Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZ ONE CAVORO0 168 9 /03 Lavoro Composta dagli 11 mi - Preside MERCURIODott. Ettore R.G. N. 13673/00 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO 16424/00 .3887Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Cron. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere Ud. 31/10/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OS RI, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCCHINA 96, presso lo studio dell'avvocato TABARRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO dawnal. PEPPUCCI, giusta delega in atti e da ultimo d'u'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO; - intimati e sul 2° ricorso n° 16424/00 proposto da: 2002 e MINISTERO DELTESORO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro 4305 MINISTERO -1- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
OS RI;
intimata avverso la sentenza n. 94/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 03/02/00 R.G.N. 2912/98 e 261/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluse, CASSAZIONE casso con rinvio. : -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 3 settembre 1996, IT OS chiedeva al Pretore di Perugia, in funzione di giudice deì lavoro, che venisse accertata l'illegittimità della sospensione della erogazione in suo favore della pensione di inabilità e venisse condannato il Ministero del Tesoro alla liquidazione dei ratei maturati successivamente alla sospensione. Costituitosi il Ministero del Tesoro, nonché quello dell'Interno nei cui confronti il ricorso era stato altresì notificato, il Pretore, sulla base di c.t.u., accoglieva la domanda condannando il Ministero dell'Interno a corrispondere alla ricorrente la pensione di inabilità a decorrere dalla sospensione della sua erogazione, con gli interessi legali. La decisione pretorile veniva annullata dal Tribunale della stessa città, accoglimento dell'appello interposto dal predetto Ministero in dell'Interno. I giudici di gravame osservavano che il primo giudice aveva erroneamente pronunciato la condanna nei confronti del Ministero dell'Interno, mentre l'assistita aveva chiesto la pronunzia nei soli confronti del Ministero del Tesoro. Per la cassazione di tale decisone ricorre la OS deducendo un unico motivo di impugnazione. Resistono con unico controricorso gli intimati Ministeri dell'Interno e del Tesoro, che propongono ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo. Motivi della decisione רעי Preliminarmente, il Collegio osserva che la comunicazione dell'udienza di discussione all'avvocato difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ., è stata correttamente effettuata mediante tempestiva notifica presso la cancelleria della Corte di cassazione, in difetto di una preventiva comunicazione del nuovo domicilio, pur risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario di mancata notificazione presso l'originario luogo di domiciliazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 92 del 1999). Ancora in via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., essendo proposti avverso la stessa sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e cod. proc. civ., nonché degli falsa applicazione degli art. 112 e 352 SS. art. 1, 3 e 6 del d.P.R. n. 698 del 1994, e omessa motivazione su un punto decisivo, si deduce che il Tribunale, pur correttamente annullando la decisione pretorile in quanto emessa nei confronti del Ministero dell'Interno, avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla domanda di accertamento del diritto dell'assistita di mantenere la pensione di invalida civile illegittimamente sospesa dall'INPS; né a tale pronuncia poteva ostare che la domanda di accertamento fosse stata proposta unitamente a quella di condanna alla erogazione della pensione. Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato, il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Tesoro, denunciando violazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, nonché omessa motivazione su un punto decisivo, deducono che erroneamente il giudice di primo grado aveva 2 17 riconosciuto un'inabilità totale, recependo l'accertamento del c.t.u. che aveva omesso di applicare il criterio "a scalare". La censura proposta dalla èricorrente principale inammissibile nei confronti del Ministero del Tesoro, essendo quest'ultimo rimasto estraneo al giudizio di appello, in assenza di impugnazione incidentale e di riproposizione di domande nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., di cui sarebbe stata onerata la stessa OS, onde ottenere, omessa dal ex art. 112 cod. proc. civ., una autonoma e distinta pronunzia primo giudice di accertamento del suo stato di inabilità. - infondata, poi, nei confronti del Ministero La medesima censura è dell'Interno. Ed invero il Tribunale, nell'annullare la decisione pretorile in quanto emessa contro tale Ministero in assenza di alcuna domanda nei suoi confronti, non avrebbe potuto, a sua volta, emettere alcuna pronuncia a carico dello stesso Ministero dell'Interno in ordine all'accertamento dello stato di inabilità, anche ove avesse ritenuto ammissibile la domanda di tale accertamento in quanto pregiudiziale e suscettibile, come tale, di un' autonoma decisione, dal momento che, da una parte, nessuna pronunzia era stata richiesta dalla OS nei confronti del Ministero dell'Interno (così come riconosce la stessa ricorrente: V. pag. 3 del ricorso) e che, d'altronde, la legittimazione passiva per tale domanda sarebbe spettata al Ministero del Tesoro, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 698 del 1994 applicabile nella specie ratione temporis. 3 7 Ne consegue che il ricorso va rigettato nei confronti del Ministero dell'Interno dichiarato inammissibile nei e confronti del Ministero del Tesoro. Resta assorbito il ricorso incidentale subordinato proposto dai due predetti Ministeri. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale nei confronti del Ministero dell'Interno e lo dichiara inammissibile nei confronti del Ministero del Tesoro;
dichiara assorbito il ricorso incidentale. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2002. Ийский Il Consigliere estensore Il Presidente Vera Mora le NCELLIERE sitato m Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI oggr b-2003 B. 2003 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 CANCELLIERE CELLA LEGGE 11-8-73 N. 533