Sentenza 13 ottobre 2000
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali rese da imputato di reato connesso il quale, nel dibattimento, non si sia avvalso della facoltà di non sottoporsi ad esame, sono valutabili come prova, secondo la disciplina dettata per i testimoni dall'art.500, commi 4 e 5, c.p.p., quando siano state utilizzate per contestazioni, dovendosi escludere che il richiamo operato dall'art.503, comma 4, al solo comma 3 dell'art.500 implichi la utilizzabilità delle dette dichiarazioni unicamente ai fini della valutazione della credibilità del dichiarante. Una tale limitazione, infatti, sarebbe, oltretutto, manifestamente illogica, alla stregua della intervenuta declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art.513 c.p.p.(sentenza della Corte costituzionale n.361 del 1998), a seguito della quale, mediante il richiamo all'art.500, commi 2 bis e 4, si è resa possibile l'utilizzazione, a fini probatori, delle dichiarazioni rese da soggetti indicati nell'art.210 c.p.p. quando costoro si siano avvalsi della facoltà di non rispondere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2000, n. 12361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12361 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento