Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui solo se le sofferenze causate a costoro da detta perdita abbiano determinato una lesione della integrità psico - fisica degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EO CO, SC AN, EO RG, EO CA, EO LM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 85, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANZO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO PALMIERI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA (già L'ABEILLE COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SPA), in persona del procuratore speciale Maurizio Rainò, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA ROMAGNOLI LOIACONO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GAETANO BREVIGLIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UB PP PE, CI PI, UB PP OL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 307/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione I Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 30/05/98 (R.G. 1220/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Mario PALMIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23.6.1991 l'autovettura Mercedes 190, di proprietà di UB PA SE, condotta da UB PA UI, assicurata dalla L'AB spa e recante a bordo TA AL, uscì di strada e nel sinistro il TA e l'UB PA UI persero la vita. Con citazione dell'8.4.1992 TA ES e SC AN (genitori del trasportato TA AL), in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori TA IO e TA CA (fratelli dell'infortunato), nonché TA UG (fratello anch'egli del defunto TA AL) convennero dinanzi al Tribunale di Crema UB PA SE, AT PI, UB PA LO (eredi del conducente UB PA UI) e la L'AB per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali, morali e biologici, che allegarono di aver subito. I convenuti resistettero alla domanda. Con sentenza del 31.12.1993 il Tribunale condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali lamentati dagli attori. Rigettò le domande di risarcimento dei danni biologici. Su appello dei TA e della SC la Corte di Brescia, con sentenza del 30.5.1998, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha aumentato l'importo del risarcimento attribuito agli attori per il danno patrimoniale ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ricorrono i TA e la SC con due motivi. Resiste l'AB con controricorso. Gli intimati UB PA SE, AT PI e UB PA LO non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano "erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale" in favore degli eredi del defunto TA AL. Lamentano la esiguità dell'aumento a L. 50.000.000, apportato dalla Corte di merito all'importo di L. 40.000.000, liquidato dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale inerente alla perdita dell'aspettativa di percezione dei contributi economici che in futuro l'infortunato TA AL, se fosse sopravvissuto al sinistro, avrebbe presumibilmente erogato ai suoi famigliari. La doglianza è inammissibile. I ricorrenti non chiariscono in che cosa consistano la "erroneità" e la "insufficienza" delle argomentazioni con cui la Corte territoriale ha motivato la sua pronunzia, ma si limitano a prospettare proprie valutazioni delle acquisizioni processuali, che non possono assumersi in esame nel giudizio di legittimità per il solo fatto d'essere diverse da quelle, esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici, che sorreggono la decisione impugnata.
Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2043 e 2059 cod.civ. Lamentano che la Corte bresciana abbia ingiustamente confermato la pronunzia con cui il Tribunale aveva denegato il risarcimento del danno biologico da loro asseritamente sofferto, in conseguenza della morte del loro congiunto. La doglianza non ha fondamento. I ricorrenti non hanno provato di aver subito, in conseguenza della morte del loro congiunto, una menomazione del loro stato di salute fisica o psichica e la Corte territoriale, ciò constatato, si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass. 26.10.1998, n. 10629; Cass. 25.2.2000 n. 2134) in difetto di una lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto, che sia conseguita alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto, non è configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 3.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in £ 310.000 (euro 160,10) oltre agli onorari, liquidati in £ 3.000.000 (euro 1.549,37).
Roma, 12 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002