Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z 0 64535 01720 / 02 / , A 4 N / R RUBBLICA ITALIANA 6 T P 2 S B I . . R G . L E P L . A R D A T . S L A B E I D A D R T I T E NOME DE POPO S 1 T N 3 E N A 1 S I E R I S E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E A T Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 6803/00 Dott. Enrico ALTIERI www Consigliere 9345/00 Consigliere Cron.
1.4299 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Ud.20/04/01Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT RE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 91 presso lo studio dell'avvocato ENRICO DE BERNARDINIS, che lo difende unitamente all'avvocato MARIA GRAZIA SILIQUINI, giusta procura in calce;
i D - ricorrente contro . N MINISTERO DELLE FINANZE;
-> intimato e sul 2° ricorso n° 09345/00 proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2001 MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 977 tempore, ! -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
OT RE;
intimato avverso la sentenza n. 183/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 01/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE BERNARDINIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'accoglimmento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro la sentenza pronunciata dalla Commissio- ne provinciale di Torino n. 1/19/98, che aveva par- zialmente annullato l'accertamento notificato a An- drea Mottino del reddito di partecipazione ai fini irpef Ilor 1994, sia il contribuente e sia l'Ufficio imposte dirette di Ivrea proposero appel- lo, chiedendo, il primo, la determinazione del red- dito di partecipazione in funzione del reddito ri- definito per la società partecipata (Antico Caffè) nel giudizio pendente in appello e del quale si chiedeva la discussione nella stessa udienza, e il secondo il rigetto del ricorso avversario e la con- ferma dell'accertamento impugnato. La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza 1 febbraio 1999, ha respinto entrambi gli appelli, argomentando dal contemporaneo rigetto dell'appello presentato dalla società per l'accer- tamento del reddito che la riguardava. Contro la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico mo- tivo, notificandolo il 17 marzo 2000. il Ministero delle finanze, in persona del mi- nistro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege 7 7 8 2 dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato controricorso con ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale è stato notificato al Mi- nistero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in data 17 marzo 2000, e de- positato nella cancelleria della Corte il 7 aprile del 2000, vale a dire il ventunesimo giorno, dopo che il termine perentorio di venti giorni stabilito che cadeva di giovedì, era ormaidall'art. 369, scaduto. Il ricorso è pertanto improcedibile. Il ricorso incidentale avverso la medesima sen- tenza, che era stata depositata in data 1 febbraio 1999, è stato notificato alla contribuente in data 26 aprile 2000, dopo la scadenza del termine lungo per impugnare, anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini. In mancanza di valido ricorso principale, il ricorso incidentale è dunque ineffi- cace perché tardivo. L'esito della controversia giustifica la com- pensazione delle spese del grado. Il cons/ret est. dr. Aldo Ceccherini
P. q. m.
improcedibileLa Corte dichiara il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Spese compensate. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 20 aprile 2001. Il Cons. est. Il Presidente. Aldo Godem. (Michele Cantillo) (Aldo Ceccherini) ни IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN TA Oggi -7 FEB 2002 IL CANCELLIERE C1 EN TA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA