Sentenza 13 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il giudice dell'esecuzione aveva ripristinato la pena principale, sul presupposto dell'inerzia del condannato, che non aveva mai comunicato all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva inflittagli).
Commentari • 4
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La massima Sì. In caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell'imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità prevista dall' art. 186, comma 9- bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 13/01/2021 , n. 6879). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell'inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l'equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall' art. 186, comma 9-bis, c. strad ., al d.lg. n. 274 del 2000 , del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato d.lg.). (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'estinzione per prescrizione non impedisce di disporre la revoca della …
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Un volta operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria, e non del condannato, promuovere l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata: pertanto, il fatto che il condannato non comunichi all'ente individuato in sentenza la sanzione sostitutiva irrogata nei suoi confronti non legittima il ripristino della pena principale. L'imputato non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, la cui individuazione speta solamente al giudice. La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2016, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2016 |
Testo completo
7 1 7 2/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 99/2016- N. Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA N. 11588/2015 Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OC ID N. IL 05/12/1987 avverso l'ordinanza n. 720/2014 GIP TRIBUNALE di COMO, del 15/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alberto Cardino, che ha chiesto il rifetto del ricorso;
رسد Ud difensor Avv RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15 gennaio 2015, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di OC DA la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza del medesimo organo giudicante dell'8.1.2013, divenuta irrevocabile dal 7.2.2013, e, per l'effetto, ripristinava nei confronti del condannato la pena di mesi quattro di arresto ed €. 1.250,00 di ammenda nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. A sostegno della decisione evidenziava che, sebbene il giudice di merito avesse stabilito che il lavoro di pubblica utilità doveva essere iniziato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza e avere termine entro anni uno da tale data, era trascorso un considerevole lasso di tempo (quasi due anni) senza che il condannato avesse ottemperato a quanto gli era stato imposto;
riteneva "inconferente" la giustificazione addotta dalla difesa nella memoria del 14.11.2014, in quanto non competeva all'Ufficio del giudice dare comunicazione della sentenza all'Ente presso cui dovevano essere svolti i lavori di pubblica utilità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, il quale, dopo avere richiamato "le norme generalmente applicabili relative al procedimento amministrativo di cui alla L. 241 del 1990", "in materia di corretto e buon andamento della pubblica amministrazione", ha dedotto la "violazione dell'art. 655 cpp". Ha, in proposito, sostenuto che, "mentre prima dell'emissione della sentenza all'imputato viene fatto carico di collaborare per ottenere il risultato cui ha diritto (reperimento e indicazione dell'Ente; formazione di un progetto ecc. ved. art. 54 Digs. 274/2000), dopo l'emissione della sentenza nessuna norma prevede a carico del condannato oneri di collaborazione (se non quelli di eseguire le direttive date dall'Ente presso cui eseguire i LLSU, una volta avviata la procedura)"; con la conseguenza che spetterebbe all'Ufficio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 655 del codice di rito, dare avvio alla procedura esecutiva, facendosi "carico di verificare che la sentenza venga comunicata all'Ente in precedenza già indicato dall'imputato (e, pertanto, già noto)".
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Alberto Cardino, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la sentenza di condanna aveva posto a carico del OC l'onere di comunicare all'autorità incaricata alla vigilanza l'effettivo inizio dell'attività impostagli. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito specificate. 2 Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che questo Collegio condivide "ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, l'individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l'applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività individuata (Cass. Sez., I, 18.6.2015, n. 35855, RV 264546). Nella citata sentenza è stato osservato che "l'attivazione del procedimento finalizzato all'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, così come le scelte discrezionali legate alla sua imposizione ed alle modalità di prestazione, sono rimesse all'iniziativa, non dell'obbligato, ma dell'autorità penale. In particolare, come riconosciuto da questa Corte, "attraverso il richiamo operato dall'art. 186 cit. alla disposizione dettata nell'ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è in ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art.
8. Decreto che ha visto la luce il 26 marzo 2001 ("Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6"). Tale provvedimento, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, dispone all'art. 3 che "con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati" (Cass. sez. 4, n. 27987 del 3/07/2012, Cirina, rv. 253589, nonché nei termini rv. 255523 e 255524). La configurazione normativa dell'istituto demanda quindi al giudice della cognizione sul reato commesso in violazione dell'art. 186 C.d.S. il potere di comminare la sanzione sostitutiva e di individuarne modalità attuative senza imporre oneri in capo al condannato, il quale può soltanto sollecitare il potere del giudice all'assunzione di tale decisione o dichiarare di non opporsi, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l'ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità. Parimenti, deve ritenersi che sull'obbligato non gravi l'onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell'attività che è tenuto a svolgere. In primo luogo, il sistema processuale stabilisce all'art. 661 cod. proc. pen. che per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberà controllata sia il pubblico ministero a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Più in generale è il p.m. l'organo 3 che a norma dell'art. 655 cod. proc. pen. cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna;
si tratta dello stesso organo giudiziario che, per effetto dell'art. 5 del decreto del Ministrerò della Giustizia 26 marzo 2001, ha il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e di formulare, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. nr. 274/2000, al giudice le proprie richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente presso il quale si debba svolgere l'attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro". In applicazione del superiore principio, spetta all'ufficio di procura competente avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva mediante comunicazione della sentenza di condanna all'ente individuato nella sentenza;
e ciò anche in considerazione del disposto dell'art. 73, comma 1°, dell'ordinamento giudiziario che, tra le attribuzioni del pubblico ministero, prevede quella di fare "eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge". Ne consegue che non risponde alla disciplina specifica dell'istituto e nemmeno ai principi generali in materia di esecuzione del giudicato penale sanzionare il OC con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità a fronte della sua presunta inerzia. Il rilievo del Procuratore Generale contenuto nella requisitoria scritta non è dirimente;
la statuizione contenuta nella sentenza di condanna a carico del ricorrente con la quale gli era stato imposto l'onere di comunicare all'autorità incaricata alla vigilanza l'effettivo inizio dell'attività presuppone, all'evidenza, che la sentenza sia stata posta in esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como per la promozione della esecuzione della sentenza del giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale n. 11 dell'8 gennaio 2013 a carico di OC DA. Così deciso, il 13 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Palma Talerico Massimo Vecchio Santimo recelio вешатеешь DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA