Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
La destinazione a funzioni monocratiche dibattimentali di magistrato che non abbia esercitato - come prescritto dall'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, inserito dall'art. 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479 - per almeno tre anni funzioni collegiali non integra un vizio attinente alla capacità del giudice e, pertanto, non dà luogo alla nullità prevista dall'art.178 lett. a)cod. proc. pen., atteso che la violazione di disposizioni riguardanti l'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici, ricade nella disciplina di cui all'art.33, comma 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui inosservanza, da assimilare a quella delle disposizioni in materia tabellare, comporta mera irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2001, n. 27862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27862 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 23/05/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - N. 771
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 4281/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'imputato TA EL, nato a [...] il [...].
avverso la sentenza, in data 14 novembre 2000, della Corte di Appello di Catania, sentita la relazione del Consigliere Dott. Stefano Monaci, sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Germano ABBATE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza in data 8.2.2000 il giudice unico di Paternò condannava gli imputati TA EL e IS MA alla pena di quattro mesi ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche, per il delitto di p. e p. dall'art.337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)
La condanna veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 14 novembre, notificata ai due imputati rispettivamente il 15 (al TA) ed il 13 dicembre successivo.
2. La Corte di Appello argomentava che i motivi di impugnazione erano infondati.
Gli imputati avevano eccepito in via preliminare la nullità della sentenza, per violazione dell'art.178, lettera a), c.p.p., perché il giudicante non avrebbe maturato l'anzianità necessaria per l'esercizio della funzione, e perché il fatto non sarebbe stato chiaramente enunciato nel capo di imputazione.
Nel merito avevano invocato l'assoluzione in quanto i verbalizzanti non sarebbero stati in grado di indicare i soggetti che avrebbero rivolto loro minacce per ostacolare il compimento del loro ufficio. Avevano richiesto inoltre l'attenuante di cui all'art. 62, n. 3, perché suggestionati da una folla in tumulto.
Sul primo punto la Corte aveva osservato di non essere in grado di appurare l'anzianità del giudicante, ne' se effettivamente avesse svolto soltanto le funzioni di pubblico ministero, o anche quelle di magistrato giudicante.
Negava poi che il capo di imputazione fosse generico, ed argomentava che gli imputati erano stati posti in condizione di potersi difendere dalle accuse loro rivolte.
Nel merito osservava che i verbalizzanti non avevano avuto alcuna esitazione a riconoscere gli imputati.
Nè era riscontrato che questi ultimi avessero agito sotto la suggestione di una folla in tumulto, non sussistendo nessun riscontro in questo senso.
3. Propone ricorso, depositato il 29 dicembre 2000, il solo TA,
1) Preliminarmente il ricorrente reitera l'eccezione di nullità per incapacità del giudice di primo grado.
Quest'ultimo avrebbe operato in funzioni monocratiche nonostante che non avesse maturato i prescritti tre anni di attività giurisdizionale, e fino al 1998 avesse svolto solamente funzioni requirenti.
In proposito il ricorrente lamenta che la Corte si sia limitata a dichiarare di non essere in possesso degli elementi necessari per valutare la fondatezza dell'eccezione, mentre - a parere del ricorrente - sarebbe stata in grado di procurarseli. 2) Il ricorrente reitera pure l'eccezione relativa alla genericità del capo di imputazione.
3) Il TA eccepisce, inoltre, che la pronunzia, avrebbe errato nel non avere individuato con esattezza l'atto di ufficio che i pubblici ufficiali stavano compiendo.
4) Lamenta infine che non fosse stata concessa l'attenuante di cui all'art.62, n.3, quella prevista per le azioni compiute per suggestione di una folla in tumulto.
All'odierna udienza il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
e ritenuto in
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi esposti sono palesemente infondati.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce nuovamente la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa da un giudice non competente.
Il giudicante di primo grado, infatti, non avrebbe maturato l'anzianità necessaria per l'esercizio della funzione di giudice monocratico, ed anzi avrebbe svolto fino al 1998 soltanto funzioni requirenti.
