Sentenza 3 febbraio 2000
Massime • 3
In tema di misure cautelari personali nella procedura di estradizione per l'estero, l'impugnazione proposta contro il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nelle more, tale misura sia stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. (Fattispecie nella quale l'estradando aveva dedotto la carenza di motivazione del provvedimento applicativo della custodia in carcere in ordine al pericolo di fuga e alla pericolosità sociale, e, dopo la sostituzione di tale misura in quella degli arresti domiciliari, aveva separatamente impugnato quest'ultimo provvedimento).
In tema di riestradizione, il consenso dello stato rifugio alla consegna dell'estradato a un terzo stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito nel corso del procedimento, sempre che intervenga prima della consegna a tale ulteriore stato.
In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte di appello, nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen., operato dall'art. 715, comma primo, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.
Commentario • 1
- 1. Nessuna misura cautelare estradizionale: Russia viola diritti fondamentali (CA Venezia, 8/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2025
In tema di estradizione passiva verso la Federazione Russa, non sussistono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari coercitive ex art. 715 c.p.p. nei confronti di cittadini UE richiesti in consegna. La cessazione della Russia quale Alta Parte Contraente della CEDU (16.09.2022) e le violazioni sistemiche dei diritti umani, con possibilità di derogare all'effettività del diritto di difesa, costituiscono ostacolo insuperabile all'adozione di misure restrittive. L'arresto provvisorio ex art. 716 c.p.p. va convalidato, ma deve essere disposta l'immediata scarcerazione per difetto dei presupposti cautelari. ORDINANZA DI CONVALIDA DI ARRESTO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Ordinanza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2000, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 3/2/2000
Dott. Luigi Sansone - Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa - Consigliere N. 585
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere N. 45182/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dai difensori, avv.ti Ivano Chiesa e Alberto Seganti, di IO Florio, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 14.10.1999 del Presidente della Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza, il ricorso e le memorie difensive;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonino Abbate, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza limitatamente all'applicazione della misura cautelare e per il rigetto nel resto del ricorso;
Sentiti i difensori dell'imputato, avv.ti Ivano Chiesa e Manlio Morcella, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente della Corte d'appello di Roma con ordinanza 14.10.1999 convalidava ex art. 716 c.p.p. l'arresto provvisorio (avvenuto il 12.10.1999) e applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a IO Florio, colpito da mandato di cattura emesso dal Giudice del Distretto Centrale di California il 12.2.1999 per il reato di truffa aggravata.
Ricorre la difesa del IO per:
1) violazione dell'art. 716 c.p.p., in relazione agli artt. 711 e 721 c.p.p., 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione (l.30.1.1963, n. 300) e 16 della Convenzione bilaterale di estradizione fra Italia e Stati Uniti. Il IO era stato estradato dalla Svizzera con consegna avvenuta il 18.10.1996 in relazione a due Procedimenti penali, l'uno svoltosi davanti al Tribunale di Milano e conclusosi con sentenza di condanna ad anni 8 e mesi 7 per il reato di bancarotta fraudolenta (appellata), l'altro attualmente pendente davanti allo stesso Tribunale. La difesa afferma trattarsi di un caso di riestradizione, che comporta il consenso dello Stato che ha già concesso l'estradizione affinché lo Stato richiesto (ossia quello cui la persona è stata consegnata) possa estradare la persona in un terzo Stato. Lamenta, di conseguenza, che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione;
2) violazione dell'art. 716, in relazione all'art. 715 c. 2 e 274, lett. b), c.p.p. La difesa contesta il presupposto dell'urgenza, che giustificherebbe il ricorso alla procedura di cui all'art. 716, c. 1, c.p.p., e comunque la mancata motivazione sul punto. Assume, inoltre,
