Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
È legittima l'ordinanza del giudice che, dopo aver acquisito con il consenso delle parti le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai soggetti indicati quali testi a discarico dall'imputato, revochi l'ordinanza ammissiva degli stessi senza che venga sollevata eccezione alcuna né, comunque, prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2013, n. 28353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28353 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 21/05/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1557
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 45380/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ NC, n. a Montecorvino Rovella il 12/07/1959;
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Montecorvino Rovella, in data 15/06/2009;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/06/2009 il Tribunale di Salerno ha condannato AZ NC per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137) in relazione alla effettuazione senza autorizzazione di scarico di acque industriali in acque superficiali.
2. Ha proposto ricorso l'imputato che, con un primo motivo, deduce che i reflui industriali di origine animale venivano raccolti in tre vasche poi svuotate a mezzo di apposita impresa mentre nella condotta venivano immesse solo acque pluviali provenienti dal fondo dell'imputato.
Con un secondo motivo lamenta che il giudice non abbia ammesso i testi a discarico di cui alla richiesta documentale dell'8 gennaio 2008 con violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Con un terzo motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche atteso che la condotta sotterranea nella proprietà di AZ IA non è stata realizzata abusivamente ma costruita con il consenso di questa, anche presunto, e che nessun danno è stato provocato al fondo della stessa.
Con un ultimo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 163 c.p. giacché la sospensione della pena poteva essere concessa non ostandovi precedenti penali e rientrando la pena nei limiti edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile posto che con esso si censura non già la logicità, correttezza od esaustività della motivazione, bensì si deducono mere circostanze di fatto (ovvero l'assunto secondo cui nella condotta erano immesse solo acque pluviali provenienti dal fondo dell'imputato) contrastanti con quanto attestato in sentenza sulla base delle testimonianze assunte in giudizio, ovvero che ad essere riversati erano i reflui di origine animale. Va invece ricordato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le tante, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893).
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato: dalla lettura dei verbali del giudizio, a questa Corte consentita in ragione della natura processuale del motivo, si evince che all'udienza del 20/04/2009 il Giudice, preso atto del consenso delle parti alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini dai testi AL, PI e AM, ebbe a revocare l'ordinanza ammissiva degli stessi, già citati per quella medesima udienza;
ora, se è vero che l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero in forza della previsione di cui all'art. 493 c.p.p., comma 3, non può di per sè rappresentare (salvo che, naturalmente, non vi sia espressa rinuncia ex art. 495 c.p.p., comma 4 bis), pur se ordinariamente finalizzato ad accelerare i tempi processuali, una sufficiente ragione per considerare superfluo l'esame dei medesimi testi, atteso anche che le circostanze su cui gli stessi siano chiamati a deporre potrebbero essere ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni, ciò non toglie che, in ogni caso, nella specie, nessuna doglianza la Difesa ebbe a sollevare, ne' nell'udienza in questione, ne', comunque, prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale, a fronte della intervenuta revoca.
5. Anche il terzo motivo è alla pari del primo, laddove pretende sussistere i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, incentrato su inammissibili confutazioni alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice;
nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, ove fa leva sulla sussistenza del danno provocato alla persona offesa nel suo diritto di proprietà, appare congrua e non illogica e, pertanto, insindacabile;
e del resto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le altre, Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);
6. Infine, il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato. Va rammentato che il giudice non è obbligato a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ne' ad esaminare la questione, qualora l'imputato non abbia fatto espressa richiesta di applicazione del beneficio (Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057). Nella specie, risulta dal verbale d'udienza del 15/06/2009 che il Difensore dell'imputato si limitò a chiedere l'assoluzione per insussistenza del fatto e in subordine l'irrogazione della sola pena pecuniaria.
7. Il ricorso è pertanto inammissibile;
l'inammissibilità preclude il rilievo delle cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata, ivi compresa l'estinzione del reato per prescrizione, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (cfr., per tutte, Sez. U.; n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013