Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, nel caso di impedimento del presidente, legittimamente la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio che sia anche estensore. Tale evenienza, infatti, non implica che alla sottoscrizione di tale soggetto debba aggiungersi, "in funzione di garanzia", quella del terzo componente del collegio, non essendo ciò in alcun modo desumibile ne' dalla lettera ne' dalla ratio dell'art. 546, comma secondo, cod. proc. pen.. In simile ipotesi, il componente più anziano estensore sottoscrive l'atto a doppio titolo, come estensore e come magistrato che esercita eccezionalmente, per tale aspetto, funzioni normalmente presidenziali; e tale coincidenza soggettiva tra estensore e "controllore" non comporta alcuna anomalia, posto che anche nel caso di presidente estensore l'atto è sottoscritto dal solo presidente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1999, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 19.05.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Creste Ciampa Consigliere N.1910
3. Dott. Ilario Salvatore Martella Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.41637/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VITALE Vincenzo, n. a Bari il 30.6.1976
Avverso la ordinanza in data 30 settembre - 2 ottobre 1998 del Tribunale di Bari Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto
Con ordinanza in data 7 settembre 1998, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari applicava a VITALE Vincenzo, indagato dei reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 585, 576, 61 n. 2 e 10 c.p. (accertati in Bari il 10 maggio 1998) la misura cautelare del divieto di allontanarsi dal Comune di residenza nonché, nei giorni fissati per ogni incontro della squadra di calcio del Bari, del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 00 alle ore 24.
Tale ordinanza faceva seguito, ex art. 27 c.p.p., a quella emessa dal G.i.p. della Pretura di Bari, dichiaratosi contestualmente incompetente.
Con ordinanza emessa il 30 settembre 1998, e depositata il 2 ottobre 1998, il Tribunale di Bari, adito ex art. 309 c.p.p., riformava l'ordinanza impugnata, disponendo nei confronti del vitale la misura dell'obbligo di dimora presso la sua abitazione dalle ore 11 alle ore 23 in tutti i giorni in cui la squadra di calcio "Bari" fosse impegnata, in casa o in trasferta, in partite anche amichevoli. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il vitale, denunciando, con un primo motivo, l'inosservanza dell'art.546 commi 1 e 2 c.p.p.. Osserva il ricorrente che l'ordinanza era stata sottoscritta dall'estensore nonché dal medesimo magistrato quale componente anziano in luogo del presidente impedito, così da far mancare la funzione di garanzia della doppia e diversa sottoscrizione prevista dal codice di rito. Nel caso in cui il componente anziano del collegio sia anche estensore, la sottoscrizione di garanzia, a parere del ricorrente, dovrebbe essere apposta, stante l'impedimento del presidente, dal terzo componente del collegio.
Con un secondo motivo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, osservandosi che dalle riprese video e dai rilievi fotografici, cui aveva fatto riferimento il Tribunale, non emergeva alcun elemento tale da far ritenere che il Vitale avesse svolto alcun ruolo nella vicenda;
ne' potevano soccorrere in tale prospettiva le relazioni di servizio, "costituendo queste ultime dichiarazioni accusatorie rilasciate da un terzo nel confronti dell'indagato", riguardo alle quali non si specificava se avessero natura testimoniale o di chiamata in correità.
Con un terzo motivo, il ricorrente si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 292 c.p.p., deducendo che l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto legittimo il rinvio per relationem, fatto dalla ordinanza del G.i.p. del Tribunale, che avrebbe dovuto compiere una autonoma valutazione sulle condizioni di applicabilità della misura, a quella del G.i.p. della Pretura dichiaratosi incompetente. Diritto
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima censura, va premesso che anche alle ordinanze si applica il disposto dell'art. 546 comma 2 c.p.p., che è espressione di un principio di ordine generale, secondo cui ai fini della sottoscrizione degli atti giurisdizionali collegiali è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del presidente e dell'estensore (Cass., sez. VI, c.c. 14 aprile 1994, Jef, rv. 199011).
Ora, in base al secondo periodo della citata disposizione, in caso di impedimento del presidente, "alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio", come per l'appunto nella specie è avvenuto. L'ordinanza impugnata è stata infatti sottoscritta, in luogo del presidente, dal componente più anziano del collegio, con contestuale menzione della causa dell'impedimento.
La circostanza che il componente più anziano fosse anche estensore del provvedimento, e avesse anche in tale qualità sottoscritto l'atto, non implica affatto che alla sua sottoscrizione dovesse aggiungersi, "in funzione di garanzia", quella del terzo componente del collegio, non essendo ciò in alcun modo desumibile nè dalla lettera ne' dalla ratio della riferita previsione. Che in una situazione quale quella in esame possa venir meno la funzione di garanzia della sottoscrizione presidenziale è evenienza giustificata proprio dalla sua eccezionalità (impedimento del presidente). In tal caso, peraltro, è dalla legge attribuito al componente più anziano del collegio, in via vicaria, l'esercizio del controllo che, in via generale è rimesso al presidente. Infatti, in simile ipotesi, il componente più anziano estensore sottoscrive l'atto a doppio titolo, come estensore e come magistrato che esercita eccezionalmente e interinalmente, per tale aspetto, funzioni normalmente presidenziali;
e tale coincidenza soggettiva tra estensore e "controllore" non comporta alcuna anomalia, posto che anche nel caso di presidente estensore l'atto è sottoscritto dal solo presidente.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché si risolve in generici rilievi sull'apprezzamento delle risultanze processuali operate dal Tribunale, limitandosi il Vitale a prospettare una sua estraneità ai fatti addebitatigli.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che a prescindere dalla legittimità del rinvio che il G.i.p. del Tribunale ha fatto alle considerazioni espresse nel provvedimento del G.i.p. della Pretura (rinvio che lo stesso ricorrente ammette aver riguardato aspetti argomentativi diversi da quelli riguardanti il quadro indiziario e le esigenze cautelari), in ogni caso il Tribunale del riesame ha, con motivazione adeguata e logica, espresso autonomamente il convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, il che, data la piena cognizione che va riconosciuta all'organo del riesame, elimina di per sè alcuna questione di omessa motivazione (da parte del G.i.p.) in relazione a quanto disposto dall'art. 292 c.p.p.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999