Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 2
Nel quadro del metodo di valutazione analitico - ricostruttivo per la determinazione dell'indennità di esproprio, lo scorporo, dalla superficie complessivamente espropriata all'interno di una zona urbanistica, di una quota destinata a spazi e opere pubbliche, e l'applicazione sulla residua porzione, cosiddetta "fondiaria", strettamente destinata allo sfruttamento edilizio, dell'indice di fabbricabilità, non costituisce duplicazione, in danno del proprietario espropriato, rispetto alla detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo edificato, ai fini dell'accertamento del valore unitario di trasformazione del fondo da moltiplicare per la superficie fondiaria.
Se il giudice è libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti, tale prova può valere, come indizio idoneo a fornire elementi di giudizio, solo una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione, conseguendone che non può validamente formarsi il convincimento del giudicante ove vengano tratti elementi decisivi dal mero riferimento, operato da una delle parti nella comparsa conclusionale, ad una pronuncia, resa in altro processo tra le stesse parti, non acquisita agli atti, e fondata su un documento ritenuto rilevante nella causa in esame ma neppure questo acquisito, pur se controparte non abbia mosso eccezioni nella memoria di replica.
Commentario • 1
- 1. Memoria di replicahttps://www.brocardi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7518 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. RI GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON VE AE, ON VE, RI, ON VE AT, ON VE RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso l'avvocato BARTOLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHININÀ GIAMBATTISTA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO D'AVOLA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 860/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 03/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bartoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.6.1994, NE VE LV, in proprio e quale procuratore speciale di NE VE NA, NE VE MA, NE VE AT, conveniva in giudizio il Comune di Ragusa davanti alla Corte d'appello di Catania, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione relativamente a terreni in contrada Serralinena di Ragusa, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ragusa, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza depositata il 3.11.1998, la Corte d'Appello di Catania determinava l'indennità in misura pari agli interessi legali, per ciascun anno di occupazione, sulla somma di L. 176.800.000, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennità annua. Ricorrono per cassazione NE VE LV, NE VE NA, NE VE MA, NE VE AT, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Ragusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato, preliminarmente, che il controricorso del comune di Ragusa è inammissibile, in quanto notificato (23.9.1999) tardivamente, oltre gg. 40 dalla notifica del ricorso principale (2.6.1999).
Con il primo motivo di ricorso, NE VE LV, NE VE NA, NE VE MA, NE VE AT, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 194, 115, 116 c.p.c., dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, difetto e insufficienza di motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata, da un lato, per aver rifiutato la 5tima 3intetica operata dai consulenti tecnici d'ufficio, e dall'altro per aver ridotto l'importo corrispondente alla stima analitica proposta dagli stessi. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, difetto e insufficienza di motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità su un valore ancorato alla superficie effettivamente edificabile, ridistribuendola sull'intera superficie territoriale, senza tener conto che si era già considerata l'incidenza dei costi connessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 5 bis l.
8.8.1992 n. 359, dell'art. 42 Cost., difetto e insufficienza di motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità di occupazione sulla base dell'indennità di esproprio decurtata del 40%, nonostante che l'esproprio fosse stato disposto senza che il Comune avesse formulato un'offerta commisurata ai criteri di cui all'art. 5 bis. Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 c.c., difetto e insufficienza di motivazione su punti decisivi, censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato il maggior danno, rispetto agli interessi legali, per il mancato versamento di quanto spettante, con specifico riferimento agli anni successivi al 1996, in cui venne abbassato il tasso legale d'interesse.
In odine al primo motivo, sotto il profilo della stima sintetica dei due c.t.u., nominati in successione, le cui relazioni sono state disattese dalla Corte d'appello, legittimamente il giudice di merito può non attenersi al parere dell'ausiliario ove ne constati la genericità e l'inattendibilità per l'incertezza sulla provenienza delle informazioni attinte (Cass. 23.3.1988, n. 2543; 11.3.1995, n. 2865). Sotto tale profilo la doglianza si rivela di conseguenza infondata.
Sotto il profilo della stima analitica, riguardo alla deduzione per cui, tra il materiale utilizzato dai ctu nella valutazione del bene occupato, era compresa una relazione peritale, che approdava ad analoghi risultati, sulla quale era stata resa sentenza (n. 274/97) in altro giudizio avente ad oggetto terreni limitrofi, il giudice di merito se ne distacca, ritenendo preferibile la valutazione che presiede ad altra pronuncia (n. 204/98), relativa ad un terreno confinante, peraltro resa tra le stesse parti, che sarebbe motivata in modo più ampio ed esauriente rispetto alla prima.
E ancora, viene censurata la riduzione dell'edificabilità del fondo al solo 52,21% della superficie, operata dal giudice rispetto alla valutazione proposta dai ctu (75%), ovvero fondandosi su un documento mai prodotto in giudizio, anche se recepito nella stessa sentenza 204/98, tenuta presente dal giudice di merito, ma anch'essa censurabile perché in contrasto con ulteriori dati tecnici di provenienza regionale.
