Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
Nella materia della pesca marittima, la restituzione del pescato abusivo sottoposto a sequestro, probatorio o preventivo, può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che ha proceduto di propria iniziativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 25 della L. 14 luglio 1965 n. 963, ovvero previo deposito di una somma equivalente al valore commerciale del pescato, sulla quale si trasferisce la confisca obbligatoria, e che venga effettuato il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2006, n. 34100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34100 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/05/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 600
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 12698/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA PA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 25/11/2005 dal Tribunale di Venezia quale Giudice del riesame;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, avv. SARTI Giuseppe, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - In data 11.10.2005 la Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Venezia, nel corso di una ispezione presso il mercato ittico veneziano, nel punto vendita gestito da PA IN, eseguiva il sequestro (probatorio) di prodotti ittici di dimensioni inferiori a quelle consentite (10 kg. di molluschi bivalvi di circa 2 cm.; 21 esemplari di pesce spada di circa 110 cm.; 50 kg. di orate di circa 14-15 cm.; 15 kg di sogliole di circa 12-13 cm.), ravvisando la contravvenzione prevista dalla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c) e punita dagli artt. 24 e 25.
Le orate, le sogliole e quattro esemplari di pesce spada venivano restituiti al IN, ai sensi dell'art. 25, comma 2, legge citata, previo deposito di denaro di importo equivalente al loro valore commerciale;
mentre il restante pescato veniva dato in beneficenza. Il successivo 13.10.2005 il Pubblico Ministero convalidava il sequestro, in quanto relativo a corpi di reato e/o cose pertinenti al reato, necessarie ai fini del compimento delle indagini preliminari ed utile all'accertamento dei fatti.
2 - Il difensore del IN proponeva istanza di riesame, sostenendo la illegittimità del sequestro perché la polizia giudiziaria aveva restituito parte del pescato, esercitando così un potere spettante solo al Giudice dopo la confisca.
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza del 25.11.2005, rigettava l'istanza, osservando che se dovesse aspettarsi l'intervento del Giudice la norma non potrebbe trovare applicazione, considerata la rapida deperibilità del novellarne;
e che la confisca, se e quando disposta, avrà per oggetto l'equivalente pecuniario (tantundem), anziché il pescato.
3 - Il difensore del IN ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando:
3.1 - totale carenza di motivazione, perché il Tribunale del riesame nulla ha osservato circa il divieto per la polizia giudiziaria di restituire beni sequestrati come corpi di reato e di vanificare così gli effetti del sequestro;
3.2 - manifesta illogicità di motivazione, giacché la deperibilità delle cose sequestrate nulla ha a che vedere con la prerogativa processuale della restituzione che spetta solo al magistrato, pubblico ministero o g.i.p.;
3.3 - inosservanza di legge penale, giacché il Tribunale non ha considerato che l'applicazione della L. n. 963 del 1965, art. 25, comma 2, compete esclusivamente al Giudice (per la confisca) e che la conversione della confisca dal pescato al denaro può avvenire solo dopo una sentenza di condanna. Non può essere affidato al solo arbitrio della p.g. restituire un corpo di reato non commerciabile, consentendo così la violazione della L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c), nonché la commissione del reato di ricettazione o di incauto acquisto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va premesso d'ufficio che sussiste il fumus della contravvenzione contestata.
Infatti il D.Lgs. 26 magio 2004, n. 153, ha abrogato molti articoli della L. 14 luglio 1968, n. 1639, ma non gli artt. 15, 24 e 25 ipotizzati a carico del IN.
Inoltre, l'art. 6 dello stesso Decreto n. 153 del 2004, ha stabilito che non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca. Nel caso di specie, però, non è contestata la cattura, ma soltanto la messa in commercio del pescato sotto misura, che peraltro - proprio per la sua varietà e quantità - non sembra oggetto di cattura accidentale o accessoria.
4 - Tanto premesso, va anzitutto osservato che il ricorso è inammissibile laddove denuncia vizi di motivazione, perché, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, in relazione agli artt. 324 e 355 c.p.p., comma 3, il ricorso contro i provvedimenti del Giudice del riesame in tema di convalida del sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge.
