Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2006, n. 19039
CASS
Sentenza 10 febbraio 2006

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In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per ragioni di "sanità" a cui fa riferimento l'art. 328 cod. pen. esclusivamente quegli atti, con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, nonché quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi. Ne consegue che non rileva ai fini penali l'omessa istituzione da parte del Sindaco di un servizio di trasporto in favore di persone handicappate al fine di consentire loro di frequentare la scuola dell'obbligo, trattandosi di provvedimento non strettamente funzionale all'intervento in materia di sanità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2006, n. 19039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19039
    Data del deposito : 10 febbraio 2006

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