Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2000, n. 585
CASS
Sentenza 3 febbraio 2000

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Massime3

In tema di misure cautelari personali nella procedura di estradizione per l'estero, l'impugnazione proposta contro il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nelle more, tale misura sia stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. (Fattispecie nella quale l'estradando aveva dedotto la carenza di motivazione del provvedimento applicativo della custodia in carcere in ordine al pericolo di fuga e alla pericolosità sociale, e, dopo la sostituzione di tale misura in quella degli arresti domiciliari, aveva separatamente impugnato quest'ultimo provvedimento).

In tema di riestradizione, il consenso dello stato rifugio alla consegna dell'estradato a un terzo stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito nel corso del procedimento, sempre che intervenga prima della consegna a tale ulteriore stato.

In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte di appello, nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen., operato dall'art. 715, comma primo, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.

Commentario1

  • 1Nessuna misura cautelare estradizionale: Russia viola diritti fondamentali (CA Venezia, 8/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2025

    In tema di estradizione passiva verso la Federazione Russa, non sussistono i presupposti per l'applicazione di misure cautelari coercitive ex art. 715 c.p.p. nei confronti di cittadini UE richiesti in consegna. La cessazione della Russia quale Alta Parte Contraente della CEDU (16.09.2022) e le violazioni sistemiche dei diritti umani, con possibilità di derogare all'effettività del diritto di difesa, costituiscono ostacolo insuperabile all'adozione di misure restrittive. L'arresto provvisorio ex art. 716 c.p.p. va convalidato, ma deve essere disposta l'immediata scarcerazione per difetto dei presupposti cautelari. ORDINANZA DI CONVALIDA DI ARRESTO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Ordinanza di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2000, n. 585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 585
Data del deposito : 3 febbraio 2000

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