Per il resto i motivi sono destituiti di fondamento giuridico. Il difensore non precisa esattamente per quale ragione le censure formulate contro le modalità di esecuzione e di gestione del sequestro possano incidere sulla legittimità del sequestro stesso. È anzi arduo ravvisare un interesse della parte privata a dolersi della restituzione di alcune delle cose sequestrate, salvo che intenda con ciò protestare contro la dispersione di mezzi probatori che potrebbero risultare a lei favorevoli.
Va comunque sottolineato che le modalità di esecuzione o di gestione del sequestro probatorio non possono influire sulla legittimità del sequestro, la quale va valutata soltanto attraverso la verifica dei presupposti che la condizionano: e cioè la commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, il rapporto pertinenziale tra lo stesso reato e le cose sequestrate (qualificabili come corpo di reato o come cose pertinenti al reato), la necessità probatoria delle cose sequestrate o comunque la loro utilità ai fini dell'accertamento del reato. Nel caso di specie sussistono tutti questi presupposti, come risulta dalla motivazione del decreto di convalida del sequestro.
5 - Peraltro, la restituzione di parte delle cose sequestrate, per se stessa, non è tale da pregiudicare la utilità probatoria del sequestro, non foss'altro perché questa utilità resta indiscutibile per le cose non restituite.
Nella materia della pesca marittima, comunque, la L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 25, commi 2, 3 e 4, configurano un sistema speciale di
"gestione" del sequestro (probatorio o preventivo) di pescato abusivo.
In particolare è previsto che l'interessato possa ottenere la restituzione del pescato previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale (comma 2); che in tal caso la confisca obbligatoria del pescato si trasferisca sulla somma pecuniaria depositata (comma 3); che infine, quando sia possibile e utile per l'ulteriore corso del procedimento, si effettui, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia (comma 4).
Com'è evidente, l'unica interpretazione di queste disposizioni speciali conforme al vigente ordinamento processuale è che:
a) quanto si tratti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, la restituzione delle cose sequestrate è possibile solo perché esse sono sostituite dall'equivalente economico, che sarà oggetto della confisca al posto delle cose sequestrate;
b) quando si tratti di sequestro probatorio, la restituzione è possibile solo quando l'esigenza probatoria sia venuta meno ovvero possa essere soddisfatta da campioni non restituiti o da fotografie idonee a provare la qualità o la misura del pescato.
Ne deriva che - contrariamente a quanto sostenuto dal difensore ricorrente - la restituzione non è riservata solo al magistrato, ma può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che procede al sequestro di sua iniziativa, purché rispetti le condizioni suddette (deposito del tantundem pecuniario nel primo caso;
salvaguardia delle esigenze probatorie nel secondo).
6 - A questa conclusione non può certamente obiettarsi che in tal modo si renderebbe possibile la commercializzazione del pescato abusivo, vietata penalmente dalla 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, o la commissione dei reati di ricettazione o di incauto acquisto. Infatti, a parte la considerazione - rilevata dal procuratore generale in sede - che, quando si tratti di pescato sotto misura o di c.d. novellarne, la incommerciabilità non è assoluta, essendo prevista una tolleranza del dieci per cento (v. ora per i molluschi bivalvi il D.M. 22 dicembre 2000, art. 3), bisogna osservare che le citate disposizioni della n. 963 del 1965, art. 25, configurano anche una causa speciale di giustificazione o di non punibilità di ogni condotta di detenzione, di utilizzazione o di messa in commercio del pescato successiva alla restituzione.
È evidente infatti che il legislatore, con gli ultimi tre commi dell'art. 25, ha ritenuto che, una volta che la condotta contravvenzionale ha consumato il danno criminale, pregiudicando in modo irreversibile le risorse biologiche marine, la restituzione e la successiva utilizzazione o commercializzazione del pescato abusivo non abbia più il connotato dell'antigiuridicità (a meno che non si dia il caso, peraltro altamente improbabile, che sia ancora possibile restituire il pescato in condizioni vitali al suo ambiente naturale).
7 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006