Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, rientrano negli atti di ufficio per ragioni di "sanità" a cui fa riferimento l'art. 328 cod. pen. esclusivamente quegli atti, con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, nonché quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi. Ne consegue che non rileva ai fini penali l'omessa istituzione da parte del Sindaco di un servizio di trasporto in favore di persone handicappate al fine di consentire loro di frequentare la scuola dell'obbligo, trattandosi di provvedimento non strettamente funzionale all'intervento in materia di sanità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2006, n. 19039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19039 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 10/02/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 210
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34553/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina;
NG VA - parte civile;
nel procedimento penale nei confronti di:
AR AL;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, emessa in data 27.10.2004;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
udita la requisitoria del P.G. Dott. MONETTI V. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Messina - in riforma della sentenza datata 13.2.2002, con cui il Tribunale della città aveva condannato AL AN per il reato d'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p., comma 1) - ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.
Era stato addebitato al AN di avere indebitamente omesso, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Saponara, pur essendo stato richiesto e sollecitato da VA NG, d'istituire un servizio gratuito di trasporto a favore del figlio minore di lei, portatore di handicap, atto che doveva essere compiuto senza ritardo per motivi di sanità connessi alla condizione di disabile del minore, per consentirgli di frequentare tempestivamente e regolarmente la scuola elementare.
Il Tribunale aveva ritenuto che l'attività omessa dal Sindaco dovesse configurarsi "quale attività strictu sensu sanitaria, posta l'estrema delicatezza dell'handicap del figlio della denunciante".
La Corte d'appello ha assolto l'imputato, escludendo che la menomazione del portatore di handicap possa farsi rientrare nel concetto medico-legale di malattia, ossia in un processo patologico in evoluzione, mentre l'handicap costituisce una menomazione stabilizzata in relazione all'organo che attiene all'incapacità della persona ed alle interazioni con l'ambiente. Contro la decisione ricorrono il Pubblico Ministero e la parte civile, che deducono erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, contestando la riduzione della nozione di sanità, di cui all'art. 328 c.p., a quella di malattia. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti hanno ragione di censurare l'equiparazione della nozione di sanità a quella di malattia, assunta peraltro dalla corte messinese in una nozione estremamente ristretta e superata dalla cultura medica.
L'interpretazione data dalla sentenza impugnata esclude che la grave e congenita menomazione psico-fisica, in quanto situazione statica e perciò estranea al concetto medico-legale di malattia, possa rientrare nella ragioni di sanità oggetto della previsione dell'art. 328 c.p. Trattasi di interpretazione restrittiva ed errata che, confondendo i concetti di malattia e di sanità, per un verso conduce ad escludere dalla previsione della fattispecie penale di cui all'art. 328 c.p. tutti i provvedimenti concernenti gli interventi doverosi dell'autorità sanitaria aventi finalità profilattiche o di assistenza o di amministrazione del settore della sanità; e, per altro verso, dimentica che la sanità, quale branca dell'amministrazione pubblica, è genus più vasto, in cui rientra anche tutto ciò che concerne la malattia, ma che travalica tale concetto, estendendosi agli ambiti profilattici, assistenziali e di sostegno, come peraltro risulta normativamente proprio dalla legislazione in materia di handicap, sia nazionale (L. n. 104 del 1992: legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti, delle persona handicappate) sia regionale (L.R. Sicilia n. 68 del 1981: istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap).
Rileva, tuttavia, il Collegio che la decisione assunta dalla corte messinese, pur con motivazione erronea e da rettificare, è giuridicamente corretta, per cui i ricorsi vanno rigettati, in applicazione dell'art. 619 c.p.p., comma 1. Nella legge-quadro (ma anche nella legislazione regionale), all'interno della varie doverose attività e servizi a favore dei soggetti portatori di handicap, si opera una distinzione tra le attività di prevenzione, di assistenza, di cura e di riabilitazione (L. n. 104 del 1992, artt. 6 e 7), di carattere eminentemente sanitario, e quelle di inserimento e di integrazione sociale (L. n. 104 del 1992, art. 8). In queste ultime sono elencati una serie di interventi, tra cui alcuni anche di carattere sanitario, come l'assistenza sanitaria a domicilio (lett. a), altri relativi a provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e allo studio (lett. d) e i provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici (lett. f). Deve dunque concludersi che, in materia di interventi per i portatori di handicap, rientrano negli atti d'ufficio "per ragioni di sanità", rilevanti ai sensi dell'art. 328 c.p., soltanto quelli che rivestono carattere di indifferibilità e doverosità ed hanno natura propriamente sanitaria nonché quelli ad essi strettamente funzionali, ossia indispensabili alla loro realizzazione. Ne consegue che anche il provvedimento che assicuri la fruibilità dei mezzi di trasporto e l'organizzazione di trasporti specifici rileva ai fine penali quando risulti strettamente funzionale all'intervento in materia di sanità. Nel caso di specie, come emerge dallo stesso capo di d'imputazione, l'atto omesso o rifiutato dal Sindaco era finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio da parte del portatore di handicap (citata legge quadro L. n. 104 del 1992, art. 8, comma 1, lett. d)), e pertanto non può rientrare nell'oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 328 c.p., comma 1.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente parte civile NG VA al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2006