Sentenza 19 novembre 2013
Massime • 1
Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, è compilato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'"iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale. (Fattispecie relativa alla falsificazione di una scheda valutativa interna compilata dall'imputato nell'ambito di un procedimento di valutazione di un dirigente medico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2013, n. 9368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9368 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 2967
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 16981/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AR N. IL 16/08/1948;
avverso la sentenza n. 304/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 18/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Ruffino, in sostituzione dell'Avv. A. De Caro.
Udito il difensore Avv. A. Petriello.
FATTO E DIRITTO
DE CA ricorre avverso la sentenza 18.3.13 della Corte di appello di Salerno che ha confermato quella, in data 19.7.10, del locale tribunale con la quale è stato condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, AZ IA, per il reato di falso ideologico consistito nell'aver formulato, nella sua qualità di Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Santa IA della Speranza, di Battipaglia, nell'ambito della procedura di valutazione nei confronti della d.ssa AZ IA, dirigente medico in servizio presso la citata divisione diretta dal DE, la proposta di valutazione (prot. 250 del 30.5.05) esprimente un giudizio totalmente negativo nei confronti del predetto dirigente medico, attestando fatti non rispondenti al vero rispetto alla quasi totalità delle voci contenute nella scheda di valutazione, in particolare rispetto a quelle relative alla formazione e all'aggiornamento professionale del dirigente in valutazione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), allegando al ricorso i motivi di appello e gli atti ad esso relativi e sostenendo l'inesistenza della cd. scheda "A", da esso redatta ai fini valutativi del dirigente medico d.ssa AZ, in quanto il procedimento di valutazione era stato inizialmente annullato con specifico provvedimento del Direttore generale dr. Ateniese Raffaele in data 25.7.05 ed allorché al DE era stato chiesto, un anno dopo, di far pervenire al presidente del collegio di valutazione, prof. Crivella Feliciano, la vera scheda "A" di valutazione del dirigente medico interessato, il predetto aveva testualmente risposto "di dover sospendere la compilazione della scheda di valutazione in quanto è in corso una azione penale a mio carico promossa dal dirigente medico interessato". Era quindi pacifico - secondo il ricorrente - che la scheda "A" di valutazione del 30.5.05 "di cui al capo d'imputazione non esiste più", ma la Corte di appello nulla aveva detto al riguardo. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere anche i giudici di appello qualificato pubblico ufficiale il dr. DE e considerato atto pubblico l'inesistente scheda "A" di valutazione del 30.5.05, senza considerare la privatizzazione del rapporto di impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, per cui ogni altra diversa interpretazione risultava essere una forzatura.
Con memoria pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 23.9.13, il difensore dell'imputato, nel riportarsi integralmente ai motivi di impugnazione, ha eccepito la prescrizione del reato, a suo dire maturata il 14.4.13.
Osserva la Corte che il ricorso, nella sua manifesta infondatezza, si presenta anche come meramente reiterativo delle doglianze già formulate in sede di appello e puntualmente disattese dalla Corte salernitana.
I giudici di appello, infatti, con motivazione del tutto congrua, aderente al dettato normativo ed immune da vizi di illogicità, evidenziato come neanche sia venuta in discussione, da parte dell'imputato, la consapevole non corrispondenza al vero dei dati dal medesimo indicati nella scheda valutativa in argomento, a base degli apodittici giudizi negativi espressi in assenza di una reale attività valutativa, hanno correttamente evidenziato la rilevanza penale di tale proposta valutativa, dal momento che, lungi dal potersi definire come giuridicamente 'inesistente' - secondo l'assunto reiterato anche in questa sede dal ricorrente - la scheda "A" relativa alla d.ssa AZ aveva esplicato i suoi effetti nella sfera esterna al suo autore, tanto da aver determinato la sospensione del procedimento valutativo dell'interessata, attivando la procedura del contraddittorio e causando il conseguente ritardo nella progressione in carriera dell'odierna parte civile. Era quindi evidente, oltre all'effetto giuridico esterno della scheda "incriminata", il suo contenuto pubblicistico proprio perché riguardante - hanno perspicuamente sottolineato i giudici territoriali - la valutazione di un dirigente medico di una struttura pubblica, quale l'Ospedale S. IA della Speranza di Battipaglia, in grado di influire non solo sulla carriera e sul trattamento economico della valutanda, ma anche sull'organizzazione stessa del servizio medico - ospedaliero, di chiara rilevanza pubblica. Ai fini, poi, della configurazione del reato di falso, è irrilevante la distinzione tra atto interno ed esterno, una volta che la mendace attestazione di un atto pubblico sia compiuta da un pubblico ufficiale e sia idonea - come nella specie - a offendere la fede pubblica, dovendo il requisito della pubblicità di un atto, agli effetti penali, essere riferito all'organo che l'ha formato e non alle sue relazioni con il pubblico.
A tal fine, rientra nella categoria degli atti pubblici, ai fini della configurabilità del delitto di falso, non solo il documento espressamente previsto da determinate norme, ma anche qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, sia stato compilato dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle i sue funzioni, per documentare, sia pure nell'ambito interno dell'amministrazione pubblica di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o comunque ricollegabili a tali adempimenti. Nella specie, la scheda valutativa compilata dall'odierno ricorrente, costituiva un atto interno che si inseriva in un iter procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso attestato, con conseguente configurabilità del reato di falso ideologico (cfr. Cass., sez. 5^, 16 novembre 2010, n. 43512). Manifestamente infondata è anche la censura riguardante la qualifica di pubblico ufficiale di DE CA, trattandosi di medico che, prestando la propria opera professionale presso una struttura pubblica, ha rivestito la qualità di pubblico ufficiale svolgendo una pubblica funzione espressione di una potestà autoritativo - valutativa in grado di incidere sulla progressione in carriera del pubblico dipendente e solo in via mediata ed eventuale - come correttamente osservato dai giudici di appello - modificativa dello stato economico e patrimoniale del pubblico dipendente, per cui la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non può implicare il venir meno del carattere pubblicistico di tali atti, inerenti pur sempre ad una pubblica funzione - esercitata nella specie dal Budetti quale superiore gerarchico della AZ ed in tale veste chiamato ad una proposta certificativi - valutativa dell'interessata, prodromica all'istruttoria che avrebbe poi svolto il Collegio Tecnico al quale spettava comunque la deliberazione finale - e non assimilabili a quelli connotati da paritetiche posizioni contrattuali tra le parti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio - nel quale legittimamente, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente all'udienza odierna, ha presentato le conclusioni oralmente l'Avv. Ruggero, sostituto nominato dall'Avv. Agostino De Caro, unico difensore della parte civile AZ IA, la quale ha espressamente, con atto depositato presso la cancelleria di questa sezione il 15.5.13, nominato quale proprio difensore e procuratore speciale, "in sostituzione dell'Avv. Agostino Allegro", l'Avv. De Caro - che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile AZ IA, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014