Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1999, n. 4464
CASS
Sentenza 24 giugno 1999

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L'art.38 cod.proc.pen. fissa quale termine ultimo per la dichiarazione di ricusazione fondata su causa nota al momento degli atti introduttivi al dibattimento, il termine previsto dall'art.491 stesso codice, a norma del quale è preclusa la deduzione delle questioni indicate "se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". Pertanto, il rinvio dell'udienza prima della decisione sulle questioni preliminari, non legittima la proposizione della ricusazione alla udienza successiva. Qualora, invece, la causa di ricusazione sia divenuta nota durante l'udienza, vale l'ulteriore criterio dettato dall'art.38, comma 2, cod.proc.pen., per il quale "la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza", intendendosi quest'ultima espressione nel suo significato proprio, di unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1999, n. 4464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4464
    Data del deposito : 24 giugno 1999

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