Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C.C.63001 CAMPIONE CIVILE L 0 48 7 1/02 6 N. 63001 N 8 O 9 I 1 / Z 4 A / E 6 R T I 2 R OME DEL POPOLO ITALIANO E A D D I S T E A N T I 1 E 3 S N R 1 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE E L E S A N T E A SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.3791.99 M Composta dai Magistrati: Cron.M033 Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE CC.14.1.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: Comune Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. interessi attivi Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE tassabilità ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro 5 tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello AT, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
COMUNE DI TERENTO IN PERIPERKSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE> CON SEDE IN TERENTO (BZ) VIA SAN GIORGIO 1 intimato, non costituito avverso la sentenza n.
6.1.98 in data 20.1.98 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano, depositata in data 3.2.98; 4 7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. Il Comune di Terento proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in ordine alla richiesta di rimborso di ritenute operate sugli interessi attivi derivati da fondi di tesoreria, sostenendo l'illegittimità della tassazione per essere il comune esente da imposta. La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso predetto.
2. Proponeva appello la Direzione delle Entrate e la Commissione di secondo grado confermava la decisione di primo grado.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello AT , deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 600.73, 88 del TUIR n. 917.86, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC.
4. Il ricorso risulta manifestamente fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che l'art. 14 interpretazione autentica) ha della Legge n. 28.99 (norma di stabilendo che la ritenuta sugli risolto ogni controversia, anche nei confronti di soggetti interessi deve essere operata 2 esenti>. Taie norma, di carattere interpretativo, va applicata ai giudizi pendenti. Vedi Cass. nn. 5431.00, 6500.00, 7340.00. 5. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. La richiesta di rimborso presentata dal Comune va rigettata. Le spese possono essere compensate, attesa l'incertezza obiettiva della questione prima della emanazione della norma di interpretazione autentica sopra citata, nonchè il diverso Indirizzo seguito dalle Commissioni tributarie di merito. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'istanza di rimborso presentata dal Comune di Terento. Compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 gennaio 2002. * COR E O T N IL PRESIDENTE POTT. BRUNO SACCUCCI ишо исчист U R S E E IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DR. VINCENZO DI NUBILAQuily Z A " R . T A 9 S N T I 4 U G / B E B 6 I Oggi ... --5 APR. 2002A 2 R . L R DEPOSITAT L R T A . A P D . TIL CANCELLEME C1 . D B E A L A T E I T Amado C N D R 1 E I 3 E S S 1 E T N . E A S N I M A