Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, ai fini della adozione del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un' autorità di P.S., è irrilevante che il destinatario sia o meno uno dei soggetti nei confronti dei quali è vietata la distribuzione, vendita e cessione dei biglietti per accedere alla manifestazioni sportive, poiché il predetto obbligo ha uno spazio applicativo più ampio degli impianti sportivi estendendosi anche ai luoghi ad essi esterni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2016, n. 40674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40674 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
massímero Y 40 6 74 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1292 - Presidente - Aldo Fiale Angelo Matteo Socci CC 19/05/2016- R.G.N. 50961/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto -Relatore - Andrea Gentili [DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA H 29 SFT 2016 sui ricorsi proposti da: IL CANCELLIERE 1. BA TE, nato a [...] il [...], Luana Mariani 2. LI MA, nato a [...] il [...], 3. SI AU, nato a [...] il [...], 4. UF CA, nato a [...] il [...], 5. RA PE, nato a [...] il [...], 6. TA EL, nato a [...] il [...], 7. NI TT, nato a [...] il [...], 8. GI AB, nato a [...] il [...], 9. IN NS, nato a [...] il [...], 10. LO RC, nato a [...] il [...], 11. IN CA, nato a [...] il [...], 12. OL ID, nato a [...] il [...], 13. LA AN, nato a [...] il [...], 14. EN UE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri BA TE, LI MA, SI AU, UF CA, RA PE, TA EL, NI TT, GI AB, IN NS, LO RC, IN CA, OL ID, LA AN, e EN UE, ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 16/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova che ha convalidato i provvedimenti del Questore di Reggio Emilia che ha prescritto loro di comparire, per i tre anni successivi, presso la Questura di quel capoluogo quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita di calcio disputata in casa dalla Reggiana nei Campionati e nelle Coppe nazionali e internazionali, fatta eccezione per le partite amichevoli, e quindici minuti dopo l'inizio delle partite disputate fuori casa.
1.1. Con il primo motivo eccepiscono la sopravvenuta mancanza dell'esigenza della comparizione personale in conseguenza dell'obbligo di emissione di biglietti nominativi che costituisce di per sé strumento sufficiente a impedire il loro ingresso negli stadi. Con lo stesso motivo eccepiscono l'omessa valutazione delle loro esigenze lavorative.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono anche il difetto di motivazione sulle ragioni per cui è stato imposta la doppia presentazione in occasione delle partite casalinghe. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
3.Premesso che tutti i ricorrenti sono già stat destinatari di analoghi provvedimenti di divieto di accesso, osserva il Collegio che:
3.1.non rileva, ai fini del giudizio di pericolosità del destinatario del provvedimento, il fatto che alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, sia vietato emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 2 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, nel corso degli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive le società ai soggetti (art. 9, comma 1, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c, d.l. 22 agosto 2014 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146);
3.2.né la vendita di biglietti nominativi, né l'inserimento dei ricorrenti nelle cd. "black list" di cui all'art. 9, d.l. n. 8 del 2007 rendono più oneroso giustificare l'imposizione dell'obbligo di presentazione ad un'autorità di P.S. perché il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989, ha uno spazio applicativo più ampio degli impianti sportivi, estendendosi anche ai luoghi ad essi esterni interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime;
3.3.è inoltre del tutto generica l'eccezione secondo cui il Questore (ed il G.i.p.) non avrebbero considerato astratte e nemmeno allegate esigenze lavorative;
3.4.la particolare violenza manifestata dai ricorrenti, che hanno tutti preso parte, travisati, ad una rissa con tifosi contrapposti colpendosi reciprocamente con calci, pugni, pietre, bottiglie, bicchieri e ombrelli, noncuranti della presenza delle forze dell'Ordine ed anzi ferendo un assistente di P.S., rende non manifestamente illogico il giudizio circa la loro pericolosità e inaffidabilità e del tutto coerente la decisione di imporre la cd. "doppia firma" in occasione delle partite casalinghe.
3.5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo FialeFiajeAero Pale Aldo Aceto Slots Sect 3 IL CANCELLIERE Luana Marjankani