Sentenza 30 gennaio 2001
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- 1. Vincolo di rispetto stradale e diniego di condono di un edificio abusivamente.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguente una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili, (dal che si è tratta la conseguenza che il diniego di condono di un edificio abusivamente realizzato in violazione di detto vincolo non richiede un previo accertamento sulla effettiva pericolosità dello stesso per il traffico stradale)”(Consiglio Stato , sez. IV, 06 maggio 2010 n. 2644). Consiglio di Stato Sez. 4°, 17/05/2012, Sentenza n. 2842 N. 02842/2012REG.PROV.COLL. N. 09442/2005 REG.RIC. N. 00374/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
61240 , 0 0 012 74/ 0 1 9 I 1 A Z I / A REPUBBLIC, 5 R R . 0 T A 1 N S T I . - OGGETTO R U G . ED L POOLO ITALIAI B E P B . I . R D Imposta di registro: L R L L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atti giudiziari;
decadenza E A T D D B E A A T T I SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA N R 1 E 3 I S E 1 E A T . composta dai Magistrati: A N Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 17891/98 M Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 2684 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud. 21.6.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17891 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; N '
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSALIS
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia stur > IMMOBILIARE RAFIA S.r.l., in persona del legale rappresentante dal Sig.IL SOLE 24 ORE 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura in calce al 1 FEB. 2001 per diritti L. controricorso, dagli avv.ti prof. Gaspare FALSITTA e Nicoletta IL CANCELLIERS DOLFIN, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv. Rita LIRE 3000 CANCELLERIA Gradara, alla via Sardegna 40;
- controricorrente -
1 0 C0063536 2 1 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 24 aprile 1998, depositata col n. 103/01/98 il 25 maggio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo II 6 aprile 1988 l'Ufficio del Registro di Milano notificò alla S.r.l. Immobiliare Rafia ingiunzione di pagamento (n. 158/88) relativa alla omessa registrazione della sentenza del Tribunale n. 3829 del 12 maggio 1983, che aveva dichiarato la simulazione assoluta di atti di compravendita immobiliare. L'impugnativa della contribuente - fondata sull'applicabilità dell'imposta fissa, prevista dalle più favorevoli disposizioni del d.P.R. 131/1986 - fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado, ed il gravame dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza del 24 aprile 1998, depositata col n. 103/01/98 il 25 maggio seguente. In essa si ribadisce l'applicabilità della disciplina più favorevole, subordinata alla mancata decadenza dell'azione della finanza, disattendendosi il contrario assunto dell'Ufficio, fondato sul decorso del triennio dal deposito della sentenza (12 maggio 1983) rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo testo unico (1° luglio 1983), con affermazione di assoggettamento alla decadenza quinquennale stabilita nell'art. 74 2 comma 1 del d.P.R. 634/1972; si aggiunge che la sottoposizione a tassa fissa di registro è prevista anche dall'art. 8 lett. e) della tariffa all. A al d.P.R. 634/1972 cit. - dichiarato applicabile in luogo e che, avendo questodell'art. 8 lett. d) richiamato dall'Ufficio- stesso liquidato l'imposta ai sensi del nuovo testo unico, non può sostenerne poi l'inapplicabilità; si definisce 'aberrante' ogni conclusione diversa, non essendo possibile applicare un tributo proporzionale al valore di un bene 'che non viene trasferito'. Per la cassazione della sentenza ricorre, articolando un unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 15 ottobre 1998 ed illustrato da memoria. Resiste la Società con controricorso notificato il 23 novembre successivo. Motivi della decisione Denunziando la violazione dell'art. 74 del d.P.R. 634/1972, la ricorrente Amministrazione finanziaria osserva che: la questione da risolvere attiene alla applicabilità dell'art. 79 del d.P.R. 131/1986, che consente il più favorevole nuovo regime nel caso in esame, con sottoposizione ad imposta fissa - se non sia ancora decorso il termine di decadenza per l'azione della finanza;
è erronea la conclusione del primo giudice, secondo cui la condizione negativa non si sarebbe verificata, in relazione all'ipotizzato termine quinquennale, poiché tale termine, in virtù dell'art. 74 comma 2 del d.P.R. 634/1972 (successivamente: art. 76 del d.P.R. 131/1986) è fissato, in ordine agli atti presentati per 3 la registrazione, in tre anni;
per gli atti giudiziari, in particolare, per il combinato disposto degli artt. 13 e 10 del d.P.R. 131/1986, la decorrenza è stabilita dalla data di trasmissione ad opera della cancelleria, onde si era ormai verificata al momento dell'entrata in vigore della più favorevole disciplina invocata;
non ha, finalmente, pregio, il richiamo alla stessa normativa sopravvenuta, nell'atto impositivo. La Società resistente oppone l'infondatezza dell'impugnazione, ribadendo la correttezza della soluzione adottata dal giudice del merito, in particolare circa la sottoposizione ad imposta fissa, ai sensi dell'art. 8 lett. e) della tariffa, all. A al d.P.R. 634/1972 (al riguardo richiamando altresì una risoluzione ministeriale). Il proposto ricorso risulta inammissibile. L'articolato motivo, che pur contiene un'apprezzabile critica della sentenza impugnata (la 'presentazione' degli atti - da cui l'art. 74 comma 2 del previgente d.P.R. 634/1972 fa decorrere la decadenza triennale, ritenuta applicabile dall'Amministrazione - risultando definita, alla stregua del precedente art. 11 comma 1, dall'invio dell'originale a cura dei funzionari indicati nell'art. 10 n. 3), si rivela nondimeno inidoneo ai fini dell'eventuale cassazione, per essere riferibile ad una soltanto delle 'rationes decidendi' espresse dal giudice del merito. Questo stesso, infatti, ne ha manifestato una ulteriore significativamente introdotta con un 'peraltro' -, allorquando ha affermato che “l'assoggettamento a tassa fissa di registro è previsto anche dall'art. 8 lett. e) tariffa all. 4 A d.P.R. 634/72, applicabile in luogo dell'art. 8 lett. d) invocato dall'Ufficio, in quanto ritiene erroneamente che l'atto abbia semplicemente natura dichiarativa, senza considerare che ne è stata accertata la simulazione assoluta, con conseguente declaratoria di nullità". Questa autonoma ragione della decisione, di per sé idonea a sorreggerla, non risulta censurata, nemmeno in forma implicita, mediante la necessaria allegazione d'erronea individuazione della disposizione affermata applicabile: onde l'impugnazione si rivela inammissibile, per carenza d'interesse alla rimozione di una sola delle 'rationes decidendi'. Alla relativa declaratoria consegue la compensazione delle spese di questa fase, giustificata dalle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000. Il Presidente II Cons. estensore CORTE Enrico Pápa - Michele Cantillo - ما شده . P E U S IL CANCELLIERE C1 Amaldo Muolde DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE CL Arnalda Gasano