Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
La mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen. non ne determina l'inammissibilità, atteso che l'atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti idonei a consentire l'individuazione certa del provvedimento opposto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l'opposizione in cui erano stati indicati il giudice che aveva emesso il decreto, il numero del procedimento penale e il numero del decreto).
Commentario • 1
- 1. Art. 461 - Opposizionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2014, n. 18855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18855 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/01/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 93
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 18283/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 01/02/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da CI RI avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti per il delitto di furto aggravato di energia elettrica. Ha rilevato il giudicante che nell'atto di opposizione non erano indicati gli elementi richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 461 c.p.p., comma 2. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la CI, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso osserva che nell'atto di opposizione era contenuto - oltre all'indicazione del giudice che aveva emesso il decreto penale di condanna - il numero del procedimento penale e quello del provvedimento investito dall'opposizione: sicché la mancanza della sola data di emissione del decreto non era impeditiva della sua concreta individuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. L'esame degli atti del procedimento (resa possibile in questa sede dalla natura della questione trattata) consente di constatare che l'atto nel quale si è concretata l'opposizione di CI RI reca l'indicazione del giudice che ha emesso il decreto penale nei suoi confronti ("GIP Tribunale di Napoli 23a Sez."), il numero del procedimento penale ("n. 44886/2011 RGNR") e il numero del decreto stesso ("3391/2012").
1.2. Secondo un principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità la mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale, di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen. non ne determina la inammissibilità, atteso che l'atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti che consentano l'individuazione certa del provvedimento opposto (Sez. 3, n. 39179 del 05/10/2001, Errico, Rv. 220361); infatti la ratio della norma va individuata nella rapidità della procedura e nella connessa esigenza di identificare con immediatezza e certezza il provvedimento opposto, in previsione di un ampio ricorso a tale strumento deflativo del dibattimento, senza che il legislatore abbia inteso porre alcuna indicazione avente carattere di tassatività (Sez. 4, n. 1372 del 20/05/1997, Ardenti, Rv. 208226; Sez. 5, n. 1646 del 07/04/1997, Staiano, Rv. 207840).
1.3. Ne consegue che l'opposizione recante il numero di ruolo generale del procedimento ed il numero del decreto opposto, pur senza l'indicazione della relativa data, consentendo l'identificazione certa ed immediata dell'atto, deve essere ritenuta ammissibile.
2. Alla stregua di quanto fin qui osservato l'ordinanza di inammissibilità emessa dal G.I.P. di Napoli, siccome non osservante del principio suesposto, deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014