l'assenza di elementi atti a provare il pericolo di fuga, non desumibile dalla generica affermazione relativa a "tutta la condotta" del IO, rimasto ininterrottamente in Italia dal 1996, anche dopo essere stato posto in libertà, previa valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. e in costanza della misura del divieto di espatrio (peraltro derogato più volte da specifiche autorizzazioni a recarsi all'estero per ragioni di lavoro). Si duole pertanto della mancanza di motivazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto provvisorio;
3) violazione dell'art. 716, in relazione agli artt. 714 e 275 c.p.p. L'art. 275 deve essere tenuto presente in relazione ai criteri di scelta delle misure coercitive. L'ordinanza, che ritiene "evidente" il pericolo di fuga e la pericolosità sociale dell'estradando, appare priva di motivazione e comunque una misura cautelare meno afflittiva sarebbe stata adeguata. Peraltro il reato per cui viene chiesta l'estradizione sarebbe in Italia prescritto. Con memoria difensiva successiva i difensori ribadivano ed illustravano con ulteriori argomentazioni e produzione di documenti i motivi del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione ha per oggetto due distinti atti contenuti nell'unico provvedimento emesso il 14.10.1999 dal Presidente della Corte d'appello di Roma: l'ordinanza di convalida dell'arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria;
l'ordinanza che dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
Pur essendo unico il provvedimento in omaggio al disposto dell'art.716, c. 3, c.p.p., i due atti sono ontologicamente autonomi fra loro per la diversa finalità cui sono ispirati: il primo è diretto a verificare le condizioni legittimanti il provvedimento di urgenza della polizia giudiziaria;
il secondo è predisposto per garantire in via provvisoria le esigenze cautelari (quando sussistano i presupposti dettati dall'art. 715, c. 2, c.p.p.), in particolare il pericolo di fuga.
2. Preliminare appare pertanto esaminare la doglianza relativa alla convalida dell'arresto.
Sostiene la difesa che manca, nella fattispecie, il requisito dell'"urgenza", considerato essenziale dall'art. 716, c. 1, c.p.p. per procedere all'arresto della persona nei cui confronti esso è stato richiesto in via provvisoria.
La doglianza appare fondata. Il provvedimento impugnato, infatti, sul punto è assolutamente carente di motivazione, leggendosi in esso la generica affermazione che "l'arresto operato dagli agenti va convalidato perché ricorrono le condizioni di cui agli artt. 714, 715, 716, c.p.p.".
È fuor di dubbio che nei confronti del IO lo Stato estero (USA) ha dichiarato essere stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale, di Intendere presentare domanda di estradizione ed ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per la identificazione della persona:
requisiti tutti in base ai quali la polizia giudiziaria ha proceduto all'arresto. Non vi è, invece, alcuna indicazione relativa al pericolo di fuga, preso in considerazione dall'impugnato provvedimento soltanto ai fini del distinto provvedimento concernente l'emissione della misura cautelare in carcere.
Non può sfuggire - come evidenzia la difesa la diversa disciplina dettata dall'odierno art. 716, c. 1, c.p.p. rispetto a quella prevista dall'abrogato art. 633, c. 2, del codice processuale del 1930. La norma precedente facoltizzava l'arresto da parte della polizia (a prescindere dall'ordine del P.G. o del P.M.) quando essa aveva notizia dell'esistenza di un mandato di cattura o di un altro atto equivalente dell'autorità giudiziaria straniera e vi era il sospetto di fuga.
In applicazione del disposto dell'art. 13, c. 3, della Costituzione la nuova norma (l'art. 716 c.p.p.) ha espressamente stabilito che il provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale adottato dalla polizia giudiziaria presupponga la situazione di "urgenza", non necessariamente ancorata al pericolo di fuga. La menzione dei "casi di urgenza" non può considerarsi espressione pleonastica, ma deve essere rivestita di un contenuto sostanziale, così da non rendere mera espressione verbale la diversa dizione della nuova norma rispetto a quella abrogata che si è prima accennata.
