Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
02 REPUBBLICA ITALIANA E UPPEM DUCASSAZIONE0 1 2 05 a i p IN NOME DEL POPOLO ALIANO o c o t o LA CO f Oggetto SEI ONE SECONDA CIVILE босазанные об Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: жиблиза Dott. Mario SPADONE -Presidente- R.G.N. 25529/00 Cron. 3015 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere 347 - Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 26/09/01 - Dott. Olindo SCHETTINO ->Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio- IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig.
1.55 per diritti COND VIA VITTORIO VENETO 92 BRESSO (MI), in persona 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE del suo Amm.re pro tempore Sig. LADISLAO VILLA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato F CARLO LA PORTA, difeso dall'avvocato FRANCESCO CACCIOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLER A GRASSI SILVANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che lo difende unitamente all'avvocato2001 1257 FRANCESCO PAGANUZZI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso l'ordinanza n. 529/00 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 01/06/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI chiede che la Suprema Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità della domanda con le pronunce di legge. . т е в и р П -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza resa il 16 luglio 1997, rigettò il gravame proposto dal Condominio di via Vittorio Veneto n. 18, in Bresso, avversO la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta dalla condomina SI RA, aveva dichiarata la invalidità di delibere assembleari relative alla ripartizione di alcune spese per servizi comuni, per le quote poste a carico dell'attrice. Propose ricorso per cassazione il Condominio e questa Suprema Corte, in accoglimento dell'ecce- zione sollevata dalla controricorrente RA e condivisa dal P.M., con ordinanza n. 529 del 1° giugno 2000, ha dichiarato inammissibile il . t u ricorso, rilevando che: a) la procura ad litem, т h е c resa a margine del ricorso con firma illeggibile, u r risultava rilasciata a favore dell'Avvocato Damiano Coro Allo, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
b) in calce al ricorso era apposto altro mandato a favore degli Avv. ESco mue Cacciola, Coromullo e Giampietro Dall'Ara, ma non sottoscritto da alcuno, pur se seguito da autenticazione sottoscritta in maniera illegibile;
c) pertanto, doveva necessariamente concludersi nel 3 senso che l'atto proveniva da difensore privo di mandato oppure non abilitato. Avverso tale ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., il Condominio, adducendo che la decisione revocanda si difonda su di un "gravissimo errore materiale e fatto, risultante dai documenti e dagli atti” e consistente nel fatto che, contrariamente a quanto ritenuto da questa Suprema Corte, il mandato a margine non risulta conferito solo a favore dello Avv. Coromullo, bensì anche a favore dell'Avv. Cacciola, abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori e contiene l'elezione di domicilio in Roma, presso lo studio dell'Avv. Ferruccio La Porta;
inoltre sono perfettamente т leggibili la firma dell'amministratore del и Condominio e quella per autentica dell'Avv. в и Cacciola. Ч Resiste al ricorso la RA, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità. V'è memoria difensiva della ricorrente. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento di tale eccezione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso હૈ inammissibile, perché, in violazione dell'art. 395, n. 4°, cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 391-bis stesso codice, si fonda sulla deduzione di un errore su di un fatto che costitui punto controverso nel digiudizio cassazione che si concluse con la decisione revocanda, fondata esclusivamente sull'accertamento che, a parere del ricorrente, costituirebbe frutto dell'errore revocatorio. E', agevole, invero, rilevare che la validità del mandato ad litem reso dal ricorrente Condominio per la proposizione del giudizio di cassazione costitui oggetto dell'esame preliminare, conclusosi per la invalidità del mandato, compiuto da questa Corte in quel giudizio e che l'ordinanza d'inam- missibilità resa a definizione di quel giudizio si ит fonda proprio sul rilievo che, contrariamente a ив quanto ora si sostiene dal Condominio, la procura a margine risultava rilasciata solo a favore dello ч nue Coromullo, non abilitato all'esercizio del Avv. patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Pertanto, facendo difetto uno dei presupposti richiesti dalla legge per la produzione della domanda di revocazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare 5 alla controricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla
contro
- ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive £.3125.800 (€ 1614,34), di cui £., 3.000.000 per onorari. 99'078 (1549,37 €) Così deciso in Roma, addi 26 settembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Ризіоника He Corrigliere extensore Imadan ураровете IL CANCELLIERE C1 NC IA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 ES valgrid 22 TE ROMA 4 CENTOQUARANTANOVE/77), AGENTA DELLE 149,77 ..Series. 2002 ....! Registrato in data € II Dirigente Area Servizi Versate (Bott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) din 2 iziari Responsabile Servizio Atti G ) (Dr. M. RACCICHI c # 6