Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 13 comma tredicesimo bis D.L. 286/98, come modificato dalla Legge 189/2002, ha natura permanente, poiché è diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso, sicché il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo.
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 17878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17878 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 18/02/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 259
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035885/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SA N. IL 14/02/1979;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 3.10.2002 - resa nelle forme del rito abbreviato - il tribunale di Massa dichiarava il NG colpevole del reato previsto dall'art. 13 c. 13 bis d. l.vo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 l. n. 189/2002, e, concessegli attenuanti generiche, lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la Corte d'appello di Genova - colla sentenza oggi esaminata - riduceva a sei mesi e venti giorni di reclusione la pena inflitta al Menga, revocava l'ordine di espulsione e confermava nel resto quella impugnata.
Riteneva la corte territoriale che la norma incriminatrice - la quale disciplina il caso dello straniero che, già denunciato per il reingresso in Italia non autorizzato ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio nazionale - rispecchiasse la fattispecie, visto che il NG, espulso una prima volta nel 1997, fu espulso una seconda il 15.11.1999, con accompagnamento alla frontiera e, non resultando formalmente l'omissione, denunciato come da obbligo di legge. Il carattere (anche) permanente del reato in contestazione (al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, che invocava se mai l'applicazione della previgente normativa contravvenzionale) doveva essere ritenuto, finché si protragga l'illegale soggiorno in Italia (q®ei attestato dall'arresto del NG, avvenuto il 26.9.2002);
pacifica era la dolosità della condotta, ne' poteva applicarsi, come chiesto dalla difesa (proprio in ragione del suddetto carattere permanente, che comportava l'applicazione della modifica legislativa) l'ipotesi contravvenzionale di cui al c. 13 dell'art. 13 d. l.vo n. 286/1998. Poteva essere ridotta la pena nei termini sopra visti e doveva revocarsi l'ordine di espulsione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione il NG, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Erroneamente la sentenza impugnata aveva qualificato come permanente il reato addebitatogli, laddove il medesimo si realizzava all'atto del reingresso non autorizzato, restando irrilevante, da un punto di vista penale, la permanenza nel territorio italiano;
egli era rientrato in Italia sin dal 2000, ovvero da prima dell'entrata in vigore dell'attuale fattispecie criminosa, sostitutiva di quella contravvenzionale all'epoca prevista.
Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unica censura mossa al provvedimento impugnato. Non è invero dubitabile il carattere permanente - correttamente affermato dalla sentenza di appello - del delitto attribuito al NG (come, del resto, della contravvenzione cui è stato sostituito).
Entrambi i paradigmi normativi, invero, rispondevano e rispondono all'intendimento legislativo di regolare i flussi migratorii e di impedire l'illegale reingresso e la successiva illecita permanenza sul suolo nazionale, da parte di soggetti già oggetto di provvedimento di espulsione, denunciati per la sua violazione e nuovamente rientrati;
il bene giuridico tutelato dalla legge e come sopra descritto, non è quindi violato solo mediante il rientro, ma proprio per il perdurare della permanenza illegale, ovvero per la continuità di una condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo.
Carattere, questo, che tipicizza i reati permanenti. Correttamente, dunque, essendo stata accertata la condotta criminosa il 26.9.2002, ovvero dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa, la penale responsabilità del NG è stata ritenuta sulla base della normativa vigente.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso debbono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di 500, 00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004