Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
In tema di avocazione delle indagini preliminari, è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale avverso l'ordinanza di archiviazione di un procedimento avocato successivamente all'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409, comma 2 cod. proc. pen., in quanto l'avocazione, anziché allo svolgimento di indagini, viene in tal caso ad esaurirsi nel mero potere di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2003, n. 29530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29530 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
2. Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
3. Dott. Nicola Milo Consigliere
4. Dott. Nello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria;
avverso l'ordinanza 24 aprile 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Febbraio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria ricorre per cassazione contro l'ordinanza 24 aprile 2002 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ZU IN precedentemente avocato da quell'Ufficio.
In "primo luogo, violazione dell'art. 127, comma 3, c.p.p. in relazione agli artt. 409, comma 6, e 601 dello stesso codice per avere il giudice a quo omesso di sentire la offesa CI ME che pure era presente ed espresso la volontà di interloquire. Deduce, in secondo luogo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, lettera b, c.p.p., per avere il Giudice per le indagini preliminari, pur dando atto di un'ulteriore denuncia presentata dall'altra parte offesa, archiviato tale notizia criminis nonostante l'assenza alcuna richiesta dal Pubblico ministero. Denuncia, infine, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, lettera b, 409, camma 1, e 412 c.p.p., per avere l'ordinanza impugnata negato rilevanza alla disposta avocazione, per essere l'atto relativo pervenuto dopo la chiusura dell'udienza in camera di consiglio. Contraddittoriamente disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore Generale, anziché al Procuratore della Repubblica.
Il ricorso è inammissibile.
2. È noto come, sul tema riguardante la sindacabilità del provvedimento di archiviazione (sempre, peraltro, a seguito di ricorso della persona offesa), una serie di decisioni, assumendo come punto di rilevanza ermeneutica la lettera dell'art. 409, comma 6, c.p.p., ha ritenuto tale provvedimento ricorribile per cassazione nelle (sole) ipotesi di nullità previste dall'art. 127, comma 5, dello stesso codice (Sez. I, 3 aprile 1991, Nuzzo;
Sez. 1, 8 aprile 1991, Ghiani;
Sez. VI, 20 settembre 1991, Di Salvo;
Sez. V, 12 dicembre 1991, Cittaro), oltre che, a seguito della sentenza costituzionale n. 353 del 1991, nei casi di archiviazione disposta nonostante l'omesso avviso alla persona offesa che abbia domandato di essere avvertita della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero (Sez. VI, 3 giugno 1992, Barca;
Sez. II, 10 giugno 1992, Ghini). Ai detti tracciati interpretativi va ricollegata la posizione giurisprudenziale che, dopo aver ribadito il principio secondo cui, per l'espresso disposto dell'art. 127, comma 5 (e soltanto per le ipotesi di violazione. dei commi 1, 3 e 4 di detto articolo) è proponibile ricorso per cassazione, escludeva la deducibilità di censure diverse da quelle previste dall'art. 606, comma 1, lettera c, prima parte (Sez. V, 31 gennaio 1992, Palmieri). Si era, pure affermato, sempre in forza della richiamata linea interpretativa, che avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa, abbia accolto, ai sensi dell'art. 410, camma 2, c.p.p., la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, non è esperibile alcuna formi di gravame (Sez. I, 23 marzo 1992, Tassane;
Sez. I, 14 dicembre 1993, Fanni). Donde, ancora, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro l'ordinanza e, a fortiori, contro il decreto di archiviazione (Sez. I, 3 dicembre 1992, Marro). Circa, poi, il dovere del giudice di argomentare in ordine all'ammissibilità dell'opposizione, si era deciso nel senso che il provvedimento di archiviazione non esige una specifica espressa motivazione, potendo questa risultare implicitamente dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notitia criminis (Cass.,. 19 febbraio 1993, Laise), così da istituire una sorta di complementarità tra i due requisiti richiesti per l'introduzione del rito camerale.
