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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21535 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/09/2025 della Corte di appello di Bologna;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da CA AN avverso la sentenza del Tribunale Penale Sent. Sez. 3 Num. 21535 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 03/02/2026 di Rimini, in composizione monocratica, del 10 gennaio 2024, di condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. CA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denuncia la nullità dell'ordinanza con la quale è stata ritenuta dalla Corte di merito la genericità, estrinseca, dell'atto di appello, per violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.. Assume la difesa che, al contrario, l'appello conteneva una critica puntuale della sentenza impugnata in entrambi i motivi, e che la Corte di appello, nel dire della genericità dei motivi, è, invece, entrata nel merito delle questioni poste. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto -in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581, 591, cod.proc.pen., per avere assunto la Corte territoriale una decisione in termini di improcedibilità, non potendo escludersi la specificità dei motivi solo in forza della sinteticità degli stessi, contraddittoriamente, peraltro, entrando nel merito delle questioni proposte. L'ordinanza sarebbe stata pronunciata, illegittimamente, de plano, con conseguente violazione e lesione del diritto al contraddittorio. 2. Il principio è immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. E' stato, poi, codificato con l'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, che prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del 2 provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. L'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia era fissata al 30 dicembre 2022. La nuova disciplina è, però, applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 («il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024»). La proroga di operatività delle disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (proroga originariamente destinata ad operare per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023: art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), è ulteriormente slittata al 30 giugno 2024 per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215 (ex multis Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. 06/02/2024 ) Rv. 285912 - 01.) 3. Nella specie la sentenza del Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, del 10 gennaio 2024, è stata impugnata con atto di appello del 24 aprile 2024. 4. Improprio, pertanto, il riferimento all'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. applicabile solo agli appelli proposti dopo il 30 giugno 2024, si rileva, comunque, che, a fronte di una motivazione del Tribunale che -sulla scorta della tipologia, natura (duplice: hashish e cocaina) e quantità (la cocaina «per un quantitativo rilevante») dello stupefacente in possesso dell'imputato, unitamente a strumentazione per la pesatura e materiale per il confezionamento di dosi singolarmente smerciabili (due bilancini di precisione recanti tracce di pesatura di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale per il confezionamento in dosi), «oggetti che sono stati tutti trovati nella stanza del prevenuto dove era stata altresì occultata la sostanza stupefacente, peraltro già suddivisa in dosi prontamente cedibili», e in assenza di evidenze di segno contrario, ha ritenuto l'esistenza di un solido quadro indiziario valevole ad affermare la responsabilità del CA, -a fronte di una motivazione del Tribunale di negazione delle attenuanti generiche in forza del significativo quantitativo di stupefacente del tipo cocaina in particolare, e di precedenti indicanti la pervicace reiterazione di condotte illecite di diversa natura, di indole aggressiva e violenta desunta dai precedenti per minaccia e 3 lesioni, di propensione alla commissione di reati contro il patrimonio, e, per converso, in assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, correttamente la Corte di appello ha ritenuto l'inammissibilità del gravame per assenza di confronto da parte della difesa con gli indizi di cui era stata ritenuta gravità, precisione e concordanza e le risultanze tutte disponibili. Tanto risulta evidente ove si guardi al contenuto dei motivi, come riportati in sentenza (la difesa non ha allegato altro), in cui si legge che «con il primo [la difesa] censura la mancata assoluzione dell'imputato, assumendo la mancanza di elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio dello stupefacente appreso -di cui peraltro stante il luogo in cui è stato rinvenuto non poteva essere ritenuta l'esclusiva disponibilità da parte dell'imputato- non essendovi stata alcuna cessione di sostanza, [...]; con il secondo censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che «ben potevano essere accordate essendosi in presenza di una violazione minimale ed essendo l'inquisito gravato da modesti precedenti penali», con evidenza non solo sintetici, il che certamente non è rilevante, ma proprio privi delle necessarie ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Si tratta, con evidenza, di quella "genericità estrinseca" censurata da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01. Solo per completezza argomentativa si osserva come la condotta espositiva della Corte di merito, col richiamo a motivi della decisione e motivi di appello a supporto della declaratoria di inammissibilità adottata, lungi dall'essere sintomo di una (asseritamente) contraddittoria ingerenza nel merito è chiaramente valsa (come in questa sede) solo a dimostrazione della censurata genericità. 5. Ne consegue, anche in questa sede, la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 febbraio 2026
