Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3867
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Sentenza 17 aprile 1999

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Per effetto della sentenza n. 276 del 1988 della Corte costituzionale, che - nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, legge n. 1204 e 21, legge n. 25 cit., sollevate, con riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 cost., nel presupposto errato che l'indennità giornaliera di maternità, essendo collegata all'indennità di disoccupazione, non spetti alla lavoratrice apprendista - ha ritenuto che la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e la legge 19 gennaio 1955, n. 25 considerano le apprendiste alla stessa stregua delle lavoratrici subordinate ordinarie ai fini delle misure protettive e delle provvidenze previste a tutela della lavoratrice madre, non è venuta meno la necessità del requisito contributivo previsto dal quarto comma dell'art. 17 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, secondo cui l'indennità giornaliera di maternità spetta alla lavoratrice a condizione (tra l'altro) che nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo risultino a suo favore, ai fini dell'assicurazione di malattia, ventisei contributi settimanali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3867
    Data del deposito : 17 aprile 1999

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