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Sentenza 26 maggio 2022
Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2022, n. 20548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20548 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RA, nato a [...] il [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Rotundo, di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 161/2021 in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Pellegrino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Riga, comparso in sostituzione dell'avv. Sergio Rotundo, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di EL RA, in qualità di terzo interessato, avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 09/04/2021 con cui è stata respinta l'istanza di dissequestro di alcuni beni immobili a lui intestati e sottoposti a vincolo reale con decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Catanzaro il 30/07/2020. Il giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 2 Num. 20548 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/04/2022 preliminari aveva respinto l'istanza di dissequestro in ragione dell'assenza dei presupposti necessari, ritenendo la permanenza in capo al genitore dell'appellante dei gravi indizi di reità in ordine al reato di intestazione fittizia di beni aggravato dalla agevolazione dell'associazione di stampo mafioso e, a dispetto della consulenza tecnica di parte posta a sostegno dell'appello, l'esistenza altresì della sproporzione reddituale già evidenziata dalla Guardia di finanza ed emersa dalle indagini patrimoniali, da cui si desumevano redditi e operazioni economiche indicativi di un tenore di vita non coerenti con l'indice di povertà assoluto del nucleo familiare. 2. Propone ricorso per cassazione RA EL tramite difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo: 2.1. Violazione dell'articolo 125 codice procedura penale e motivazione mancante e apparente anche in relazione agli articoli 322 bis codice procedura penale e 240 bis codice penale. Deduce il ricorrente che il tribunale ha respinto l'appello con motivazione del tutto mancante e apparente, utilizzando la motivazione resa nei confronti del padre dell'appellante, che aveva fatto ricorso per i beni relativi al proprio patrimonio personale. Sebbene con motivo specifico fosse stata evidenziata l'assenza di accertamento in ordine alla fittizia intestazione dei beni oggetto di sequestro, il giudice non si era minimamente preoccupato di affrontare la problematica. Di contro, con l'appello si era segnalato che il bene oggetto di sequestro, oltre ad essere formalmente intestato all'odierno ricorrente era anche nella sua esclusiva disponibilità e che quest'ultimo aveva anche la piena capacità reddituale per far fronte all'acquisto, anche tramite il pagamento dei ratei di mutuo. Con l'atto di appello, inoltre, si era sottolineata la violazione del principio di ragionevolezza temporale della confisca evidenziato dalla giurisprudenza, ma anche su questo tema il provvedimento non aveva fornito alcuna risposta. L'omessa valutazione dei due motivi principali dell'appello rendeva l'ordinanza palesemente illegittima in quanto determina il vizio di violazione di legge. 2.2. Violazione dell'articolo 240 bis codice penale poiché RA EL è terzo interessato rispetto ad una vicenda processuale che vede coinvolto il proprio genitore quale intestatario fittizio di un compendio immobiliare nella misura del 50%. RA EL, pur non essendo indagato, ha subìto il sequestro dell'immobile che è stato acquistato nell'anno 2015, mediante la stipula di un mutuo e il pagamento della somma di 63.000 C ricevuta dai propri genitori Dalla consulenza di parte era infatti emerso che i coniugi EL-Penna avevano dichiarato redditi per oltre 200.000 C, ma il Tribunale aveva omesso di valutare queste circostanze e ritenuto che, nonostante i contenuti della detta consulenza, permanesse il giudizio di sproporzione. La motivazione è contraddittoria poiché il Tribunale non considera la posizione dell'odierno ricorrente che svolge una propria attività lavorativa e presenta autonoma capacità reddituale. Il ricorrente inoltre contesta il ricorso ai cosiddetti indici Istat, avendo la polizia giudiziaria operante, al fine di accertare la sproporzione rilevante per l'art. 240 bis cod. pen. utilizzato un dato che sfugge al principio di tassatività che non rappresenta una condotta o la conseguenza di un'azione dell'interessato, ma un riferimento statistico medio che diventa cogente per il soggetto interessato dall'intervento penale, pur non dipendendo in alcun modo da una condotta a lui riconducibile. Così facendo, in pratica, si attribuisce rilevanza ad un comportamento altrui nei confronti di un soggetto destinatario di un accertamento penale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti, in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia. Occorre osservare preliminarmente che con il ricorso avverso una misura cautelare reale non possono essere dedotte in sede di legittimità censure attinenti alla motivazione, se non nei casi di omissione o apparenza della stessa. 2. Il provvedimento non incorre in alcuna violazione di legge ma fa corretta applicazione dei principi in materia enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che, in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Domus Milano, Rv. 268172). Invero, la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente afferma che possono essere oggetto del provvedimento di sequestro preventivo anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, ove - come nella fattispecie - la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691), circostanza motivatamente esclusa dal Tribunale sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel procedimento e non censurabile in sede di legittimità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Così deciso in Roma il 07/04/2022
preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Pellegrino;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Massimiliano Riga, comparso in sostituzione dell'avv. Sergio Rotundo, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di EL RA, in qualità di terzo interessato, avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 09/04/2021 con cui è stata respinta l'istanza di dissequestro di alcuni beni immobili a lui intestati e sottoposti a vincolo reale con decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Catanzaro il 30/07/2020. Il giudice per le indagini Penale Sent. Sez. 2 Num. 20548 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/04/2022 preliminari aveva respinto l'istanza di dissequestro in ragione dell'assenza dei presupposti necessari, ritenendo la permanenza in capo al genitore dell'appellante dei gravi indizi di reità in ordine al reato di intestazione fittizia di beni aggravato dalla agevolazione dell'associazione di stampo mafioso e, a dispetto della consulenza tecnica di parte posta a sostegno dell'appello, l'esistenza altresì della sproporzione reddituale già evidenziata dalla Guardia di finanza ed emersa dalle indagini patrimoniali, da cui si desumevano redditi e operazioni economiche indicativi di un tenore di vita non coerenti con l'indice di povertà assoluto del nucleo familiare. 2. Propone ricorso per cassazione RA EL tramite difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo: 2.1. Violazione dell'articolo 125 codice procedura penale e motivazione mancante e apparente anche in relazione agli articoli 322 bis codice procedura penale e 240 bis codice penale. Deduce il ricorrente che il tribunale ha respinto l'appello con motivazione del tutto mancante e apparente, utilizzando la motivazione resa nei confronti del padre dell'appellante, che aveva fatto ricorso per i beni relativi al proprio patrimonio personale. Sebbene con motivo specifico fosse stata evidenziata l'assenza di accertamento in ordine alla fittizia intestazione dei beni oggetto di sequestro, il giudice non si era minimamente preoccupato di affrontare la problematica. Di contro, con l'appello si era segnalato che il bene oggetto di sequestro, oltre ad essere formalmente intestato all'odierno ricorrente era anche nella sua esclusiva disponibilità e che quest'ultimo aveva anche la piena capacità reddituale per far fronte all'acquisto, anche tramite il pagamento dei ratei di mutuo. Con l'atto di appello, inoltre, si era sottolineata la violazione del principio di ragionevolezza temporale della confisca evidenziato dalla giurisprudenza, ma anche su questo tema il provvedimento non aveva fornito alcuna risposta. L'omessa valutazione dei due motivi principali dell'appello rendeva l'ordinanza palesemente illegittima in quanto determina il vizio di violazione di legge. 2.2. Violazione dell'articolo 240 bis codice penale poiché RA EL è terzo interessato rispetto ad una vicenda processuale che vede coinvolto il proprio genitore quale intestatario fittizio di un compendio immobiliare nella misura del 50%. RA EL, pur non essendo indagato, ha subìto il sequestro dell'immobile che è stato acquistato nell'anno 2015, mediante la stipula di un mutuo e il pagamento della somma di 63.000 C ricevuta dai propri genitori Dalla consulenza di parte era infatti emerso che i coniugi EL-Penna avevano dichiarato redditi per oltre 200.000 C, ma il Tribunale aveva omesso di valutare queste circostanze e ritenuto che, nonostante i contenuti della detta consulenza, permanesse il giudizio di sproporzione. La motivazione è contraddittoria poiché il Tribunale non considera la posizione dell'odierno ricorrente che svolge una propria attività lavorativa e presenta autonoma capacità reddituale. Il ricorrente inoltre contesta il ricorso ai cosiddetti indici Istat, avendo la polizia giudiziaria operante, al fine di accertare la sproporzione rilevante per l'art. 240 bis cod. pen. utilizzato un dato che sfugge al principio di tassatività che non rappresenta una condotta o la conseguenza di un'azione dell'interessato, ma un riferimento statistico medio che diventa cogente per il soggetto interessato dall'intervento penale, pur non dipendendo in alcun modo da una condotta a lui riconducibile. Così facendo, in pratica, si attribuisce rilevanza ad un comportamento altrui nei confronti di un soggetto destinatario di un accertamento penale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento ad entrambi i collegati motivi proposti, in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia. Occorre osservare preliminarmente che con il ricorso avverso una misura cautelare reale non possono essere dedotte in sede di legittimità censure attinenti alla motivazione, se non nei casi di omissione o apparenza della stessa. 2. Il provvedimento non incorre in alcuna violazione di legge ma fa corretta applicazione dei principi in materia enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che, in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Domus Milano, Rv. 268172). Invero, la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente afferma che possono essere oggetto del provvedimento di sequestro preventivo anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, ove - come nella fattispecie - la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691), circostanza motivatamente esclusa dal Tribunale sulla base degli elementi di fatto acquisiti nel procedimento e non censurabile in sede di legittimità. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3 Così deciso in Roma il 07/04/2022