Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39965
CASS
Sentenza 25 settembre 2007

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Massime1

Rientra nella fattispecie di cui all'art. 626, comma primo, n. 3, cod. pen. (furto punibile a querela dell'offeso, previsto dall'art. 626, comma primo, n. 3 cod. pen.) - che consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto - anche l'ipotesi in cui, sussistendo segnali concreti della non volontà dell'avente diritto di procedere al raccolto, l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali (nella specie olive) da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti a terra e per richiedere a causa della loro specifica natura la lavorazione a brevissimo termine.

Commentario1

  • 1Rubare frutta nei campi: spigolamento abusivo o furto aggravato? (Cass. 27537/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2020

    Rubare la frutta dagli alberi a raccolto ancora da iniziare è furto aggravato; la fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta. Quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato, non può rientrare nella ipotesi speciale dello pigolamento abusivo. Lo spigolamento abusivo tra la sua ration nei segnali concreti della non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39965
Data del deposito : 25 settembre 2007

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