Al riguardo si osserva che se il giudice è libero di utilizzare per la formazione del suo convincimento anche prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse od altre parti, tale prova può valere come indizio idoneo a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio una volta che la relativa documentazione sia ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (Cass. 7 marzo 1995, n. 2616; 14 giugno 1990, n. 5792). Nella specie, della sentenza 204/98, alla cui valutazione dei fondi la pronuncia oggi impugnata trae argomenti decisivi di convincimento, e del documento assessoriale in essa citato, idoneo, secondo il giudice di merito, a far stabilire il rapporto tra superficie fondiaria e superficie territoriale, si fa menzione per la prima volta nella comparsa conclusionale del Comune. Su tali elementi la Corte d'appello fonda il proprio convincimento, senza che gli attuali ricorrenti siano stati messi in grado di replicare. Non vale osservare in contrario che nulla essi hanno eccepito nella memoria di replica. La mancanza agli atti di tali documenti, di cui neppure il giudice deve ritenersi abbia preso diretta visione (del resto, sarebbero inidonei a costituire prova, anche se frutto della personale acquisizione del giudice: Cass. 13 maggio 1982, n. 2994), impedisce la possibilità di controllo delle parti in causa ai fini della idoneità e rilevanza probatoria. La sentenza impugnata risulta quindi il prodotto di un'attività processuale viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante. Venendo al secondo motivo, esso si rivela infondato. Il dato della superficie fondiaria esprime, all'interno di una zona omogenea, l'effettiva superficie suscettibile di edificazione, con esclusione delle aree destinate ad uso pubblico, e ad essa si applica lo specifico indice di fabbricabilità. Esso attiene dunque esclusivamente alle concrete potenzialità fabbricative del fondo, del quale sia nota la natura edificatoria. I costi connessi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, diversamente, riguardano gli oneri che il proprietario dell'area situata in zona di espansione deve sobbarcarsi, al fine di conseguire un provvedimento abilitativo all'attività costruttiva: di essi deve tenersi conto procedendo alla valutazione del fondo secondo il metodo analitico-ricostruttivo, che, com'è noto, mira all'accertamento del valore di trasformazione del suolo, che risulta dalla differenza tra probabile valore venale dell'edificio costruibile sull'area interessata ed il probabile valore di costo dello stesso edificio, in esso compresi gli oneri di urbanizzazione (Cass. 1.9.1999, n. 9207). Il valore differenziale, dunque, attiene alla volumetria concretamente realizzabile sul singolo lotto, ma, ove si tratti, come nella specie, di terreno ricadente all'interno di una zona (o sottozona), che in parte dovrà essere destinata alle localizzazione per spazi ed edifici, pubblici e di uso pubblico, in assenza di un indice medio di edificabilità, quale l'indice territoriale, l'utilizzabilità del solo indice fondiario (c.d. "indice di fabbricabilità"), impone di stimare preventivamente, secondo un calcolo proporzionale, la superficie realmente destinata allo sfruttamento edilizio.
Ne consegue che lo scorporo, dalla superficie complessivamente espropriata all'interno di una zona urbanistica, di una quota destinata a spazi e opere pubbliche, e l'applicazione sulla residua porzione, c.d. "fondiaria", strettamente destinata allo sfruttamento edilizio, dell'indice di fabbricabilità, non costituisce duplicazione, in danno del proprietario espropriato, rispetto alla detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo edificato, ai fini dell'accertamento del valore unitario di trasformazione del fondo da moltiplicare per la superficie fondiaria, nel quadro del metodo di valutazione analitico-ricostruttivo. Riguardo al terzo motivo, esso si rivela fondato.
La sentenza non chiarisce se la procedura ablatoria si sia conclusa (a fronte dell'indicazione dei ricorrenti, secondo cui l'emanazione del decreto di esproprio risulterebbe dagli atti), ritenendo (non correttamente) tale circostanza irrilevante.
Ferma restando la necessità di assumere, quale base di calcolo dell'indennità di occupazione, quella dell'indennità di espropriazione, deve escludersi che nel caso di occupazione definitivamente non seguita dall'utilizzazione del bene, possa trovare applicazione la riduzione del quaranta per cento, prevista dal comma 1 del citato art. 5 bis ed evitabile solo con la cessione volontaria, di cui al comma 2 della norma, poiché, avendo scelto la pubblica amministrazione di non utilizzare il bene, detta cessione è impossibile ed essendolo per scelta dell'amministrazione, non è ammissibile che la posizione del privato possa negativamente essere incisa da detta scelta (Cass. 3.9.1999, n. 9286). A tale principio non si sarebbe attenuta la sentenza, qualora non sia nella specie intervenuto il decreto di esproprio, sull'erroneo presupposto per cui, anche in tal caso all'indennità virtuale, quale base di calcolo per la determinazione dell'indennità di occupazione, dovrebbe essere meccanicamente applicata la decurtazione del 40%.
Diversamente, nel caso in cui l'espropriazione sia intervenuta, riguardo alle espropriazioni disposte nella disciplina a regime, successiva all'entrata in vigore dell'art. 5 bis l. 359/92, la possibilità di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma i dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40%, di cui al comma 2, dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa, salvo i casi limite di mancanza dell'offerta amministrativa o di offerte la cui irrisorietà o mera, simbolicità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 29 settembre 1999, n. 10797). Il nuovo esame, che dovrà compiere il giudice di rinvio, sarà diretto ad individuare la disciplina applicabile, facendo uso dei principi testè enunciati e tenendo conto dell'esito della procedura ablatoria.
Il quarto motivo, attinente alla rivalutazione del credito base, che deve essere accertato, resta assorbito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il secondo. In relazione alle censure accolte cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001