Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Le garanzie di inviolabilità della corrispondenza diplomatica di cui all'art. 27 della legge n. 804 del 1967, cha ha ratificato la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sono applicabili alla "valigia diplomatica", che non può essere aperta o trattenuta solo nel caso in cui i colli che comprendono la spedizione contengono esclusivamente "documenti diplomatici ed oggetti destinati ad un uso ufficiale", con la conseguenza che anche soltanto una commistione degli oggetti attinenti alla missione diplomatica con beni di altro tipo e funzioni rende inapplicabili le suddette guarentigie di immunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il controllo e il successivo sequestro della "valigia diplomatica" contenente tazze nella cui intercapedine era inserita cocaina allo stato liquido).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 37736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37736 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1835
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 50165/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB EV JO UI N. IL 07/01/1980;
OR OR CR OV N. IL 11/05/1977;
avverso la sentenza n. 1156/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO G. che ha concluso per rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Mori Marina Sivia di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 giugno 2013 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello proposto da DR QU RG IS e da OR OR TI EO avverso sentenza del 15 novembre 2012 con cui il Tribunale di Milano li aveva condannati alla pena di 13 anni e 6 mesi di reclusione e Euro 75.000 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e art. 80, comma 2, per avere importato dal Sudamerica
in Italia 40 chili di cocaina in pacchi destinati al Consolato dell'Ecuador di Milano.
2. Ha presentato ricorso il OR OR sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 27 della Convenzione di Vienna del 1961, recepita in Italia con L. n. 804 del 1967, e correlato vizio motivazionale. Lo stupefacente è
stato reperito in una valigia diplomatica che il governo dell'Ecuador non ha disconosciuto come tale, e non è d'altronde sufficiente l'uso improprio per togliere lo status di valigia diplomatica. Sarebbero state quindi violate le prerogative diplomatiche della suddetta convenzione. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 191, 354 e 254 c.p.p., e vizio motivazionale sempre a proposito dell'applicabilità della normativa sulle prerogative diplomatiche. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 4, 6 e 56 c.p., e vizio motivazionale, ancora argomentando sulla questione della normativa diplomatica, coinvolgendo anche la questione della giurisdizione dello Stato e la riqualificazione del reato consumato in tentativo.
Ha presentato ricorso il difensore del DR QU sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione di norme sulla inutilizzabilità processuale in riferimento all'art. 191 c.p.p.. Argomenta sulla applicabilità dell'art. 27 della Convenzione di Vienna del 1961, per cui la valigia non poteva essere ne' aperta ne' trattenuta, deducendone che sarebbe prova inutilizzabile quanto sequestrato nella valigia a seguito di perquisizione illegittima. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 56 c.p., e vizio motivazionale, sostenendo che la contestazione riguarda soltanto l'importazione e che, essendo stato sequestrato lo stupefacente all'aeroporto di Linate nella valigia diplomatica, si sarebbe impedita la consumazione del reato. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., nonché vizio motivazionale sulla congruità della pena e sul trattamento sanzionatorio. Eccessiva sarebbe la pena e immotivato il diniego delle attenuanti generiche, con totale appiattimento del giudice di secondo grado sulla valutazione del primo giudice.
È stata successivamente depositata memoria con motivi aggiunti dal difensore del OR OR, che adduce vizio motivazionale di illogicità sulla natura diplomatica della valigia, vizio motivazionale sulla responsabilità del OR OR nonché violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla inutilizzabilità dei risultati di perquisizioni illegittime. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati.
Possono essere accorpati i motivi come sopra sintetizzato relativi alla questione della valigia diplomatica, presentati in entrambi i ricorsi e anche come motivi aggiunti.
