Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
1 00 9 0 3 / 0 1 Reg. gen. N° 3030/1998 +4865/1998 Udienza del 5 ottobr Oggetto: servitù cocoat di passaggio. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Chan 1863 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Пер. 286 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere CORTE SUPRE u M Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere Richispta cople ctudio ha pronunciato la seguente: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 SENTENZA 23 GEN 2001- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE FILATURA BIEFFE S.r.l. in persona dell'Amministratore unico pro tempore, LIRE 1500 CANCELLE elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 28, presso l'avv. Manilo Franchi, difeso dall' avv. Bruno Donati in forza di mandato in atti;
- ricorrente principale - 0249785
contro
J249810 MANIFATTURA CINOTEX S.r.l., in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso l'avv. Antonio Giulio Pericoli. difesa dall'avv. Carlo 3030 1998 -4865/1998 Filatura Bieffe Cinotex 1576/00 Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. CORTE SUPPE UFF OPIE 2 Richiesta copia studio dal Sig. NIERI per diritti L3000 10 MAG 2001 Nieri, come da mandato in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente e ricorrente incidentale - LIRE 1500 nonché CANCELLERIA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' PIERRE S.r.l. - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 3 ottobre 1997. 0880837 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000 0880838 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò. che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per CORTE SU MA DI CASSEIONE l'inammissibilità di quello incidentale. Richiesta copia sudio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO dal SigACK. Воо? Con citazione del 19 gennaio 1985 UN LI conveniva per diritt 09 2001 dinanzi al Tribunale di Prato la società Cinotex, per sentire imporle una servitu IL CANCELLIERE di passo con automezzi a favore del suo capannone, rimasto intercluso dopo che la Provincia di Firenze gli aveva inibito l'accesso sulla via Montalese, di cui si era servito sino al 20 dicembre 1984. Precisava che, essendo proprietario CANCELLERIA di un terreno in Montemurlo, posto tra via Tintoretto e via Michelangelo, sul quale aveva costruito dei capannoni industriali, nel 1976 gli era stata espropriata dalla Provincia una striscia di terreno su cui costruire la nuova 00686563 Montalese, ed era stato poi costretto a cedere parte della sua proprietà alla società Cinotex, avente accesso dalla via Michelangelo. Gli era residuata quindi una parte della proprietà con due capannoni, avente accesso da via Montalese finchè non era intervenuto il divieto della Provincia, per cui l'unica 3030/1998 - 4865/1998 Filatura Bieffe Cinotex Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 possibilità di accesso era costituita dal transito su di una striscia di terreno, in parte sua ed in parte della Cinotex, sfociante sulla via Michelangelo. La Cinotex, costituitasi, resisteva alla domanda, sostenendo che l'interclusione era conseguenza delle vendite fatte dal LI per fini speculativi, e che non poteva trovare applicazione l'art. 1051 c.c., sia perché l'ultimo comma esclude dall'assoggettamento a servitù case, cortili, giardini e le aie ad essi attinenti, sia per il disposto dell'art. 1054, che contempla il diritto del venditore di parte di un fondo di ottenere il passaggio dall'acquirente (nella specie la soc. IE), in caso di interclusione della parte residua. Faceva inoltre presente che sarebbe stato comunque possibile al LI ottenere altro M passaggio attraverso la proprietà di tal AN CO e quella della s.r.l. i IE, più comodo e più breve. Si faceva quindi autorizzare a chiamare in giudizio la s.r.l. IE ed il CO i quali, costituitisi, resistevano alla domanda. Dopo l'espletamento di c.t.u. il tribunale, con sentenza del 21 febbraio 1990, accoglieva la domanda, compensando le spese giudiziali. Avendo la Cinotex proposto impugnazione, ed essendo intervenuti nel frattempo i fallimenti del LI e della società IE, si costituivano tutti gli appellati, tranne il fallimento del LI. Nel corso del giudizio interveniva anche la società Filatura Bieffe, acquirente dell'immobile in favore del quale era stata richiesta la servitù. Deceduto il LI la causa veniva riassunta nei confronti dell'eredità giacente dello stesso e, dopo l'espletamento di una nuova c.t.u. la Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 ottobre 3030/1998 - 4865/1998 Filatura Bieffe Cinotex Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 1997, in riforma della decisione impugnata rigettava la domanda proposta inizialmente dal LI. compensando le spese del giudizio. La corte fiorentina, dopo attento esame delle relazioni dei consulenti tecnici. ed in particolare di quello nominato in grado di appello, rilevava che il percorso più breve per potere accedere alla via pubblica dal fondo LI era quello attraverso la piazza Leonardo Da Vinci, facilmente raggiungibile realizzando un portone sulla parete sud prospicente l'interno del fondo IE e creando