durata del rapporto;
di violazione di legge, in relazione alla tardività della disdetta, inviata il 20 novembre 1986, per la scadenza del 31 dicembre 1986, senza il rispetto del termine annuale, sicché il rapporto doveva intendersi ulteriormente rinnovato.
La parte locatrice chiedeva il rigetto del gravame.
Con sentenza (depositata il 7 novembre 1995) il Tribunale di Roma rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la BR deducendo tre motivi di censura, resiste la contro parte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti condizioni.
1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli art. 1596, 1597 c.c. e degli artt. 27 e 29 della legge 1978 n. 392, nonché la carenza della motivazione e la illogicità di quella apprestata in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del c.p.c. La tesi è che il OR prima ed il Tribunale dopo, confermando la prima decisione, hanno compiuto una ultra petizione, accertando un termine di durata più breve di quello richiesto, mentre il vizio della motivazione (da parte del giudice di appello) consisterebbe nell'inciso "si osserva preliminarmente che la presente pronuncia ha utilità ai soli fini delle spese, poiché è ormai, da lungo tempo, trascorso anche il termine massimo di durata della locazione indicato dalla BR, e cioè il 31 dicembre 1992, sicché non occorre pronunciarsi sulla scadenza di un contratto comunque scaduto e sulla esistenza di un obbligo di rilascio al quale il conduttore avrebbe già dovuto adempiere".
In senso contrario si osserva:
a. che nessuna ultra petizione è stata compiuta in relazione al tema decidendi.
Infatti, l'intimazione della licenza per finita locazione, con la contestuale citazione per la convalida, producendo, ai sensi degli artt. 1596 e 1597 c.c. gli stessi effetti di diritto sostanziale di una comune citazione per la risoluzione del rapporto locatizio, per effetto della scadenza del termine, è atto idoneo a valere come domanda giudiziale di risoluzione del contratto, sia perché esprime la volontà del locatore contraria ad una eventuale proroga o rinnovazione del rapporto, sia perché contiene la vocatio in ius del conduttore, la cui opposizione trasforma il procedimento di convalida in un procedimento ordinario di cognizione che investe il regime giuridico del rapporto e le norme che lo governano. Bene dunque poteva, il giudice del merito, accertato il regime applicabile, statuire su un termine finale, anche anteriore a quello indicato dalle parti (cfr. Cass. 25 gennaio 1969 n. 237; 14 aprile 1977 n. 131; Cass. 13 gennaio 1 976 n. 97, tra le più significative). b. che nessuna illogicità determinante reca l'inciso soprariprodotto, che sottolinea, atecnicamente, il difetto di interesse sostanziale del conduttore per la determinazione di un termine già scaduto, e costituisce comunque un obiter, posto che nelle argomentazioni successive chiaramente si indica il termine finale del rapporto, sulla base del regime giuridico ritenuto applicabile.
Non sussiste dunque alcun error in procedendo, ne' vizio di motivazione su punto decisivo.
2. Con il secondo motivo si deduce l'error iuris per violazione e falsa applicazione degli artt. 1596 e 1597 c.c. e disapplicazione degli articoli 27, 28, 29, 67, 71 della legge 1978 n. 392, ed il vizio di motivazione in relazione a l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La tesi è che la disdetta era dovuta, poiché si trattava di un rapporto a tempo determinato, e si adduce richiesta di reintegrazione nella locazione di fatto e di ristoro dei danni patiti dalla conduttrice per la ingiusta procedura patita. Le richieste, ovviamente, sono inammissibili in questa sede e grado, non essendo state svolte ne' in primo ne' in secondo grado. Quanto alla necessità della disdetta ed alla violazione delle norme di legge sopraindicate, si osserva che la censura non investe il punto decisivo della motivazione dove si precisa:
a. che il contratto annuale, per nuda area, era tra quelli non soggetti a proroga, rientranti nella disciplina di cui all'art. 71 della legge di equo canone;
b. che la disdetta preventiva non era necessaria ai fini del rilascio, secondo un indirizzo ormai consolidato (cfr. Cass. 23 gennaio 1985 n. 265; Cass. 6 giugno 1987 n. 4965 e successive conformi), posto che il locatore agiva in relazione ad un rapporto già esaurito e verso una parte che non ottemperava all'obbligo contrattuale della riconsegna della res locata.
Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme sostanziali invocate, e la motivazione appare logica ed adeguata alle risultanze acquisite.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata compensazione delle spese di lite ed il vizio della motivazione per contraddittorietà sul punto.
In senso contrario si osserva che correttamente il giudice del merito ha applicato le regole della soccombenza, in relazione alla linea difensiva svolta dal conduttore.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente BR RA alla rifusione delle spese ed onorari, in favore del resistente EN ME, che liquida in lire132.0000 per spese ed in lire duemilioni per onorari di questo giudizio di cassazione. Roma 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.