Nel verificare le condizioni legittimanti l'arresto in via autonoma da parte della polizia giudiziaria il Presidente della Corte d'appello, all'atto della convalida dell'arresto, non può esimersi dal verificare la sussistenza dell'urgenza. Il che nella specie non è avvenuto in quanto l'invocato pericolo di fuga (di cui al punto 8 dell'ordinanza impugnata) costituisce motivazione del distinto provvedimento attinente alla emissione della misura cautelare, a differenza dei precedenti 7 punti che attengono, invece, alla convalida dell'arresto.
In linea di principio si deve ritenere che il Presidente della Corte d'appello, nel convalidare l'arresto operato autonomamente dalla polizia giudiziaria dell'estradando, non può non verificare se l'arresto stesso, proprio in virtù della sua facoltatività, risponda a quelle esigenze di urgenza che l'art. 716, c. 1, c.p.p. ha espressamente richiesto. Tali esigenze non possono necessariamente essere identificate esclusivamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, c. 2, c.p.p. riguarda le condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si Pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto ad esse. Se così non fosse, la menzione dei "casi di urgenza" sarebbe del priva di significato.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nella parte, costituente autonomo provvedimento, in cui viene convalidato l'arresto.
3. La dichiarata nullità del provvedimento di convalida non si riflette sulla parte dell'ordinanza, costituente autonomo provvedimento, di applicazione della misura cautelare in carcere. A prescindere dalla validità del giudizio di convalida, infatti, il Presidente della Corte d'appello nel termine fissato dall'art. 716, c. 3, c.p.p. deve disporre in ordine alla custodia cautelare dell'estradando con la stessa ordinanza.
In ordine ad essa la difesa sviluppa le proprie censure. In particolare invoca il principio di specialità, di cui agli all'art.721 c.p.p. e alle norme della Convenzione europea di estradizione e alla Convenzione bilaterale con gli Stati Uniti.
La censura è infondata. Infatti, nel caso di cui si tratta, non è lo Stato italiano a richiedere il giudizio per un fatto diverso da quello per cui l'estradizione è stata originariamente concessa e in relazione al quale lo Stato svizzero ha proceduto alla consegna dell'imputato. Sotto questo profilo la norma di cui all'art. 721 c.p.p. non può venire in considerazione.
Vengono invece in considerazione l'art. 711 c.p.p. (e le correlative norme delle Convenzioni internazionali) che, in caso di riestradizione richiedono il consenso dello Stato-rifugio per la consegna ad un terzo Stato.
Tale consenso può essere acquisito anche nel corso del procedimento di riestradizione, ma comunque prima della consegna, come risulta evidente dal tenore letterale della norma e della ratio che presiede alla stessa. Sul punto questa Suprema Corte si espressa (sez. IV, 19.7.1989, Torresan) in termini puntuali "il preventivo assenso dello Stato affermando che (di originario rifugio), che concesse l'estrazione (in Italia), perché si possa procedere alla consegna del riestradando allo Stato terzo che ne ha fatto richiesta", preventivo assenso non è richiesto per l'inizio della procedura di riestradizione.
4. Un'ultima censura concerne la violazione dell'art. 718, in relazione agli artt. 714 e 725 c.p.p., in quanto l'impugnata ordinanza appare priva di motivazione in ordine al pericolo di fuga, definito "evidente" per la natura e gravità del reato, e alla pericolosità sociale dell'estradando, asserita come "desumibile da tutta la sua condotta", peraltro non descritta.
La censura in ordine alla mancanza di motivaz. Sarebbe indubbiamente fondata, per l'apoditticità delle affermazioni, ma è divenuta inattuale posto che - come la stessa difesa documenta - la custodia cautelare in carcere è stata sostituita con successiva relazione alla quale è pendente altro ricorso). È pertanto venuto meno l'interesse del ricorrente, onde il motivo di ricorso si appalesa inammissibile.
Quanto alla invocata prescrizione del reato commesso negli Stati Uniti, la doglianza appare generica e comunque non coltivata in questa sede.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto;
dichiara l'inammissibilità del ricorso in ordine alla misura della custodia cautelare in carcere per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2000