Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione e, segnatamente, in merito all'omessa indicazione delle "ragioni del dissenso" della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2016, n. 46277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46277 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
46 2 7 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez 1655 Francesco Ippolito - Presidente - CC 12/10/2016 Maurizio Gianesini - Anna Petruzzellis R.G.N. 21056/2016 Angelo Costanzo Motivazione semplificata Alessandra Bassi ->Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO IA, nata a [...] il [...]
contro
SY AR avverso il decreto del 02/09/2015 del Gip del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato senza rinvio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IA RO impugna il decreto col quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di SY AR per il reato di cui all'art. 393 cod. pen., denunciato dalla ricorrente come commesso in proprio danno. A fondamento del ricorso, la RO eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omessa fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. 1 ска a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da ella presentata a mente dell'art. 411, comma 1-bis, stesso codice.
2. Il ricorso è fondato.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se richiede l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., il pubblico ministero è tenuto a darne avviso, oltre che alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa, la quale nel termine di dieci giorni può proporre opposizione con indicazione, a pena inammissibilità, delle "ragioni del dissenso rispetto alla richiesta".
4. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e non necessariamente come invece richiesto dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse (Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015 - dep. 01/03/2016, P.O. in proc. Popirlan, Rv. 266227).
4.1. Ritiene il Collegio che, sebbene la valutazione preliminare sull'ammissibilità del ricorso sia diversa nei casi delineati nell'art. 410, comma 1, e nell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche in relazione all'ultima disposizione di nuovo conio non possa non valere stante l'eadem ratio processuale tesa a garantire il contraddittorio fra le parti sul provvedimento di archiviazione il principio ormai acquisito, secondo il quale il giudice può provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione nonostante l'opposizione proposta dal denunciante a condizione che motivi specificamente in ordine alla inammissibilità dell'opposizione, determinandosi, nel difetto tali condizioni, una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 53433 del 06/11/2014, P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 262079). Trasferendo tale principio all'ipotesi di cui all'art. 411, comma 1-bis, si deve, pertanto, ritenere che il Giudice delle indagini preliminari possa disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza camerale prevista dal combinato disposto degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. a condizione che argomenti in merito alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione e, segnatamente, in merito all'omessa indicazione delle "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilità della condotta 2 ав nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Passaggio argomentativo che difetta totalmente nella specie, là dove il decidente si è limitato a firmare un modulo precompilato, senza neanche menzionare l'opposizione depositata dalla persona offesa in data 10 aprile 2015.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Francesco Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 3 NOV 2016 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A Piera Esposito M E R P S E T R O C 3