Sul versante, poi, della sindacabilità del provvedimento interdittivo, è significativo ricordare come talora la preclusione alla proponibilità del ricorso davanti a questa Corte per contestare il giudizio di inammissibilità dell'opposizione veniva ritenuta perché con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione in una materia in cui tale ricorso è ammissibile solo per censurare le nullità previste dall'art. 127, comma 5. (Sez. VI, 6 giugno 1994, Merlo;
Sez. VI, 4 maggio 1995, Dall'Igna). Nell'enunciare il principio che il giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione è statuizione costituente, accanto all'accertamento della infondatezza della notitia criminis, presupposto per la pronuncia di archiviazione, una delle prime decisioni sul tema (precisamente, Sez. VI, 24 gennaio 1991, Sbordone) ne aveva tratto la conseguenza che, di fronte ad una opposizione alla richiesta di archiviazione, nel caso in cui il provvedimento venga adottato soltanto in base alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, senza alcuna valutazione in merito all'ammissibilità dell'opposizione, l'ordinanza è ricorribile per cassazione. Una linea interpretativa che conserva una significativa continuità con quelle decisioni che hanno affermato la ricorribilità, ai sensi dell'art. 409, comma 6, dell'ordinanza adottata a conclusione del procedimento incidentale allorché, pur in presenza di una ammissibile opposizione, il giudice, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, denegasse l'udienza camerale decidendo mediante decreto, in tal caso verificandosi violazione del contraddittorio per omessa fissazione dell'udienza (Sez. II, 27 gennaio 1992, Esposito;
Sez. V, 1° giugno 1992, Strano). La medesima ratio decidendi è ravvisabile in quella giurisprudenza la quale ha sostenuto che il giudice, ove ritenga inammissibile l'opposizione, deve enunciarne le ragioni con adeguata motivazione (Sez. VI, 16 dicembre 1992, Capponi) ed ha ritenuto che condizioni per l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero con provvedimento de plano sono sia l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova sia l'infondatezza della notizia di reato, condizioni delle quali il giudice deve dare atto in motivazione. In difetto di tali condizioni - si è detto - il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio che ne deriva integrano una situazione in cui deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento di archiviazione, secondo i principi enunciati dalla sentenza costituzionale n. 353 del 1991 (Sez. I, 7 febbraio 1994, Lecce;
Sez. III, 28 settembre 1994, Perri;
Sez. V, 24 ottobre 1994, Triglia;
Sez. VI, 4 maggio 1995, Dall'Igna; Sez. VI, 14 novembre 1995, Caffarelli). Non mancandosi, poi, di rimarcare come pure la produzione di nuovi documenti allegati all'atto di opposizione con richiesta di un approfondito esame degli stessi è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione nonostante la mancanza di specifici suggerimenti probatori nell' atto stesso (Sez. VI, 20 giugno 1994, Migliaccio) e che la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione può ritenersi implicitamente contenuta nella dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (Sez. I, 8 novembre 1994, Di Leo). Alla medesima tendenza si ricollega il principio che ravvisa l'azionabilità del ricorso per cassazione come unico strumento a tutela della violazione del diritto di difesa;
così da superare le obiezioni - per la verità, non sempre pertinenti, considerato che l'assenza di motivazione può avere, in mancanza di ogni sindacato, una diretta incidenza sull'instaurazione del rito camerale e, quindi, sul rispetto del contraddittorio - avanzate in ordine alla proponibilità dele censure di cui all'art. 606, comma 1, lettera c, c.p.p. (Sez. VI, 20 giugno 1994, Migliaccio;
Sez. I, 17 maggio 1995,
Ferretti); in tal modo dando anche conto delle perplessità che avevano determinato i conditores ad una rigorosa delimitazione (non soltanto dei mezzi, ma anche) dei casi di proponibilità del gravame avverso il provvedimento di archiviazione. Ciò tanto più considerando che la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 353 del 1991 aveva precisato che il diritto di difesa dell'offeso dal reato (ed il conseguente rispetto del principio del contraddittorio) risulti, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato nella fase delle indagini preliminari, entro la quale si colloca il procedimento di archiviazione. Non tanto per la sua (solo eventuale) titolarità di pretese di danno, da far valere se ed in quanto venga esercitata l'azione penale, "ma soprattutto in funzione della sua qualità