Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Nella domanda con cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e abbia chiesto il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un determinato contratto collettivo deve ritenersi implicita la richiesta (non configurabile, quindi, come domanda nuova ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.) di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; pertanto, il giudice del merito, ove ritenga inoperante nella specie il contratto collettivo invocato, può e deve esaminare il fondamento della domanda sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10767 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI GE RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN GE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 208/98 del Tribunale di LARINO depositata il 31/12/98 R.G.N. 377/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE NOTARIIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 settembre 1997 NG MA IE proponeva appello avverso la sentenza n. 121/96 con la quale il RE di Larino, dopo aver riconosciuto che la sig.na NG OM aveva lavorato "alle dipendenze della ditta NG MA IE ininterrottamente dal 1 agosto 1984 all'8 giugno 1986, in qualità di apprendista commessa di 5^ livello, senza regolarizzazione contributiva e senza retribuzione, e quindi, dal 9 giugno 1986 al 5 agosto 1989, con regolarizzazione contributiva e retributiva", condannava essa IE "a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale di NG OM a partire dalla data dell'1 agosto 1984 e a pagare alla predetta OM la differenza retributiva di lire 7.432.000, pari alla differenza tra il calcolato ed il percepito", oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, con compensazione delle spese tra le parti nella misura del 50%.
La ricorrente in grado di appello impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: 1) le richieste di differenze retributive per il periodo di lavoro dall'1 agosto 1984 all'8 giugno 1986, riconosciute dal RE, dovevano considerarsi inammissibili perché coperte da prescrizione quinquennale alla data della notifica del ricorso originario (19 settembre 1990); 2) la sentenza aveva retrodatato la decorrenza del rapporto di lavoro all'1 agosto 1984 erroneamente valutando le risultanze delle deposizioni testimoniali rese dai testi IL, RC e IN, deposizioni che, in ogni caso, non avevano fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - per il periodo 84/86 - con riferimento agli indici elaborati dalla giurisprudenza (orario predeterminato, continuità della prestazione, vincolo gerarchico, ecc.); 3) il RE, inoltre, oltre ad avere travisato e male interpretato le testimonianze raccolte, aveva del tutto omesso ogni valutazione in ordine alla effettiva portata delle prestazioni lavorative rese per il periodo - per il quale non vi era contestazione - 86/89, prestazioni che erano risultate, sulla base delle prove raccolte, di modesta entità, qualità e quantità, in ogni caso inferiori a quanto stabilito nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti che prevedeva cinque ore giornaliere;
4) non erano infine applicabili al rapporto di lavoro oggetto di causa le tariffe di cui al CCNL di categoria, ritenendo tale retribuzione equa ai sensi dell'art. 36 Cost., non essendo la ditta datrice di lavoro iscritta ad alcuna associazione sindacale ed avendo la ricorrente in primo grado invocato l'applicazione dei minimi tariffari previsti dai CCNL e non la retribuzione equa di cui all'art. 36 Cost. "per cui non era consentita un'estensione della domanda attrice ultra petitum"; 5) infine, deduceva ancora l'appellante, che, quand'anche si fosse voluto ritenere applicabile l'art. 36 Cost., nondimeno la sentenza sarebbe risultata errata per essere stata omessa ogni valutazione sui "criteri di quantità e qualità del lavoro svolto dalla OM che, per la frammentarietà delle prestazioni lavorative, escludevano la sussunzione delle tariffe collettive nella loro interezza per un orario pieno di cinque ore, esistendo la prova della mancata prestazione di un tale orario".
Per i motivi sopra esposti la IE, in accoglimento del proposto appello, chiedeva che il Tribunale dichiarasse inammissibile, improponibile, infondata ovvero rigettasse l'avversa domanda di differenze retributive, con ogni conseguenza.
Si costituiva nel giudizio di secondo grado NG OM la quale deduceva in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per essere stato lo stesso proposto, in data 17 settembre 1997, oltre i termini di legge decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado che era avvenuta, a detta della resistente, il 19 aprile 1997. Contestava, inoltre, la OM, tutte le deduzioni avversarie proposte come motivi di appello, deducendone la infondatezza, e proponeva contestualmente appello incidentale avverso la medesima sentenza che meritava di essere riformata nella parte in cui riconosceva che l'orario di lavoro svolto dalla OM alle dipendenze della IE aveva avuto la durata giornaliera di cinque ore.
Secondo l'appellante in via incidentale, infatti, il RE erroneamente aveva ritenuto tale la durata dell'orario di lavoro, ciò argomentando anche dall'esistenza di un contratto, sottoscritto dalla ricorrente, con l'indicazione del part-time. Ebbene, tale contratto, non essendo mai stato prodotto in giudizio, in ogni caso non poteva essere valutato come fonte di prova. Nè valore probatorio in tal senso potevano assumere le buste paga, sebbene sottoscritte dalla lavoratrice, o le scritture contabili. Il RE, inoltre era incorso in vizio di omessa pronuncia in ordine alla richiesta di assunzione delle testimonianze dei testi GI e NI avanzata dalla ricorrente all'esito della deposizione del teste AR, ne' il RE aveva esercitato i propri poteri d'ufficio senza fornire alcuna spiegazione sui motivi di tale mancato esercizio.
