Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 913
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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L'intimazione della licenza di sfratto per finita locazione, con la contestuale citazione per la convalida, producendo, ai sensi degli artt. 1596 e 1597 cod.civ. gli stessi effetti di diritto sostanziale di una comune citazione per la risoluzione del rapporto locatizio, per effetto della scadenza del termine, è atto idoneo a valere come domanda giudiziale di risoluzione del contratto, sia perché esprime la volontà del locatore contraria ad un'eventuale proroga o rinnovazione del rapporto, sia perché contiene la "vocatio in ius" del conduttore, la cui opposizione trasforma il procedimento di convalida in un procedimento ordinario di cognizione che investe il regime giuridico del rapporto e le norme che lo governano (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la sentenza del giudice di merito che, accertato il regime applicabile, aveva statuito su di un termine finale, anteriore a quello indicato, non fosse viziata di ultrapetizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 913
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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