di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità si esercizio di plurimi diritti o facoltà, in una sfera di azione che se certamente non può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale", tende a realizzare, mediante forme di adesione all'attività del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'art. 2, n. 2, e n. 51, della legge-delega (così la Relazione al progetto preliminare, pag. 41)". E non appare davvero poco significante considerare che la Corte costituzionale pervenne alla statuizione relativa alla proponibilità del ricorso per cassazione ad opera della persona offesa cui, nonostante ne avesse fatta espressa richiesta, non fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non attraverso una pronuncia di tipo demolitorio ma utilizzando il modulo della sentenza interpretativa di rigetto, col fare leva su un'interpretazione secundum Constitutionem (e, per giunta, costituzionalmente obbligata) della disciplina sottoposta al vaglio di legittimità, osservando conclusivamente come la detta omissione, con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di sindacare la richiesta del pubblico ministero, viene "a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'art. 409, comma 6, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione".
Diviene allora significativo riflettere sul come la problematica tenda a divaricarsi a seconda che il provvedimento conclusivo della procedura sia l'ordinanza ovvero il decreto di archiviazione. E ciò perché, mentre è rimasta incontestata la linea interpretativa in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'art. 409 che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall'art. 127, comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto laddove le parti non siano poste in grado di esercitare le facoltà ad esse riconosciute dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio, non trascurabili posizioni interpretative, nell'ambito dei rigorosi confini fissati dalla legge quanto alle rimostranze da far valere, hanno coinvolto il regime della sindacabilità, da parte della persona offesa dal reato, del decreto di archiviazione, tutte le volte in cui venga richiesta, attraverso l'opposizione,. la procedura camerale (cfr. Sez. VI, 16 dicembre 1997, Sofri).
3. Proprio sul versante della sindacabilità del provvedimento di archiviazione, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito - rigorosamente incentrando la statuizione sul decreto emesso de plano - che se tale provvedimento è carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 c.p.p., esso è ricorribile per cassazione. E ciò perché l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile ai casi di impugnabilità contemplati dall'art. 409, comma 6. Hanno puntualizzato, però, le Sezioni unite che in tale ipotesi non si versa nella fattispecie di cui all'art. 606, comma 1, lettera e, di controllo, cioè, sulla motivazione, ma in quella della (mancata) verifica delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere di interdire alla persona offesa l'accesso al procedimento di archiviazione con le forme proprie della garanzia della camera di consiglio. Così da evidenziare come all'onere della persona offesa di proporre un'opposizione che contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, comma 1, fa da riscontro la modificazione del procedimento, nel senso che, mediante l'opposizione, la persona offesa, intervenendo nel procedimento stesso, determina la sostituzione automatica della forma procedimentale di verificazione dell'infondatezza della notizia di reato in quella prevista, per il procedimento davanti al Tribunale, dall'art. 127 c.p.p. Tanto da concludere che l'inammissibilità dell'opposizione può conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 in termini di inidoneità dell'atto, nel suo sviluppo procedimentale, a rappresentare l'interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, dunque, nell'obbligatoria instaurazione del contraddittorio (Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa).
Rilievi, ancora una volta, in grado di comprovare come la problematica concernente il ruolo della persona offesa dal reato resti fondamentalmente incentrato, considerata l'opera (di adesione e) di controllo sull'attività di indagine del pubblico ministero, al rispetto del principio del contraddittorio, ritenere vulnerato tutte le volte in cui, nonostante la presenza nell'atto di opposizione dei requisiti della rilevanza e della pertinenza, che definiscono la portata delle condizioni richieste a pena di inammissibilità, venga inibita la procedura camerale e, conseguentemente, pronunciato decreto di archiviazione.
