Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto, con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen. ha immediata efficacia, come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che è affetta da nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c)- del codice l'atto compiuto in mancanza di previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina effettuata prima della fissazione dell'atto medesimo sia pervenuta all'ufficio dell'autorità procedente solo successivamente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto la nullità, tempestivamente eccepita, dell'interrogatorio di garanzia, da equiparare, per gli effetti di cui all'art. 302 cod. proc. pen., alla sua mancata esecuzione, con la conseguenza della perdita di efficacia della custodia cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 28/01/1998
1. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 510
3. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO Consigliere N. 40819/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da FE NC, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa il 16/07/1997 dal Tribunale del riesame di Palermo
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. RANIERI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata OSSERVA
Con ordinanza in data 10/04/1997, eseguita alle ore 12 del 12/04/1997, il GIP del Tribunale di Palermo ha applicato nei confronti di FE NC la misura cautelare della custodia in carcere per concorso in triplice omicidio.
Il 14/04/1997 il suddetto GIP ha delegato a procedere all'interrogatorio di garanzia, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., il GIP del Tribunale di Trapani il quale, con provvedimento depositato in cancelleria alle ore 09.03 del 15/04/1997, ha fissato l'incombente per le ore 13.30 dello stesso giorno disponendo darsi il prescritto avviso al difensore che era stato nominato di ufficio al momento dell'arresto del FE, essendosi costui riservato di nominarne uno di fiducia.
All'interrogatorio si è poi effettivamente dato corso alle ore 13.40 del 15/04/1997 in assenza di difensore (non essendo quello di ufficio comparso) nonostante il FE avesse dichiarato di non rinunciare alla presenza di quello che aveva nel frattempo, in data 14/04/1997, nominato di fiducia nella casa circondariale di Trapani. L'istanza del FE diretta ad ottenere la revoca del provvedimento restrittivo, per nullità dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 178 lett. C) c.p.p., è stata respinta dal GIP del Tribunale di Palermo con ordinanza in data 03/06/1997 che è stata confermata dal Tribunale medesimo, investito da appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., con ordinanza in data 16/07/1997. Ha ritenuto il Tribunale che l'interrogatorio in questione fosse pienamente valido, avendo l'autorità procedente (la D.D.A. di Palermo) avuto conoscenza della nomina di un difensore di fiducia da parte del FE solo alle ore 12.04 del 15/04/1997 quando già il GIP del Tribunale di Trapani aveva dato avviso al difensore di ufficio;
e quanto all'ulteriore motivo di appello riguardante la sussistenza dei gravi indizi, ha rilevato che non poteva essere preso in considerazione non essendo stato sottoposto all'attenzione del GIP. Ha proposto ricorso per cassazione l'attuale difensore del FE deducendo violazione di legge in quanto, avendo la dichiarazione di nomina di un difensore di fiducia effettuata il 14/04/1997 dal prevenuto ha norma dell'art. 123 comma 1 c.p.p. efficacia come se fosse stata direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria, lo stesso era stato illegittimamente privato dell'assistenza di tale difensore che avrebbe dovuto ricevere tempestivo avviso del compimento dell'atto ai sensi dell'art. 294 comma 4 c.p.p., e deducendo altresì vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi.
La prima censura, assorbente, è fondata.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26/03/1997, PI hanno disatteso l'orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale a conforto della propria decisione (secondo cui la conoscenza legale stabilita dall'art. 123 comma 1 c.p.p. opererebbe solo per gli effetti giuridici direttamente discendenti dalla dichiarazione del detenuto e non quando questa costituisca solo il presupposto per iniziative dell'autorità giudiziaria, dovendosi in tal caso avere riguardo al momento in cui essa ne ha avuto conoscenza effettiva) affermando invece che la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma del citato art. 123 ha immediata efficacia come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 Norme att., con la conseguenza che è affetto dalla nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. l'atto compiuto in mancanza del previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina effettuata come nel caso di specie prima della fissazione dall'atto medesimo sia pervenuta all'ufficio dell'autorità procedente solo successivamente.
Si è dunque verificata la eccepita nullità dell'interrogatorio di garanzia che va equiparata, per gli effetti di cui all'art. 30 c.p.p., alla sua mancata esecuzione (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 17/03/1993, Papalia), per cui deve farsi senz'altro luogo alla declaratoria della sanzione processuale da tale norma prevista - la perdita di efficacia della custodia cautelare - e la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dichiara la inefficacia dell'ordinanza 10/04/1997 del GIP del Tribunale di Palermo applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di FE NC e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998