Si tratta di un'eccezione che era già stata proposta con i motivi di appello.
Non può certo essere considerata appagante la risposta fornita in proposito dalla Corte di Appello, che ha affermato di non essere in grado di poter appurare il grado di anzianità del primo giudicante, nè di poter conoscere se in precedenza avesse svolto solamente le funzioni di pubblico ministero, e non anche quelle di magistrato giudicante.
È facile osservare che la carriera di un magistrato risulta da documenti ufficiali, che sono a disposizione del pubblico, e perciò anche della difesa (in particolare, le tabelle giudiziarie degli uffici di appartenenza)-, o che sono suscettibili comunque di essere esaminati nel corso di un procedimento penale (in particolare, il fascicolo personale del singolo magistrato).
Ciò non toglie, naturalmente, che l'eccezione possa essere infondata per ragioni completamente diverse.
2. Occorre esaminare, innanzi tutto, non solo la singola disposizione, su cui si basa l'eccezione proposta, ma l'intero quadro normativo al cui interno deve essere inserita.
Il ricorrente fa riferimento al comma secondo quater dell'art.7 bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12 sull'ordinamento giudiziario.
Si tratta di una delle nuove disposizioni introdotte nel corpo dell'art.7 bis della legge di ordinamento giudiziario dall'art.57, comma primo, della legge 16 dicembre 1999, n.479 (la cosiddetta legge
TI), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 18 dicembre 1999, e perciò in vigore dall'inizio del gennaio 2000 (e pertanto già in vigore quando il giudice di Paternò ha emesso, esattamente l'otto febbraio 2000, la pronunzia di primo grado).
In particolare il nuovo comma 2 quater dell'art.7 bis dispone che "il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni".
Questa disposizione deve essere coordinata con le altre, anch'esse di nuova introduzione, ed in particolare con il comma 2 bis, che prevede che "possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento", e soprattutto con il comma 2 quinquies, in base al quale "le disposizioni dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater possono essere derogate possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi 1 e 2".
Queste ultime disposizioni sono antecedenti alla legge TI (in particolare il primo comma è stato sostituito - con una modifica che ha avuto efficacia a partire dal 2 giugno 1999 -dall'art.5 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, istitutivo del Giudice
Unico, mentre il secondo comma è rimasto invariato da quando, con l'art.3 del d.p.r. 22 settembre 1988, n.449, è stato introdotto l'art.7 bis) e regolano la materia delle tabelle giudiziarie in base alle quali vengono ripartite le materie tra le varie sezioni degli uffici - uffici giudiziari, e vengono assegnati i singoli magistrati alle varie sezioni.
3. Il preciso collegamento, istituito dal comma due quinquies tra le disposizioni dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater e la regolamentazione in materia di tabelle contenuta nei commi 1 e 2 indica la volontà del legislatore di considerare anche queste come questioni tabellari, inerenti all'organizzazione interna degli uffici, e non alla costituzione del giudice ai fini esterni con riflessi sulla validità dei singoli processi.
Nè va dimenticato che lo stesso comma 2 quinquies stabilisce che queste regole possono essere derogate in caso di necessità "per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio", cosa che evidentemente non sarebbe possibile se si trattasse di questioni inerenti alla costituzione del giudice, e non di semplici questioni tabellari.
4. Ciò significa che questo motivo di impugnazione si riferisce ad una semplice irregolarità, di valore tabellare, priva di rilievo esterno, e che - anche se, in ipotesi, si fosse verificata - non potrebbe comportare in nessun caso violazione dell'art.178, lettera a), c.p.p. Infatti l'art.33 c.p.p., stabilisce espressamente, al primo comma, che "le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario" e soprattutto, al secondo comma, che "non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizione sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici".