4. La silloge giurisprudenziale sopra riportata e le statuizioni delle Sezioni unite che costituiscono, almeno in parte, l'approdo delle soluzioni ermeneutiche già tracciate da questa Corte hanno ricevuto ampie conferme nelle linee interpretative seguite dalla giurisprudenza successiva, talora con significative chiarificazioni quanto alla legittimità dell'esercizio del potere "interdittivo". Si è precisato così che l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva intendendosi per tale quella che si pone in rapporto di strumentalità dialettica rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero secondo i giudizi della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerire dell'investigazione al reato e per rilevanza l'idoneità ad incidere sulle risultanze dell'attività d'indagine compiuta dal titolare dell'azione penale;
con in più i requisiti della concretezza e della specificità, costituiti dall'indicazione dei mezzi di prova (Sez. VI, 2 dicembre 1996, Manenti); requisiti la cui presenza viene elusa anche quando l'indicazione pur. formalmente presente - si risolva nella proposizione di temi di indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui, non pertinenti o irrilevanti (Sez. VI, 16 maggio 1997, Vitale). L'esercizio del potere "interdittivo" deve, perciò, chiarire i motivi della inidoneità dell'opposizione, senza, però, che al giudice sia consentita una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e degli elementi di prova (Sez. VI, 2 dicembre 1996, Ferretti). Il giudice che non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l'instaurazione del contraddittorio è tenuto a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità (Sez. I, 11 febbraio 1997, Panci);
fermo restando che non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio e ad instaurare la fase dell'udienza camerale la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo e indifferente ai fini della decisione;
infatti non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in_ discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero e a determinarne eventualmente il rigetto (Sez. VI, 16 novembre 1998, Schiavon).
L'intreccio delle varie posizioni giurisprudenziali sembra, dunque, convergere nella statuizione - peraltro già ricavabile," dal più volte ricordato decisum delle Sezioni unite - in forza della quale, ove sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari può provvedere de plano esclusivamente se ricorrono le condizioni da un lato, dell'inammissibilità dell'opposizione (nei termini sopra precisati) e, dall'altro lato, della infondatezza della notizia di reato, condizioni che devono essere esternate entrambe nella motivazione (Sez. V, 14 dicembre 1998, Massone;
Sez. I, 27 gennaio 1999, Orioli).
5. Tanto premesso e ribadite così le ipotesi in cui la giurisprudenza consente il ricorso per cassazione avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione - la singolarità della vicenda sottoposta ora al vaglio di questa Corte che ci si trova di fronte ad un ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale, dopo la conclusione dell'udienza camerale fissata dal giudice, nell'ambito della quale, per giunta, il Procuratore Generale non ha svolto richieste di sorta. Cosicché l'"avocazione", anziché come compimento delle indagini, secondo il chiaro disposto dell'art, 412 c.p.p. (cfr., ex plurimis, Sez. I, 12 luglio 1991, Copertino), viene ad esaurirsi nel mero esercizio del potere di impugnazione, cui il Procuratore Generale - non avendo concretamente attivato il modello previsto dalla norma adesso ricordata - non è legittimato. Ed infatti, risultando l'atto di avocazione pervenuto successivamente all'udienza in camera di consiglio è assolutamente da condividere la tesi del Giudice per le indagini preliminari che addebita una vera e propria "tardività" del provvedimento con il quale il Procuratore Generale ha disposto l'avocazione delle indagini, con conseguenti decisivi riverberi sull'ammissibilità del gravame proposto.
Il tutto pure a prescindere dalle ragioni, additate dalle Sezioni unite sui casi di ricorribilità dell'ordinanza che, all'esito dell'udienza camerale abbia deciso l'opposizione della persona offesa (nonché sul requisito di cui all'art. 568, comma 4, sul quale ha correttamente insistito il Procuratore Generale presso questa Corte) e senza che possa profilarsi l'esercizio di una sorta di illegittimo potere interdittivo verso l'Ufficio ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 3 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUGLIO 2003.