Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8248
CASS
Sentenza 18 giugno 2001

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Nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione. Ne consegue che nell'ipotesi in cui dopo il suddetto tempestivo deposito si sia verificato un ritardo anche considerevole (nella specie di sei anni) nell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza che abbia determinato il conseguente ritardo della notificazione del ricorso e dello stesso decreto di fissazione dell'udienza non si verifica alcuna decadenza dal potere di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8248
    Data del deposito : 18 giugno 2001

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