Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7335 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
07335/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL SOPO LA CORT I CASSAZIONE Oggetto division hiuso nella caffelle EZIONE SECONDA CIVILE Juneon?а вирінше ді прозева, compromesso iure mom. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: • live harshaho. тителни Presidente R.G.N. 10347/99 Dott. Rafaele CORONA Cron. 20433 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep.•1510 Consigliere Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.04/07/01 - - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente перлований SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EN, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DI Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE PERNA NICOLA, giusta delega in atti;
per diritti € 310 # 2.0 MAG 2002 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
AR AD;
intimata avverso la sentenza n. 361/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 30/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
1107 -1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DO con ricorso del 6.12.91 RA al pretore di Foggia che era esponeva comproprietario di una cappella gentilizia nel Comune di Foggia;
che il 20.12.90 aveva constatato che la serratura della cappella era stata sostituita e aveva appreso che nel novembre precedente era stata sepolta la salma di RI DE RG su autorizzazione di RA AD, senza il consenso degli altri coeredi privati della disponibilità della tomba. Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva al Pretore di ordinare a RA AD di reintegrarla quale coerede, nel possesso della cappella con consegna delle chiavi per potervi accedere e di rimuovere la salma fatta tumulare arbitrariamente;
chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali. Si costituiva in giudizio la convenuta e preliminarmente eccepiva la decadenza del ricorrente dall'azione possessoria per decorso del termine annuale ex art. 1168 C.C.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, affermando che il nottolino era stato sostituito circa cinque anni - 3 prima con consegna di una chiave alla madre convivente del ricorrente;
contestava di aver fatto seppellire arbitrariamente la salma del piccolo RG RI DE, sostenendo che ciò era avvenuto nell'esercizio del diritto di uso della cappella, secondo le disposizioni AD Guizzitestamentarie della defunta RA. La causa veniva istruita con produzione documentale e con la testimonianza di NA FA, madre del ricorrente. Con sentenza del 25.5.94 il Pretore rigettava il ricorso e condannava l'attore al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza proponeva appello RA notificato il DO con atto di citazione 13.10.94. L'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda introduttiva del giudizio;
di ordinare il deposito della scrittura di ZZ AD al fine di poter dedurre e per accertare la validità probatoria della stessa e se la firma apposta fosse vera 0 apocrifa;
di condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado. La causa non veniva iscritta al ruolo generale, - 4 per cui veniva riassunta dall'appellante con atto notificato il 22.9.95. Con sentenza del 27.2-30.3.1998 il tribunale di Foggia respingeva l'appello. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per RA DO con tre motivi di cassazione gravame. Non ha preso parte al giudizio di legittimità RA AD. MOTIVI DELLA DECISIONE primo motivo il ricorrente denuncia Col violazione dell'art. 1168 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per omessa, contraddittoria ed erronea motivazione, fondata su errori ed omessi elementi per la decisione della causa, per avere la sentenza impugnata ritenuto presuntivamente che RA DO, coabitante con la madre NA LA, avesse la disponibilità delle chiavi di accesso alla cappella gentilizia, basando tale motivazione sulla deposizione di detta NA. Deduce ancora il ricorrente che erroneamente il tribunale aveva ritenuto: che non vi era stato spoglio, perché il nottolino della serratura della cappella era stato sostituito alcuni anni prima da NA LA;
5 che non vi era stato l'animus spoliandi, mentre era rimasto accertato che il nottolino era stato sostituito da NA LA ed a spese di RA AD;
che le nuove chiavi di accessO alla cappella erano tenute dalle stesse senza che si fossero preoccupate né di comunicare agli altri coeredi la sostituzione del nottolino né di consegnare loro le nuove chiavi;
che, pur di escludere da ogni responsabilità RA AD, il nottolino era stato sostituito da DE CA FR LO, nipote della NA e su larichiesta di questa, omettendo di considerare perfetta intesa con la RA AD, che aveva acquistato e pagato il nottolino stesso. Aggiungeva il ricorrente che sostituire il nottolino senza comunicare nulla ai coeredi costituiva un elemento basilare per 10 spoglio materiale ed occulto%;B che il tribunale non poteva arguire che RA DO, coabitante con la madre NA LA, aveva la disponibilità della chiave, sia perché non era convivente con la madre, sia perché con la stessa era in lite per una causa ereditaria;
che le chiavi erano detenute esclusivamente da NA LA e da RA AD, che non le avevano mai consegnate agli - 6 altri coeredi, impedendo loro l'accesso alla cappella;
