Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
Rientra nella fattispecie di cui all'art. 626, comma primo, n. 3, cod. pen. (furto punibile a querela dell'offeso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 3 cod. pen.) - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - anche l'ipotesi in cui, sussistendo segnali concreti della non volontà dell'avente diritto di procedere al raccolto, l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali (nella specie olive) da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti a terra e per richiedere a causa della loro specifica natura la lavorazione a brevissimo termine.
Commentario • 1
- 1. Rubare frutta nei campi: spigolamento abusivo o furto aggravato? (Cass. 27537/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2020
Rubare la frutta dagli alberi a raccolto ancora da iniziare è furto aggravato; la fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta. Quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato, non può rientrare nella ipotesi speciale dello pigolamento abusivo. Lo spigolamento abusivo tra la sua ration nei segnali concreti della non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39965 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/09/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 1829
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 16809/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND IE ON, N. IL 08/09/1960;
2) BA LO, N. IL 20/06/1955;
avverso SENTENZA del 09/12/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
BB LO e GL IA T. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 9 dicembre 2005 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, affermativa della penale responsabilità di entrambi in ordine al reato di concorso in furto aggravato di 21 chili e mezzo di olive che avevano raccolto da terra, nel fondo di tale LL LU, fatto commesso l'11 ottobre 2001.
Deducono:
- la violazione dell'art. 624 c.p., essendo stata qualificata come furto la condotta, invece penalmente irrilevante, della raccolta di "res nullius". Tale era infatti la natura delle olive ormai cadute dai rami senza essere state raccolte, per giunta in un campo privo di recinzione e in presunto danno di un soggetto, la LL L., il cui disinteresse rispetto ai prodotti in questione era dimostrato dal fatto che non aveva sporto querela. La circostanza avrebbe dovuto almeno far ritenere non sussistente l'elemento psicologico del reato;
- la violazione dell'art. 626 c.p., n. 3, essendo, la condotta, quantomeno inquadrabile come "spigolamento abusivo", procedibile a querela, nella specie non proposta;
- il vizio di motivazione per avere, i giudici, affermato che la mancanza di recinzione del fondo non fosse sintomatica dell'abbandono dei frutti caduti, da parte del proprietario, mentre al riguardo sarebbe stato quantomeno opportuno l'accoglimento della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per acquisire la deposizione dell'agente di PG;
- la insussistenza delle aggravanti contestate, per mancanza della prova al riguardo.
Il ricorso è fondato nei limiti che si indicheranno.
Occorre premettere che la situazione in punto di fatto rimasta accertata è quella per cui l'11 ottobre 2001 i prevenuti sono stati visti, da un agente di PG avvisato da vicini, mentre raccoglievano olive, in un terreno non recintato e all'apparenza incolto. La proprietaria del terreno, sentita in seguito telefonicamente, aveva riferito che avrebbe sporto querela ma a tanto non si era poi risolta. Appare anche dedotto dai ricorrenti e dato per non contestabile dai giudici dell'appello, che si trattasse di olive già cadute a terra.
Nella situazione descritta i giudici di merito hanno correttamente escluso che si versasse in tema di res derelicta perché da nessuno degli elementi sopra ricordati poteva fondatamente arguirsi che si trattasse di beni non appartenenti ad alcuno e come tali liberamente appropriabili da chiunque, ossia suscettibili di occupazione ai sensi dell'art.923 c.c.. Le olive appartenevano alla proprietaria del fondo sul quale gli imputati le avevano rinvenute, sicché è anche da escludere che essi possano avere nutrito un legittimo dubbio in tal senso, dovendosi comunque allegare una simile eventualità alla categoria della ignoranza della legge penale, inescusabile.
Risulta invece errata la esclusione, in linea di principio, anche della fattispecie di cui all'art. 626 c.p., n.
3. La giurisprudenza di questa Corte ha posto in evidenza che l'ipotesi speciale di furto punibile a querela dell'offeso, prevista nell'art.626 c.p., n. 3, consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto suscettibili di apprensione da parte dell'avente diritto mediante ulteriore raccolta. Se la raccolta, compiuta in un unico ciclo, è poi completamente terminata, il fatto esula anche dall'ipotesi delittuosa in questione. (125953).
Il principio appare operare anche nella ipotesi nella quale, essendovi segnali concreti della non volontà dell'interessato di procedere al raccolto, la apprensione cada solo su prodotti vegetali da ritenere comunque destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti a terra ed in ragione della loro specifica natura che ne imporrebbe la lavorazione a brevissimo termine.
Nella specie la situazione di fatto appare sufficientemente chiarita proprio nel senso di far ritenere che le olive sottoposte a sequestro, ormai cadute dai rami e quindi notoriamente destinate all'inacidimento nel volgere di poco tempo in un fondo non coltivato e quindi in presenza di indicazioni contrarie alla volontà di procedere al raccolto, siano state oggetto di rastrellamento abusivo su fondo altrui, rimasto comunque non ancora spogliato interamente dei propri frutti.
Questa Corte ritiene pertanto che il fatto debba essere riqualificato ai sensi dell'art. 626 c.p., n.
3. In assenza di rituale querela da parte della interessata, ai sensi dell'art. 337 c.p.p.. Tuttavia, la condotta non poteva essere perseguita.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 626 c.p., comma 1, n. 3, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007