Sentenza 27 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16112 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA CASS24/ 03 SEZIONE TAVOLO16112 E Oggetto Lavoro Composta dagl Il Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G. N. 8324/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere 9425/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 32782 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 13/05/03 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ¡ elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, ¡ presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ¡ rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ¡ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON TO;
intimato 2003 e sul 2° ricorso n° 01/01/9425 proposto da: 2908 -1- ON TO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che lo rappresenta e difende, giusta delega in aṭti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del controricorso con ricorso incidentale;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 964/00 del Tribunale di ENNA, depositata il 18/11/00 R.G.N. 692/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso previa accoglimento incidentale ed assorbito il | riunione, principale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Enna ON NI conveniva in dell'assegno d'invalidità giudizio l'INPS per il ripristino ingiustamente revocatogli. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore istruita la causa mediante consulenza tecnica l'accoglieva, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione. Il Tribunale di Enna, investito con appello principale dell'INPS ed incidentale del ON per la retrodatazione al momento della revoca dell'assegno medesimo, con sentenza del 3 18/11/00, in parziale accoglimento dell'appello principale fissava la decorrenza del 9/2/99 e rigettava l'appello incidentale. Precisava il giudice del riesame che la prestazione assicurativa (già concessa per esiti di pielonefrite specifica a dx in nefrectomizzato a sx e sospetta cisti alla vescica) era stata revocata a seguito di visita di revisione in data 24/7/97. Il CTU nominato in primo grado aveva accertato che l'insufficienza renale da cui era affetto l'assistito era di grado severo e che pertanto la sua capacità di lavoro era ridotta in misura superiore ai due terzi. Lo stesso consulente, chiamato a chiarimenti in secondo grado, aveva precisato che la decorrenza degli emolumenti andava fissata al 9/2/99, data del suo accertamento. Non provata era la circostanza affermata dal CTP che lo stato invalidante sussistesse già al momento della revoca dell'assegno e quindi le prestazioni assicurative dovevano essere riconosciute dalla data dell'accertamento peritale. 1 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Resiste il ON con controricorso e ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 4 L. n. 222 del 1984 e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale, fissando la decorrenza dal 9/2/99, non ha ripristinato la pensione di invalidità già concessa ai sensi dell'art. 10 RDL n. 636/3636/30 convertito in L. n. 1272/39, ma ha attribuito ex novo l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984. La sentenza è quindi errata: a) perché attribuisce l'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84 senza tenere conto dei requisiti contributivi previsti dall'art. 4 di questa legge e realizza così una ultrattività del requisito contributivo previsto per la vecchia pensione d'invalidità; b) attribuisce il diritto all'assegno in mancanza dei requisiti previsti;
c) considera la pensione e l'assegno come prestazioni fungibili, mentre sono diverse nei presupposti e nei contenuti;
d) realizza una irrazionale disparità di trattamento, perché riconosce il nuovo assegno d'invalidità con il vecchio requisito contributivo, mentre la legge prevede un unico requisito per tutti i richiedenti. In ogni caso, sussiste difetto di motivazione, perché il Tribunale non ha fatto alcun cenno al requisito contributivo, che doveva accertare anche d'ufficio. Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 RDL n. 2 636 del 14/4/39 ed omesso esame di un punto essenziale prospettato dalla parte (art. 360 n.
3. e 5 CPC) deduce il ricorrente incidentale che la prestazione gli era stata riconosciuta dal 1979 in virtù della citata normativa ed il medesimo criterio doveva essere applicato nel verificare il perdurare del requisito sanitario nel 1997, all'epoca della revoca del trattamento. Per questo motivo l'istante aveva proposto espressamente appello incidentale, che doveva essere accolto, perché sussistevano le condizioni sanitarie per tale positivo riconoscimento. II Tribunale però non aveva preso in considerazione la censura, omettendo “totalmente di motivare sul punto”. I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Preliminare è l'esame del ricorso incidentale, che è fondato e va accolto, mentre quello principale rimane assorbito. La Corte, per quanto concerne l'accertamento dėl requisito sanitario, ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "nel caso di revoca della pensione di invalidita', il giudice adito dall'assicurato per il ripristino della prestazione, prima di affidare al consulente tecnico l'incarico di accertare le condizioni di salute del medesimo assicurato, deve preventivamente stabilire se la pensione sia stata concessa sulla base dell'art. 10 D.L. n. 636 del 1939, convertito in legge n. 1272 del 1939, ovvero sulla base dell'art. 24 legge n. 160 del 1975, posto che la revoca del beneficio puo' essere legittima solo per il venir meno dei requisiti che furono necessari al tempo in cui la liquidazione della prestazione previdenziale venne disposta, con la conseguenza che, ove l'attribuzione della pensione sia anteriore alla 3 legge n. 160 del 1975, occorre riferirsi al limite della meta' della capacita' di guadagno, stabilito dall'art. 10 D.L. n. 636 del 1939" (Cass. n. 3120 del 3/3/01). L'art. 24 della L. n. 160/75 ha invece elevato il limite della capacità di guadagno a "meno di un terzo”. Per quanto concerne il requisito contributivo, le S.U. della Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “nella decisione della controversia avente ad oggetto il ripristino della pensione di invalidita', liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, il giudice, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuita', fin dall'epoca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo (attinente, cioe', all'ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda di pensione in sede amministrativa), prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del periodo quinquennale nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale e' stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione della disciplina allora vigente (art. 9, n. 2 lett. b), R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218); qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia, si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1, 2 e 12, primo comma, legge n. 222 del 1984 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. cod. 4 proc. civ., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilita' o l'assegno ordinario di invalidita' con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del suddetto requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno nel quale e' stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge n. 222 del 1984, ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di tale legge (ovvero prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si e' maturato il suddetto requisito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ex art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 19891 Cass. S.U. n. 118 del 21/3/01). Questi principi di diritto, pienamente condivisi dal Collegio, non sono stati applicati dal Tribunale e quindi va accolto il ricorso incidentale, mentre resta assorbito quello principale. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Caltanissetta. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito 5 quello principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta. Roma 13 maggio 2003 Czyli cha-limall IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Fromanco Maiorano ихо Seardle ALCANCE NCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE 6