Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 510
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Sentenza 28 gennaio 1998

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La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto, con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen. ha immediata efficacia, come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che è affetta da nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c)- del codice l'atto compiuto in mancanza di previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina effettuata prima della fissazione dell'atto medesimo sia pervenuta all'ufficio dell'autorità procedente solo successivamente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto la nullità, tempestivamente eccepita, dell'interrogatorio di garanzia, da equiparare, per gli effetti di cui all'art. 302 cod. proc. pen., alla sua mancata esecuzione, con la conseguenza della perdita di efficacia della custodia cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 510
    Data del deposito : 28 gennaio 1998

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