Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'inappellabilità, da parte del P.M., della sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, prevista dal comma terzo dell'art. 443 cod. proc. pen., costituisce una eccezione alla regola generale della appellabilità, fissata dall'art. 593 cod. proc. pen. e fatta rivivere nella seconda parte del comma citato, in relazione alla ipotesi della sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato. In tale caso, pertanto, il potere di impugnazione del P.M. può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non è limitato alla avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato. (Fattispecie nella quale, proposto dal P.G. ricorso diretto per cassazione circa il trattamento sanzionatorio applicato in conseguenza della modificazione del titolo del reato, all'esito di giudizio abbreviato, la S.C. ha ritenuto che la sentenza fosse appellabile e ha qualificato il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 569 comma terzo cod. proc. pen., essendo stati dedotti vizi di motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2006, n. 21176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21176 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 585
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 028061/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
AN RA, N. IL 20/08/1965;
avverso SENTENZA del 19/04/2005 TRIBUNALE di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte d'Appello di Catania.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale della Repubblica di Catania propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza e messa dal Tribunale della stessa città in data 19 aprile 2005 nei confronti di AN CI. Questi, imputato del reato di rapina con contestazione della recidiva, è stato riconosciuto responsabile, all'esito di giudizio abbreviato, del meno grave reato di "furto con strappo" di cui all'art. 624 bis c.p. e condannato, con attenuanti generiche ritenute equivalenti e la diminuente del rito, alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Deduce il ricorrente il vizio di motivazione.
Il Tribunale avrebbe concesso le attenuanti generiche basando tale determinazione su una motivazione illogica e cioè sul rilievo del "corretto comportamento processuale", non meglio illustrato ma contraddetto dalla realtà.
Nella determinazione della pena, poi, si sarebbe attenuto al minimo edittale pur giustificando in modo del tutto contraddittorio tale statuizione sulla base di un parametro negativo quale quello dei plurimi precedenti penali dell'imputato.
Il ricorso deve essere convertito in appello, conformemente a quanto richiesto dal Procuratore Generale presso questa Corte. L'art. 443 c.p.p., comma 2, in tema di impugnazione delle sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato, stabilisce che quando si tratti di pronunzie di condanna, queste siano appellabili dal P.M. nel caso in cui abbiano statuito, modificandolo, sul titolo del reato.
Nè l'appellabilità può essere fatta dipendere dal motivo formulato, non ricavandosi dal precetto citato che tale gravame sia ammissibile soltanto per ottenere il ripristino della originaria, più grave, ipotesi contestata.
Come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, la limitazione di cui all'art. 443 c.p.p., comma 3 costituisce un'eccezione al principio di carattere generale della appellabilità da parte del Pubblico Ministero di tutte le sentenze di condanna (Sez. 5^, 18 febbraio 1992, n. 5153; Sez. 1^, 24 marzo 1999, n. 8767), stabilito dall'art. 593 c.p.p.. Tale principio ha ritrovato spazio nella disciplina delle impugnazioni del P.M. in tema di condanna a seguito di rito abbreviato, pur nei limiti detti, per effetto del recepimento di una specifica proposta estensiva della Commissione parlamentare (v. Relazione al Testo definitivo del Codice di procedura penale) e non è stato messo in discussione nemmeno dalle modifiche apportate a tale norma dalla recente L. n. 46 del 2006. È una riespansione che, con evidenza, discende dal tipo di decisione adottata: una decisione che incidendo sensibilmente - ridefinendolo e riqualificandolo - sul quadro in relazione quale era previsto l'accordo delle parti al rito speciale (la norma venne concepita quando il P.M. aveva la signoria sulla scelta del rito), è stata ritenuta meritevole di un ulteriore grado di giudizio nel merito senza delimitazione dei capi soggetti a tale genere di gravame, (si veda analogamente Sez. 6^, 19 febbraio 1991, Tunisi, rv 187362). Ne consegue che anche quando il PG ricorrente deduca questioni attinenti al solo trattamento sanzionatorio, operi pienamente la piena riespansione dei suoi poteri di impugnazione. E tale è la situazione verificatasi nel caso in esame, in cui il Tribunale ha derubricato l'originaria imputazione di rapina in quella di furto con strappo.
Trattandosi di sentenza appellabile, il ricorso per cassazione proposto dal P.G. deve intendersi "per saltum" ai sensi dell'art. 569 c.p.p.. Ma proprio tale evenienza impone di rilevare, a norma del comma 3 dello stesso articolo, che quando con il ricorso per saltum siano dedotte questioni sulla motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), il ricorso si converte in appello.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, ordina trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006