Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
Per effetto della sentenza n. 276 del 1988 della Corte costituzionale, che - nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma, legge n. 1204 e 21, legge n. 25 cit., sollevate, con riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 cost., nel presupposto errato che l'indennità giornaliera di maternità, essendo collegata all'indennità di disoccupazione, non spetti alla lavoratrice apprendista - ha ritenuto che la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e la legge 19 gennaio 1955, n. 25 considerano le apprendiste alla stessa stregua delle lavoratrici subordinate ordinarie ai fini delle misure protettive e delle provvidenze previste a tutela della lavoratrice madre, non è venuta meno la necessità del requisito contributivo previsto dal quarto comma dell'art. 17 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, secondo cui l'indennità giornaliera di maternità spetta alla lavoratrice a condizione (tra l'altro) che nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo risultino a suo favore, ai fini dell'assicurazione di malattia, ventisei contributi settimanali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1999, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIGANTE, MARIO PASSARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2303/95 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/09/95 R.G.N. 9840/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato CERIONI per delega PASSARO udito l'Avvocato AGOSTINI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.6.1995 il Tribunale di Brescia, decidendo sull'appello dell'INPS nei confronti di ON IE ed avverso la sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto della ON alla percezione della indennità di maternità i malgrado la insussistenza del requisito di 26 settimane di contribuzione nel biennio precedente la risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro, previsto dal quarto comma dell'art.17 della legge n.1204 del 1971. osservava in motivazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 1988 aveva interpretato la legge n.1204 del 1971 nel senso della estensione della tutela previdenziale della maternità alle apprendiste con una completa equiparazione alle altre lavoratrici. Aggiungeva che il pretendere di condizionare nel caso dell'apprendistato l'erogazione della previdenza al requisito contributivo - che in ragione della peculiarità del rapporto non può sussistere nella maggior parte dei casi - significherebbe privare questa categoria di soggetti della tutela solennemente affermata dalla Corte costituzionale.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS resiste con controricorso la ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.17 quarto comma della legge 30. dicembre 1971 n.1204 ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), l'INPS lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto alla indennità di maternità anche in mancanza del requisito di ventisei settimane di contribuzione prescritto dal quarto comma dell'art.17 della legge n.1204/1971, desumendo l'inapplicabilità della norma alle apprendiste dalla sentenza n. 276 del 1988 della Corte costituzionale, che si era limitata ad interpretare la norma nel senso che essa fosse applicabile - compreso quindi anche il requisito contributivo - alle lavoratrici apprendiste, malgrado che esse non fossero soggette alla assicurazione contro la disoccupazione. La censura è fondata. Palese è la violazione di legge compiuta dal Tribunale che ha disapplicato il quarto comma dell'art.17 della legge n.1204 del 1975, riconoscendo il diritto alla indennità di maternità in mancanza del requisito contributivo, sul rilievo che il principio affermato dalla sentenza n. 276 del 1988 della Corte costituzionale, che ha interpretato l'art.17 della legge n.1024 nel senso che la normativa sulla indennità di maternità è applicabile anche alle apprendiste, non sarebbe in concreto applicabile nella maggioranza dei casi alle apprendiste, stanti limiti di durata dello speciale rapporto stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi al rapporto stesso. Il Tribunale si è così arbitrariamente sostituito al giudice delle leggi, disapplicando una norma sul presupposto di un suo giudizio di incostituzionalità invece di rimettere la questione alla Corte costituzionale.
La sentenza della Corte costituzionale, che ha interpretato l'art.17 affermando che la legge e la specifica norma prevedono la equiparazione tra le apprendiste e le altre lavoratrici, implicitamente afferma, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, anche la eguaglianza per quanto riguarda gli elementi costitutivi del diritto, compreso il requisito contributivo. Il rilievo che la durata del periodo di apprendistato non consentirebbe di maturare durante esso il requisito contributivo, oltre che erroneo in quanto la legge prevede una durata non superiore ai cinque anni e la contrattazione collettiva in genere prevede una durata dell'apprendistato superiore alle 26 settimane, non discrimina comunque le apprendiste, perché non stabilisce per esse un trattamento diverso dalle altre lavoratrici contemporaneamente assunte come operaie o impiegate. Il rilievo di fatto, che le lavoratrici con qualifica di apprendista, come del resto anche le lavoratrici in prova o assunte con contratto di .formazione e lavoro, più difficilmente maturino in dette qualifiche il requisito contributivo per la indennità di maternità, non deriva da discriminazione di esse, ma consegue al carattere breve e transitorio delle predette "qualifiche", che fa si che più difficilmente possano maturare durante i periodi di apprendistato, di prova e del contratto di f. e l. l'anzianità contributiva necessaria per le prestazioni di maternità.
Appare poi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma in esame sollevata dalla difesa della ON in relazione alla interpretazione sopra accolta in riferimento agli artt.3, 31, 37 e 38 Cost., perché prospettata su una inesistente discriminazione tra apprendiste e altre lavoratrici. La sentenza impugnata va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifica la mancanza del requisito contributivo, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della ON (art.384 c.p.c.). Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere in ordine alle spese dell'intero giudizio, di giudizio promosso per ottenere una prestazione previdenziale e non ricorrendo la ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ON IE con ricorso depositato il 13.5.1993. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999