Sentenza 21 febbraio 2000
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art.11 c.p.p. per i procedimenti nei quali un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato non può trovare applicazione con riguardo ai vice procuratori onorari, facendo difetto per essi, al pari di quanto si verificava per i vice pretori onorari, il requisito del pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2000, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 21/02/2000
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2. " MABELLINI NA " N. 1267
3. " DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. " RI GI " N. 41329/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
PRETURA REGGIO CALABRIA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) RA ER n. il 23.07.1954
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Albano che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Messina.
1. Con sentenza del 31.1.'95 il Pretore di Messina dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell'art. 11 c.p.p. nel procedimento penale a carico di NO ER, vice procuratore onorario presso quella Pretura circondariale, imputato del delitto di cui all'art. 570, comma 2 n. 2 c.p. Il Pretore di Reggio Calabria cui gli atti erano stati trasmessi per competenza, rilevata l'inapplicabilità nel caso di specie della normativa sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati prevista dall'art. 11 c.p.p., proponeva conflitto e rimetteva gli atti a questa Corte.
2. Il conflitto va risolto con l'indicazione della competenza del Tribunale di Messina, cui sono state trasferite le competenze del Pretore.
Come già ritenuto da questa Corte per i vice pretori onorari (cfr. Cass. sez. I 30.6.97, Bilotta;
sez. I, 9.2.99, Galluzzo) anche per i vice procuratori onorari sussistono le stesse ragioni per ritenere l'inapplicabilità dell'art. 11 c.p.p. ai procedimenti in cui i medesimi rivestono le qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, anche per essi facendo difetto il "pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie".
Infatti sia per i vice pretori che per i vice procuratori onorari è prevista la nomina per un periodo di tempo determinato, con possibilità di conferma (art. 32, richiamato dall'art. 71 dell'Ordinamento Giudiziario, normativa non modificata dal Decreto leg.vo 51/98 sull'istituzione del giudice unico di primo grado) e l'esercizio delle loro funzioni avviene attraverso il conferimento di deleghe a conferma della natura derivata e temporanea ovvero episodica delle funzioni svolte.
Da una parte, infatti, l'art. 34 dell'Ord. Giudiz. stabilisce che "i vicepretori onorari non possono di regola tenere udienze se non in caso di mancanza o impedimento del titolare e degli altri pretori" e dall'altra, l'ampia autonomia discrezionale nel conferimento delle deleghe ai vice procuratori prevista dall'art. 72 Ord. Giud. contraddistingue anche per tale categoria un esercizio di funzioni giudiziarie senza carattere permanente, continuativo ed autonomo.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2000