Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12357 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
1.2 3 5 7/0 3 AULA "A" 676/2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N. 09306/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 26239 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 06.05.2003 sul ricorso proposto da IV LA rapp. e difesa dall'avv. Giacomo Henrici De Angelis, del Foro di Viterbo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13, presso lo studio dell'avv. Carolina Valensise, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
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contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cerioni, 1 Giovanna Biondi e Pilerio Spadafora, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 00331/2000 depositata il 13 aprile 2000, R.G. n. 00595/1997, notificata il 14 febbraio 2001. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 06 maggio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00007/97 il Pretore di Viterbo accoglieva la domanda proposta da LA VI contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso inps) diretta al riconoscimento in suo favore dell'indennità di maternità, già negata in via amministrativa dall'Istituto. Aveva, a sua volta, dedotto la VI che dal 1985 aveva lavorato come bracciante agricola presso diversi datori di lavoro conseguendo la iscrizione nei relativi elenchi, e che dal 1987, a seguito del matrimonio, aveva lavorato esclusivamente alle dipendenze del padre ZZ, e che l'NP le aveva corrisposto la indennità di maternità per il primo figlio, negandogliela per il secondo figlio essendo stata essa VI cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli per il periodo dal 1987 al 1992. Il Tribunale di Rossano accoglieva l'appello dell'NP, rigettava la domanda della VI diretta alla sua reiscrizione negli elenchi per il periodo 1987/92 e condannava quest'ultima alla restituzione in favore dell'Istituto della somma percepita a titolo di indennità di maternità e malattia. 2 Osservava il Tribunale: la stessa VI aveva più volte dichiarato che non percepiva alcuna retribuzione dal padre e che le bastava la denunzia allo Scau delle giornate lavorative, fra l'altro, sempre per sua ammissione, non avvenuta per gli anni 1990 e 1991; era provato, pertanto, che la VI non veniva retribuita dal padre e che la denuncia delle giornate lavorative veniva effettuata, non sempre, ai soli fini delle prestazioni derivanti dall'iscrizione; la evidente contraddizione con le dichiarazioni rese all'ispettore, di essere stata sempre pagata dal padre in denaro o in natura, non poteva ritenersi giustificata dall'assunto che la stessa era emozionata o si era spiegata male, ribadendo di aver detto o almeno credeva di aver detto all'ispettore la versione poi ribadita davanti al giudice;
la imprecisione e le incertezze della VI, e la precisa deposizione del teste verbalizzante sulle dichiarazioni rese dall'assicurata, facevano deporre per la tesi delle prime dichiarazioni, nonostante le prove testimoniali a favore, comunque tutte di testi parenti. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza VI LA affidandosi ad unico motivo di censura, illustrato anche da successiva memoria. L'NP si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso VI LA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce la VI che dalle prove testimoniali (tutte riportate per intero in ricorso), e dagli altri elementi di valutazione, emergeva con certezza e chiarezza la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato della VI alle dipendenze 3 del padre per almeno il minimo delle giornate previste per la iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Il ricorso è fondato. Premesso il principio (Cass. 09 luglio 2002, n. 09963) che “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito neanche di presunzione semplice riguardo alle altre circostanze in esse contenute. Ne consegue che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale” va rilevato, nel caso di specie, che la intera impostazione motiva della sentenza impugnata risente del mancato rispetto di detto principio, ed è, pertanto, meritevole delle censure ad essa opposte. In realtà, il giudice di appello, facendo affidamento sulle dichiarazioni rese dalla stessa assicurata nel corso delle indagini ispettive, ne coglie una “insanabile” contraddizione nei confronti di quelle rese dinanzi al giudice (veniva sempre retribuita dal padre in denaro o in natura), peraltro nonostante una non certo illogica o impossibile giustificazione (in sintesi, le sembrava di aver detto, o almeno, credeva di aver detto all'ispettore che non sempre veniva retribuita dal padre datore di lavoro, intendendo dire, tuttavia, che in tal caso percepiva in natura l'equivalente), riconosce alle prime dichiarazioni il crisma della prevalente attendibilità, e, sostanzialmente, su di esse, come si vedrà, fonda il proprio convincimento. h 4 Tale percorso, come si è detto, non può dirsi rispettoso del principio secondo cui le dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso delle indagini “devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale", intendendosi, per tale effetto, che le dichiarazioni stesse restano prive di “alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenute". Ma, nel caso di specie, c'è di più. All'erroneità del punto di partenza del percorso motivazionale, consegue anche la insussistente e, quanto meno, approssimativa valutazione di altri elementi istruttori, pur regolarmente acquisiti agli atti, con particolare riferimento alla testimonianza del teste LL OL, della quale si denunzia la totale estraneità a qualsiasi rapporto di parentela con le parti, e alle dichiarazioni degli altri tre testimoni, tout court tacciate di inattendibilità per i vincoli di parentela o di affinità con le parti del rapporto. In conclusione, ben può rilevarsi la illogicità del percorso motivo della sentenza impugnata, laddove, procedendosi sul presupposto di un erroneo punto di partenza, si è pretermessa, senza alcuna spiegazione, la valutazione di ulteriori elementi istruttori agli atti (testimonianza LL OL), e si è, alquanto approssimativamente, sul solo presupposto di vincoli di affinità o di parentela con le parti del rapporto, valutato altri (testimonianze IA ZI ed OL RO e ER), gli uni e gli altri, per quanto riportato negli atti di causa, in sostanziale contrasto con le conclusioni assunte, e, quindi, di sicura decisività. M Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza va cassata in relazione alle censure condivise in questa sede, e la causa va rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, che provvederà al riesame della controversia nel rispetto dei principi sopra enunciati e nel procedere ad una più completa ed esauriente indagine sugli elementi istruttori agli atti, nonché, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, La Corte anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 06 maggio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanillaffarella E I S G E E R Sergio Mattone fortis Maudly IL CANCELLIERE Zanco Depositato in Cancelleria A 2 Z AGO. 2003 M E R UP oggi, IL CANCELLIEREсам Giffranco 16