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da CA AN avverso la sentenza del Tribunale Penale Sent. Sez. 3 Num. 21535 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 03/02/2026 di Rimini, in composizione monocratica, del 10 gennaio 2024, di condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. CA ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denuncia la nullità dell'ordinanza con la quale è stata ritenuta dalla Corte di merito la genericità, estrinseca, dell'atto di appello, per violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.. Assume la difesa che, al contrario, l'appello conteneva una critica puntuale della sentenza impugnata in entrambi i motivi, e che la Corte di appello, nel dire della genericità dei motivi, è, invece, entrata nel merito delle questioni poste. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotto -in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 581, 591, cod.proc.pen., per avere assunto la Corte territoriale una decisione in termini di improcedibilità, non potendo escludersi la specificità dei motivi solo in forza della sinteticità degli stessi, contraddittoriamente, peraltro, entrando nel merito delle questioni proposte. L'ordinanza sarebbe stata pronunciata, illegittimamente, de plano, con conseguente violazione e lesione del diritto al contraddittorio. 2. Il principio è immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. E' stato, poi, codificato con l'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, che prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del 2 provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. L'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia era fissata al 30 dicembre 2022. La nuova disciplina è, però, applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 («il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024»). La proroga di operatività delle disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (proroga originariamente destinata ad operare per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023: art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), è ulteriormente slittata al 30 giugno 2024 per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215 (ex multis Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. 06/02/2024 ) Rv. 285912 - 01.) 3. Nella specie la sentenza del Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, del 10 gennaio 2024, è stata impugnata con atto di appello del 24 aprile 2024. 4. Improprio, pertanto, il riferimento all'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. applicabile solo agli appelli proposti dopo il 30 giugno 2024, si rileva, comunque, che, a fronte di una motivazione del Tribunale che -sulla scorta della tipologia, natura (duplice: hashish e cocaina) e quantità (la cocaina «per un quantitativo rilevante») dello stupefacente in possesso dell'imputato, unitamente a strumentazione per la pesatura e materiale per il confezionamento di dosi singolarmente smerciabili (due bilancini di precisione recanti tracce di pesatura di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale per il confezionamento in dosi), «oggetti che sono stati tutti trovati nella stanza del prevenuto dove era stata altresì occultata la sostanza stupefacente, peraltro già suddivisa in dosi prontamente cedibili», e in assenza di evidenze di segno contrario, ha ritenuto l'esistenza di un solido quadro indiziario valevole ad affermare la responsabilità del CA, -a fronte di una motivazione del Tribunale di negazione delle attenuanti generiche in forza del significativo quantitativo di stupefacente del tipo cocaina in particolare, e di precedenti indicanti la pervicace reiterazione di condotte illecite di diversa natura, di indole aggressiva e violenta desunta dai precedenti per minaccia e 3 lesioni, di propensione alla commissione di reati contro il patrimonio, e, per converso, in assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, correttamente la Corte di appello ha ritenuto l'inammissibilità del gravame per assenza di confronto da parte della difesa con gli indizi di cui era stata ritenuta gravità, precisione e concordanza e le risultanze tutte disponibili. Tanto risulta evidente ove si guardi al contenuto dei motivi, come riportati in sentenza (la difesa non ha allegato altro), in cui si legge che «con il primo [la difesa] censura la mancata assoluzione dell'imputato, assumendo la mancanza di elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio dello stupefacente appreso -di cui peraltro stante il luogo in cui è stato rinvenuto non poteva essere ritenuta l'esclusiva disponibilità da parte dell'imputato- non essendovi stata alcuna cessione di sostanza, [...]; con il secondo censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che «ben potevano essere accordate essendosi in presenza di una violazione minimale ed essendo l'inquisito gravato da modesti precedenti penali», con evidenza non solo sintetici, il che certamente non è rilevante, ma proprio privi delle necessarie ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Si tratta, con evidenza, di quella "genericità estrinseca" censurata da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01. Solo per completezza argomentativa si osserva come la condotta espositiva della Corte di merito, col richiamo a motivi della decisione e motivi di appello a supporto della declaratoria di inammissibilità adottata, lungi dall'essere sintomo di una (asseritamente) contraddittoria ingerenza nel merito è chiaramente valsa (come in questa sede) solo a dimostrazione della censurata genericità. 5. Ne consegue, anche in questa sede, la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 febbraio 2026