Nel caso di specie alla dogana di Milano Linate era stata esaminata una spedizione, formata da 10 colli, che risultava dichiarata valigia diplomatica in quanto proveniente del Ministero degli Esteri dell'Ecuador e diretta al Consolato dell'Ecuador in Milano;
la spedizione dichiarava contenere posta diplomatica ma, passata allo scanner, risultava invece contenere varia tipologia di oggettistica. I colli furono allora aperti alla presenza di personale del Consolato, convocato allo scopo, e si constatò che contenevano tazze nel cui intercapedine era inserita cocaina allo stato liquido. I motivi attinenti alla violazione della normativa diplomatica e alla inutilizzabilità di quanto così acquisito corrispondono a doglianze già presentate al giudice di secondo grado (motivazione della sentenza, pagine 8 - 9), il quale le ha specificamente considerate, osservando che non è consentita dalle convenzioni internazionali immunità diplomatica per una spedizione di un ingente quantitativo di stupefacente attuata mediante fraudolenta utilizzazione della valigia diplomatica, essendo d'altronde unico titolare del diritto di avvalersi della valigia diplomatica e di eccepire eventuali violazioni della immunità diplomatica soltanto il Ministero degli Esteri dello Stato accreditante, l'Ecuador, che nel caso di specie non ha preso alcuna iniziativa presso il Ministero degli Esteri dello Stato accreditano, l'Italia. Osserva infine il giudice d'appello che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 253 c.p.p., comma 1, qualora la perquisizione, pur se eseguita illegittimamente,
si concluda però con il rinvenimento e il sequestro di sostanza stupefacente.
Le considerazioni di diritto della corte territoriale non costituiscono violazione di legge come addotto dai ricorrenti. La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 9 agosto 1967, n. 804, stabilisce all'art. 27 - la norma invocata appunto dei ricorrenti - che lo Stato accreditano "permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale" (primo comma) e allo scopo statuisce che la corrispondenza ufficiale della missione - cioè "la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni" - è inviolabile (secondo comma), per cui "la valigia diplomatica non dev'essere aperta ne' trattenuta" (terzo comma). Peraltro i colli che compongono la valigia diplomatica "devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale" (quarto comma). È evidente, quindi, che non è qualificabile valigia diplomatica una spedizione che, invece di trasmettere corrispondenza attinente alla missione diplomatica o comunque oggetti destinati a uso ufficiale, trasmette sostanza stupefacente, com'è avvenuto nel caso di specie. Si deve altresì notare che, per potere essere giuridicamente qualificata valigia diplomatica, la spedizione deve contenere esclusivamente oggetti attinenti alla missione diplomatica, per cui anche soltanto una commistione di questi con oggetti di altro tipo e funzione ne inibisce la qualificazione suddetta. I colli che sono stati "intercettati" all'aeroporto di Milano Linate non costituivano pertanto una valigia diplomatica;
e significativamente, come evidenzia la Corte d'appello, lo Stato accreditante non ha eccepito alcunché. Non è, invero, affatto sufficiente ad integrare una valigia diplomatica, per quanto appena rilevato in ordine al contenuto della relativa Convenzione, l'indirizzo dei colli a un Consolato come è avvenuto nel caso di specie - indirizzo che per di più era stato apposto da un privato, cioè dal OR OR - discendendo invece la qualificazione dal contenuto effettivo della spedizione;
e non ha, a fortiori, alcuna incidenza atta a trasformare la spedizione in valigia diplomatica la mera presenza sui colli (pure invocata dai ricorrenti) dei sigilli di uno Stato terzo, il CI (come ha rilevato anche la sentenza d'appello: motivazione, pagina 12). Nessuna violazione di legge è stata pertanto commessa nel sottoporre a scanner i colli in questione, nella perquisizione e nel sequestro, e nessuna inutilizzabilità è configurabile visto l'effettivo contenuto, appunto, che i colli includevano. Risulta pertanto priva di fondamento l'invocazione da parte dei ricorrenti della normativa diplomatica, nel caso di specie non applicabile, e tantomeno di quella relativa alla inutilizzabilità degli elementi probatori per illegittima acquisizione.
