Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2000, n. 12361
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Sentenza 13 ottobre 2000

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Le dichiarazioni predibattimentali rese da imputato di reato connesso il quale, nel dibattimento, non si sia avvalso della facoltà di non sottoporsi ad esame, sono valutabili come prova, secondo la disciplina dettata per i testimoni dall'art.500, commi 4 e 5, c.p.p., quando siano state utilizzate per contestazioni, dovendosi escludere che il richiamo operato dall'art.503, comma 4, al solo comma 3 dell'art.500 implichi la utilizzabilità delle dette dichiarazioni unicamente ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante. Una tale limitazione, infatti, sarebbe, oltretutto, manifestamente illogica, alla stregua della intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.513 c.p.p.(sentenza della Corte costituzionale n.361 del 1998), a seguito della quale, mediante il richiamo all'art.500, commi 2 bis e 4, si è resa possibile l'utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni rese da soggetti indicati nell'art.210 c.p.p. quando costoro si siano avvalsi della facoltà di non rispondere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2000, n. 12361
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12361
    Data del deposito : 13 ottobre 2000

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