una zona di disimpegno comune a servizio dei due fondi, zona che attualmente già comunicava con la piazza anzidetta mediante un ampio portone. Tale collegamento era molto semplice anche sotto l'aspetto tecnico, di costo modesto e non necessitava di concessioni o autorizzazioni edilizie r M Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la Filatura Bieffe s.r.l., con - oraricorso fondato su un unico motivo, notificato alla sola Cinotex s.n.c. Manifattura Cinotex s.r.l. - che resiste con controricorso ed ha proposto anche ricorso incidentale. Alla udienza del 21 dicembre 1999 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela del fallimento della società IE, ed a tanto ha provveduto la ricorrente con atto notificato il 25 gennaio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051 c.c. la ricorrente sostiene che la corte fiorentina, nel prendere la propria decisione avrebbe valutato la situazione di fatto solo in base alla distanza per giungere 3030/1998 + 4865/1998 Filatura Bieffe Cinotex Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 5 sulla via pubblica, optando per quella più breve, indipendentemente dalla maggiore spesa da sostenere e senza tenere conto dell'attraversamento del capannone della soc. IE, mentre l'art. 1051 stabilisce che la determinazione del passaggio deve essere compiuta in base alla maggiore brevità del passaggio e del minore aggravio per il fondo da asservire. I due criteri devono essere esaminati comparativamente, non sussistendo tra gli stessi un rapporto di gerarchia, in modo da contemperare, attraverso una valutazione complessiva di tutti gli elementi, le opposte esigenze del minore aggravio del fondo da asservire e del più vantaggioso e comodo accesso dell'altro fondo alla pubblica via. La soluzione scelta dalla corte di merito comportava la rinuncia, da parte del fondo servente, ad una superficie di mq. 150 del capannone, da destinare a i h w disimpegno e la costruzione di un muro con relativo portone, per una superficie di mq. 75. mentre la soluzione prospettata dal LI contemplava il passaggio attraverso una striscia di terreno già carrabile che, dipartendosi dalla uscita del capannone dello stesso (ora della Bieffe), raggiungeva la via Da Vinci, interessando in parte anche il fondo IE, ed era attuabile con modeste opere, essendo sufficiente eliminare due separazioni ai limiti delle proprietà. In definitiva, quindi, la soluzione scelta dalla corte fiorentina, pur costituendo la via più breve, avrebbe imposto spese consistenti ed il sacrificio di una notevole parte del fondo servente;
l'altra soluzione, invece, pur corrispondendo ad un percorso più lungo, aveva un costo insignificante ed utilizzava una zona di terreno già adibita a passaggio. Il motivo non può trovare accoglimento. Esso si basa, con tutta evidenza, su argomentazioni di mero fatto con le quali la ricorrente tenta di 3030/1998 - 4865/1998 Filatura Bieffe / Cinotex Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 superare le valutazioni effettuate dalla corte di appello la quale, con motivazione esauriente ed esente da contraddizioni o vizi logici, fondata anche sulle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di secondo grado, è pervenuta alla conclusione che il percorso migliore per accedere alla pubblica via dal fondo già del LI, ora della ricorrente, è quello attraverso la piazza Leonardo Da Vinci, facilmente raggiungibile con l'esecuzione di poche opere. La corte ha non solo evidenziato che si tratta del percorso più breve, ma ha anche indicato i lavori da eseguire, costituiti da un portone sulla parete sud prospiciente l'interno del fondo IE e dalla creazione di una zona comune a servizio dei due fondi, tutti di costo modesto e w w di facile esecuzione perché non richiedenti concessioni o autorizzazioni edilizie. Tanto basta per rendere incensurabile, in sede di giudizio di legittimità, la decisione del giudice di appello, ed inaccoglibili le contestazioni in fatto della ricorrente, per cui il ricorso deve essere rigettato. Con proprio ricorso incidentale la società Cinotex si duole della compensazione delle spese tra le parti nel giudizio di appello. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la corte di appello, compensando tra le parti le spese del giudizio. ha esercitato il proprio potere discrezionale che incontra il solo limite della non addossabilità delle spese giudiziali alla parte che sia risultata totalmente vittoriosa. L'infondatezza dei motivi illustrati con entrambi i ricorsi determina il rigetto degli stessi. Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra le parti. 3030/1998 - 4865/1998 Filatura Bieffe / Cinotex Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 7
P. Q. M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile A Rentonus della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2000. Ups Merggio est. + гонсо Uligo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 40000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GEN. 2001 290000 M UFFICIO DELLE ENTRATE RO - 7 MAR. 2001 11271 DUE (lire P. C Respon 3030:1998 4865 1998 Filatura Bieffe Cinotex Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.