Come insegna questo supremo Collegio (Cass. pen. sez. 6^, 15 gennaio/5 marzo 1992 n. 2402, Unzamo) "causa di nullità assoluta ed insanabile del processo penale è il difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale e non la mancanza delle condizioni specifiche di esercizio della funzione giudicante, mancanza che non elimina nel giudice la sua capacità di organo giudiziario. Con la conseguenza che per 'incapacita' del giudicè ai sensi dell'art. 185, primo comma, n. 1 c.p.p. 1930 (ora 178, lett. a), deve intendersi la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di determinate funzioni. Principio questo recepito dal nuovo codice di procedura penale che, all'art.33, ha esplicitato come non attengano alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni e sulla formazione dei collegi".
Concludendo sul punto, anche se - in ipotesi - fosse esatto quanto affermato dal ricorrente, ed effettivamente il giudice unico del procedimento di primo grado non avesse svolto preventivamente per un triennio attività collegiale prima di espletare funzioni di carattere monocratico, questo comporterebbe una semplice irregolarità rilevante ai fini interni (della ripartizione degli affari tra i singoli magistrati e/o dell'assegnazione tabellare di questi ultimi alle sezioni), ma non una nullità nella costituzione del giudice che possa riflettersi sulla validità del singolo processo.
L'eccezione dunque è infondata.
6. Anche il secondo motivo di impugnazione sulla pretesa genericità del capo di impugnazione, è infondato.
Nel capo di imputazione si legge, infatti, che veniva contestata a tutti gli imputati la violazione dell'art.337 c.p., letteralmente, "perché, ciascuno di loro, usava violenza nei confronti di alcuni alla stazione Carabinieri di Paternò e al Commissariato di Adrano, per opporsi a loro stessi che erano intervenuti per compiere un atto del loro ufficio, dovendo sedare una rissa avvenuta nel corso di una manifestazione canora a S. Barbara, ed identificare gli autori delle condotte penalmente illecite consumate nel corso della rissa stessa;
in particolare gli operanti venivano tutti colpiti con calci e pugni ed alcuni di essi subivano lesioni personali lievi". Come è facile constatare l'imputazione è stata determinata con precisione anche nei dettagli, e gli imputati, compreso l'attuale ricorrente, sono stati posti in grado di svolgere pienamente le loro difese.
7. Con un ulteriore motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che non sarebbe stato indicato l'atto di ufficio che i pubblici ufficiali stavano compiendo.
La circostanza è inesatta.
Come risulta dall'atto di imputazione, sopra riportato, i pubblici ufficiali dovevano sedare una rissa avvenuta nel corso di una manifestazione canora ed identificare gli autori delle condotte penalmente illecite consumate nel corso della rissa stessa.
8. Con ultimo motivo il ricorrente lamenta che non gli sia stata concessa, l'attenuante, prevista dall'art.62, n.3, c.p., dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto.
Il motivo non è ammissibile, perché investe una circostanza di fatto, e comporta, inevitabilmente, la richiesta di una rivalutazione, non più ammissibile in questa sede di legittimità, delle risultanze di fatto del procedimento.
9. Concludendo, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Con specifico riferimento al primo motivo di impugnazione deve essere affermato il seguente principio di diritto:
"le disposizioni in materia di assegnazione dei magistrati giudicanti a funzioni monocratiche, introdotte dall'art.57, comma 1, della legge della legge 16 dicembre 1999, n.479, e contenute nei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art.7 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, debbono essere assimilate alle disposizioni in materia tabellare per effetto del richiamo effettuato dal successivo comma 2 quinquies (introdotto anch'esso dall'art.57 della legge n.479 del 1999) ai primi due commi dell'art.7 bis, che disciplinano appunto la materia tabellare. Di conseguenza il mancato preventivo svolgimento da parte del giudice unico di un triennio di funzioni collegiali prima di espletare funzioni di carattere monocratico, può realizzare una irregolarità di carattere interno, che rientra nella previsione del secondo comma dell'art.33 c.p.p., e che come tale non si deve considerare attinente alla capacità del giudice, ma non può integrare una nullità che incida sulle condizioni di capacità del giudice, e che rilevi sulla validità del singolo processo ai sensi dell'art. 178, lettera a), C.P.P.". La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a quella di una somma, che si stima equo fissare in un milione di lire, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001