Nel terzo motivo del ricorso del OR OR deduce dalla natura di valigia diplomatica della spedizione in questione un profilo di extraterritorialità che comporterebbe la qualifica del reato come tentato e non consumato in quanto "per la natura dello strumento utilizzato per il trasporto" non potrebbe "dirsi mai avvenuto il distacco dal paese d'origine" e quindi mai avvenuta l'importazione in Italia dello stupefacente. Quanto appena osservato in ordine alla non qualificabilità dei colli pervenuti a Linate come valigia diplomatica rende infondato il motivo. Parimenti, il secondo motivo del difensore del DR QU sostiene che la consumazione del reato non sarebbe stata effettuata per mancato ingresso nel territorio geopolitico dello Stato: l'infondatezza emerge anche in questo caso dalla natura di spedizione non diplomatica dei colli contenenti lo stupefacente.
4. Trattata la questione della valigia diplomatica, residuano il terzo motivo del ricorso del difensore del DR QU e il secondo motivo aggiunto della memoria del difensore del OR OR. Di quest'ultimo - vizio motivazionale in ordine alla responsabilità dell'imputato - non può che constatarsi la natura di riproposizione delle doglianze al riguardo avanzate alla corte territoriale, che ha motivato, in integrativa conformità con quanto già evidenziato dal primo giudice (nel caso in esame si riscontra una cd. doppia conforme: cfr. Cass. sez. 2^, 19 marzo 2013 n. 30838; Cass. sez. 6^, 13 novembre 2012 - 1 luglio 2013 n. 28411; Cass. sez. 3^, 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012 n. 13926) in modo completo e logicamente privo di alcuna smagliatura e/o contraddittorietà sul fondamentale ruolo del OR OR nella vicenda, essendo l'imputato "ben introdotto nell'ambiente del Consolato" dell'Ecuador di Milano ed essendo stato lui il mittente, che doveva essere anche il destinatario nel progetto criminoso, della spedizione della cocaina. Il motivo è pertanto infondato.
Il terzo motivo del ricorso del difensore del DR QU lamenta invece che il giudice di secondo grado, in "un totale appiattimento su quanto già espresso" dal giudice di prime cure, non avrebbe superato le censure d'appello sulla congruità della pena e non avrebbe adempiuto all'obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sia per il trattamento sanzionatorio in sè sia per la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., che sono state negate. Generico è peraltro il motivo,
nel senso che non indica sulla base di quali specifici elementi la corte territoriale avrebbe dovuto concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., e comunque ridurre la pena inflitta dal giudice di primo grado al DR QU, limitandosi a sostenere la necessità di un approfondimento rispetto alle valutazioni del primo giudice e a denunciare appunto che "la Corte non ha superato ne' tantomeno risposto le censure difensive contenute nell'atto di appello", senza identificarne minimamente il contenuto che si assume trascurato. Ad abundantiam, si osserva che la sentenza impugnata contempla nel suo apparato motivazionale anche una specifica considerazione del diniego delle attenuanti generiche, che rileva come il comportamento processuale degli imputati, in quanto negatorio dei fatti, non avrebbe potuto supportarne la concessione e che "non sussistono d'altronde, ...e neppure risultano indicati dagli appellanti, elementi tali da poter essere valutati favorevolmente ai fini della formulazione di un giudizio di meritevolezza di riduzione della pena per effetto della concessione delle suindicate attenuanti" (motivazione, pagina 17); e altresì la corte territoriale considera specificamente il trattamento sanzionatorio, osservando che la quantificazione della pena base in misura effettivamente superiore al minimo edittale (ma comunque notevolmente inferiore al massimo) "trova giustificazione nella notevole astuzia, audacia e spregiudicatezza degli imputati, che hanno effettuato la spedizione e l'importazione in Italia di un ingente quantitativo di stupefacente avvalendosi fraudolentemente di una valigia diplomatica...al fine di eludere ogni controllo doganale ed in violazione delle convenzioni internazionali che regolano l'utilizzo della valigia diplomatica", così dimostrando, viste anche le modalità dell'occultamento dello stupefacente "all'interno di intercapedini di tazze verniciate per fare in modo che la spedizione superasse tutti i controlli anche olfattivi ai valichi doganali", consistente capacità a delinquere, deteriore personalità e consistente intensità del dolo, e per di più pregiudicando notevolmente l'immagine della parte offesa, cioè della nazione ecuadoregna (motivazione, pagine 17-18). Il motivo risulta pertanto privo di consistenza.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014