Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2006, n. 21176
CASS
Sentenza 5 aprile 2006

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In tema di impugnazioni, l'inappellabilità, da parte del P.M., della sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, prevista dal comma terzo dell'art. 443 cod. proc. pen., costituisce una eccezione alla regola generale della appellabilità, fissata dall'art. 593 cod. proc. pen. e fatta rivivere nella seconda parte del comma citato, in relazione alla ipotesi della sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato. In tale caso, pertanto, il potere di impugnazione del P.M. può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non è limitato alla avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato. (Fattispecie nella quale, proposto dal P.G. ricorso diretto per cassazione circa il trattamento sanzionatorio applicato in conseguenza della modificazione del titolo del reato, all'esito di giudizio abbreviato, la S.C. ha ritenuto che la sentenza fosse appellabile e ha qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 569 comma terzo cod. proc. pen., essendo stati dedotti vizi di motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2006, n. 21176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21176
    Data del deposito : 5 aprile 2006

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