che obbligo della NA e della RA AD, una volta sostituito il nottolino, era quello di avvertire i coeredi e chiavi;
che la RA consegnare loro le nuove AD non solo aveva sostituito о fatto sostituire il nottolino, ma aveva anche fatto tumulare la salma del nipote senza chiedere il consenso degli altri coeredi aventi diritto. Il motivo è infondato. Il ricorrente muove censure di merito e pone a fondamento delle distesse rappresentazione : elementi di fatto diversi da quelli accertati e valutati dai giudici di merito. La sentenza impugnata è correttamente motivata ed è esente da vizi logici o da errori di diritto;
essa valorizza la deposizione della testimone NA LA, madre del ricorrente RA DO, la quale ha dichiarato che "nel novembre 1987, su mia richiesta, mio nipote DE CA FR LO, sostitui il nottolino della serratura del cancello di ingresso della cappella"; e che "il cambio della serratura era stato fatto perchè la cappella rimaneva aperta, non funzionando la vecchia serratura". 7 Secondo il tribunale "la serratura era stata cambiata alcuni anni prima del presunto spoglio ad opera non della resistente RA AD, ma da NA LA che all'epoca novembre 1987 si doveva conviveva con il figlio", per cui 'avesse la presumere che il ricorrente disponibilità della nuova chiave della cappella". La sentenza, perciò, giustamente ritiene che "il presunto spoglio sarebbe avvenuto ad opera di soggetto diverso dalla chiamata in causa, e diversi anni prima"; e che mancherebbe completamente l'animus spoliandi, essendo stato cambiato il nottolino non per impedire l'accesso al RA DO, ma solo perché la vecchia serratura non funzionava. Il ricorrente si è limitato a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante co n quella accertata nella sentenza impugnata, chiedendo un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n.3723/1996). Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1102 C.C. e del regolamento mortuario D.L. 21.12.1942 n.1880, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la 8 sentenza impugnata ritenuto irrilevante la richiesta del RA DO per l'esibizione della copia originale della scrittura, che prevedeva l'assegnazione dei loculi ai singoli membri della famiglia, mentre detta scrittura era indispensabile al fine di accertare l'autenticità della firma di SS AD e quali fossero le sue disposizioni sull'uso della cappella per poter accertare l'attuale compossesso della stessa "iure sanguinis" o "iure haereditatis". Deduce il ricorrente che se la scrittura era firmata e la firma era autentica, il sepolcro era di tipo familiare ed essa rappresentava la volontà - indiscutibile della fondatrice;
se la scrittura non era attribuibile alla fondatrice SS AD, il sepolcro era di tipo ereditario ed implicava la disponibilità del diritto da parte di uno od alcuni titolari con la conseguenza che occorreva il consenso di tutti gli aventi diritto per la "non erede"; che tumulazione della salma di un erroneamente il tribunale aveva ritenuto che non era necessario che ci fosse il suddetto consenso nel convincimento che il sepolcro costituiva un bene condominiale regolato dal codice civile, mentre in materia di sepolcro familiare per 9 11 consuetudine hanno valore solo le disposizioni del fondatore ed il regolamento mortuario;
che, chiesto in esibizione erapertanto, il documento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico ed utile ad accertare se potevano avvenire tumulazioni iure sanguinis o iure haereditatis;
che il sepolcro de quo era originariamente di tipo familiare, perché la cappella era intitolata LE SS ved. RA per sé e per i figli"; che dopo la doveva ritenersi di tipomorte della fondatrice ereditario а meno che si fosse accertata l'esistenza di una diversa volontà della fondatrice mediante la verifica dell'autenticità della scrittura ad essa attribuito. Il motivo, così come formulato, è inammissibile, perché contiene una domanda nuova e l'accertamento di fatti che non hanno formato oggetto di accertamento da parte dei giudici di appello, i quali hanno fondato la loro decisione, ritenendo il sepolcro di tipo familiare, sulla base della scrittura a forma della fondatrice%;B e non avendo il ricorrente sollevata la questione che il sepolcro fosse di tipo ereditario. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in merito alla 10 motivazione sulla richiesta di compensazione delle spese, formulata sulla circostanza che l'AD RA non aveva aderito a consegnare copia delle chiavi per poter accedere alla cappella. Il motivo è inammissibile, perché censura il potere discrezionale ed insindacabile del giudice di merito di porre a carico della parte soccombente tutte le spese del giudizio senza procedere ad una compensazione, anche parziale, delle spese stesse. Rigettato il ricorso, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 4.7.2001. H Counglivre ert. sammy пери нат IL CANCELLIERE C1 109T129,11 Dott.ssa Donatella D'Anna 456T 30,91 DEPOSITATO IN CANCELLER A тот. 160,1г 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma 806T 12,00 "ANGELLIE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 0 Registrato in data GTU 1 7, Serie 4 172,10. al versate €. 7 (ouro Centasettantadue 1 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Marta Grate Of Pic Responsabile Servizio AN G 1.4 (Dr. M. PACCIO 005 11