Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE responsabi lità SEZIONE TERZA CIVILE civile 022 33/0 circolazio- Composta dagli Ill.m igg ne.STRA DACE R.G.N.11270/01 Dott. Vincenzo Dott. AO VITTORIA Consigliere Cron. 5138 Consigliere SABATINI Dott. Francesco 662 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. FINOCCHIARO Cons. Relatore C.C. 03/12/02Dott. Mario ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Banco di S. Spirito n. 48, presso l'avv. Giovan ni Bardanzellu, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. quale impre- sa designata ex art. 20 1. n. 990 del 1969, in persona dell'Amministratore Delegato Brugnoli Giampaolo, elet- tivamente domiciliato in Roma, via E. Manfredi n. 17. presso l'avv. Mario Mazzà, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente 2409 1 nonché
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in liquida- zione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Iannotta Gregorio,, elettivamente domici - liato in Roma, via di Ripetta n. 70, presso l'avv. Mas- simo Lotti, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e
contro
LD RG;
ZI EL;
- intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1832/00 del 27 aprile 25 maggio 2000 (R.G. 2045/1998). Udita la relazione della causa svolta nella camera di ete consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chie- dendo sia dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso. SU OLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 10 e 13 ottobre 1984 IA AO con- veniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, FI- LD RG nonché la Compagnia Tirrena di Assicu- razioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento de: danni derivatigli dall'incidente stradale verifica- tosi il 26 gennaio 1983 in Roma, tra il ciclomotore condotto da esso attore e l'autovettura Fiat 128 con- dotta dal LD il quale, dopo averlo superato, era repentinamente rientrato sulla destra, effettuando una improvvisa frenata per evitare un veicolo che stava uscendo dal parcheggio, situato lungo la strada. Costituitasi in giudizio la Compagnia Tirrena di Assicurazioni contestava il fondamento della domanda attrice, chiedendone il rigetto. Interrotto il giudizio a seguito della liquidazione coatta amministrativa della convenuta Tirrena, il giu- dizio stesso era riassunto con atto 22 ottobre 1994. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, coll sentenza 9 maggio - 27 giugno 1997 dichiarava che la responsabilità del sinistro oggetto di controversia doveva addebitarsi al convenuto LD. La condotta tenuta dallo stesso, peraltro, evidenziava ancora quel giudice, era stata imposta da uno stato di necessità per cui lo stesso era condannato al pagamento, a titolo di indennizzo della somma di lire 26.135.000 oltre gli interessi legali dalla sentenza. Dichiarava, ancora l'adito tribunale l'obbligo del- la Compagnia Tirrena di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa di pagare la predetta somma non- ché la opponibilità della sentenza nei confronti della 3 s.p.a. Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., com- pensate le spese di causa. Gravata tale pronunzia in via principale dal PEL- LECCHIA e dal suo avvocato ZI EL e in via incidentale dalla Compagnia Tirrena di Assicurazioni nonché dall'ASSITALIA, la corte di appello di Roma con sentenza 26 aprile 2000 deliberata il 27 aprile 2000 e pubblicata il 25 maggio 2000 rigettava gli appelli pro- posti dal IA e dall'avvocato ZI e, in accoglimento degli appelli incidentali rigettava la do- manda proposta in primo grado dall'attore IA. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 23 febbraio 2001, ha proposto ricorso, con atto 24 aprile 2001 IA AO, affidato a due motivi. Resistono con distinti controricorsi sia l'ASSITA- LIA Le ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a. sia la COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONE in liquidazione coatta ammini- strativa. ३ Non hanb svolto attività difensiva in questa sede ер ZI EL e LD RG. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In base alla stessa esposizione dei fatti conte- nuta nell'atto di citazione (avente valore confessorio relativamente alle dichiarazioni che comportano il ri- conoscimento di fatti a sé contrari e utili la
contro
- 4 parte), hanno evidenziato i giudici del merito, nella pronunzia ora impugnata, la collisione tra i due mezzi ha interessato la parte posteriore dell'auto, arresta- tasi dinanzi al motociclo, con la conseguenza che deve ritenersi accertato che il ciclomotore condotto dal - l'attore ha urtato l'autovettura del convenuto nella parte posteriore, quando questa era già ferma, a segui- to della frenata effettuata dal convenuto in conseguen- za della manovra di altra autovettura che si era immes- sa nella carreggiata. Tale ricostruzione hanno ancora evidenziato i giu- dici del merito trova conferma sia nella deposizione del teste BA (conducente dell'autovettura da ultimo ricordata) sia negli accertamenti svolti dalla polizia stradale intervenuti successivamente al sinistro. Dimostrata, ancora, la inattendibilità del teste Formica, i giudici di secondo grado hanno affermato che una volta chiarito che la collisione tra i due mezzi è riconducibile alla fattispecie del tamponamento tra veicoli procedenti nello stesso senso di marcia si deve affermare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro. Nella specie ha precisato la sentenza gravata, dal- la disamina degli atti non solo non emergono elementi da cui possa desumersi che il tamponamento è stato de- 5 terminato, anche solo in parte, dalla condotta di guida del conducente della vettura, ma si evidenziano sicuri profili di responsabilità a carico dell'attore.
2. Le affermazioni sopra riassunte sono censurate dal ricorrente con due motivi. 2. 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) » evidenziando, in buona sostanza, che i dati obiettivi emersi in causa legittimavano e rendevano più attendibile una diversa ricostruzione dei fatti stessi, favorevole agli assunti e alle conclusioni di esso ri- corrente. 2. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ancora, «falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 107, comma 1, codice della strada e 2054, comma 2 c.c.>>.
3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, alla luce delle considerazioni che seguono. 3. 1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valu- tazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono convolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza о la esclusione del rapporto di causalità tra comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat- terizzato da completezza, correttezza e coeren za al punto di vista logico giuridico (Specie in motivazio- ne, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- co_o - in altri termini sono rimesse al giudice di 7 merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot - tratte, pertanto, se sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). 3. 2. Pacifico quanto precede, si osserva, ancora, in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la di- fesa del ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico- presso una giurisprudenza più che consolida- ta di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - che il vizio di omes- insufficiente o contraddittoria motivazione denun- sa, ciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragiona- ен mento del giudice di merito sia riscontrabile il manca- to o insufficiente esame di punti decisivi della con- troversia, prospettati dalle parti o rilevabili di uf- ficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomenta- zioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto а base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine 8 valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ° all'altro mezzo di prova. (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). infatti contrariamente a quan- L'art. 360, n. 5 - - ricorrente non conferisce alla to suppone l'attuale Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato 1' apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo 9 senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa. 3. 3. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli articoli 107, comma 1, codice della strada e dell'art. 2054, comma 2, C.C. la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- 10 sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2054 e 2043 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa - quanto in particolare alla dinamica del sinistro per cui è controversia valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse ri- sultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 11 Risultato manifestamente infondato il proposto ri- corso in conclusione deve rigettarsi, con condanna del- la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudi- zio di legittimità in favore dei controricorrenti li- quidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di que- sto giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00 oltre € 1.000,00 per onorari in favore della ASSITALIA LE ASSICURA- ZIONI D'ITALIA S.p.a. e in € 100,00, OLTRE € 1000,00 per onoral in favore della COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002. il Consigliere relatore ed estensore eye fle il Presidente IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocento TI Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 IN TI 12