Per tali motivi NG OM concludeva per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento di quello incidentale e per l'effetto chiedeva la condanna della IE al pagamento della somma, maggiore rispetto a quella riconosciuta dal RE, indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (corrispondente alla retribuzione dovuta, secondo i minimi tariffari, per una prestazione lavorativa di otto ore giornaliere).
In subordine, qualora il Tribunale avesse dovuto ritenere non raggiunta la prova in tal senso, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze articolate nel ricorso introduttivo a mezzo dei predetti testi GI e NI.
Con sentenza del 3/31 dicembre 1998, l'adito Tribunale di Larino rigettava entrambi gli appelli.
Per la cassazione di tale decisione ricorre IE NG MA con sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. La OM non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonché dell'art. 90 legge 26 novembre 1990 n. 353, come modificata dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1995 n. 534, di conversione del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432,
censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile la sollevata eccezione di prescrizione relativa alle retribuzioni non corrisposte e riconosciute come dovute dal RE per il periodo 1 agosto 1984/8 giugno 1986, ostandovi il disposto del vigente art. 345 c.p.c., per il quale in appello "non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Al contrario, essendo stato introdotto il giudizio con ricorso del 4 settembre 1990, trovava applicazione alla fattispecie la disciplina transitoria con conseguente ultrattività dell'art. 345, nella formulazione preesistente alla legge n. 353 del 1990, che consentiva di sollevare in grado di appello le eccezioni in senso stretto, quale quella di prescrizione.
Il motivo è infondato.
Invero, nelle cause di lavoro, quale quella in oggetto, la particolare disciplina dettata dalla legge n. 533 del 1973, comporta il divieto di proporre nuove eccezioni, sempre che si tratti di eccezioni in senso proprio, ossia di quelle non rilevabili di ufficio;
divieto stabilito per il giudizio d'appello dall'art. 437 c.p.c., in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 416 c.p.c.
Ne discende che l'eccezione di prescrizione, avendo natura di eccezione in senso proprio, non può essere proposta per la prima volta in appello, ostandovi il disposto del secondo comma dell'art. 437 cit., il quale sancisce espressamente l'inammissibilità di "nuove domande ed eccezioni" (ex plurimis, Cass.29 maggio 1991 n. 6086). Nella specie, pertanto, il Tribunale di Larino, pur facendo riferimento all'art. 345 c.p.c., anziché all'art. 437 c.p.c., rettamente ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla IE NG MA per la prima volta in appello. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), violazione del divieto di reformatio in peius e del giudicato interno, nullità del procedimento e motivazione illogica e contraddittoria (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il rapporto di lavoro della OM avrebbe avuto inizio dall'1 agosto 1984 anziché dal 9 giugno 1986, data della formale assunzione della lavoratrice. In particolare, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia rigettato l'appello, modificando d'ufficio la decisione di primo grado in punti non oggetto di gravame. Tali punti riguarderebbero la valutazione di inattendibilità del teste IL operata dal RE, ritenuto invece pienamente attendibile dal Tribunale, mentre "la deposizione del teste AR è stata qualificata inammissibile ed espressione di giudizio", nonostante l'assenza di impugnazione dei suddetti profili.
La censura non può essere condivisa poiché si basa sull'erroneo presupposto che il giudicato si forni sulla valutazione delle testimonianze operata dal giudice piuttosto che sulle statuizioni emesse e sulle questioni decise con la sentenza, ancorché fondate su detta valutazione (art. 324 c.p.c. e 2909 c.c.). Nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che la stessa IE aveva contestato la pronuncia di primo grado, lamentando, fra l'altro, la erronea retrodatazione della decorrenza del rapporto di lavoro all'1 agosto 1984 per effetto di una altrettanto erronea valutazione delle testimonianze raccolte, devolvendo, in tal modo, al Giudice d'appello il potere di riesaminare le risultanze istruttorie per trarne eventualmente conclusioni diverse da quelle del primo Giudice ed impedire il passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
Nè può ravvisarsi nell'iter argomentativo seguito dal Tribunale alcun vizio di motivazione, avendo il Giudice d'appello fornito ampia giustificazione delle ragioni che l'inducevano a non condividere la valutazione di inattendibilità del teste IL, operata dal RE, sia evidenziando l'assenza di adeguata dimostrazione circa un preteso dissidio del teste con la IE sia esaltando il riferimento delle sue dichiarazioni a circostanze dettagliate constatate di persona.
Orbene, - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al. giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.
Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Alla luce di tale principio deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Larino. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c. ed illogicità e contraddittorietà di motivazione, censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui, pur in assenza dei presupposti richiesti da detto articolo, aveva ritenuto che, essendo le mansioni svolte dalla OM, al momento dell'assunzione "formale", quelle di commessa 5^ livello, era ragionevole presumere che le medesime mansioni fossero state svolte dalla stessa per il periodo precedente.
Anche tale motivo è privo di fondamento, giacché il Tribunale perviene a tale convinzione richiamando la deposizione dell'IL in merito alla "continuità della prestazione lavorativa ed all'oggetto della prestazione (sedeva alla cassa e sistemava la merce sugli scaffali)", sicuri indici dell'esistenza, anche nel periodo 1984/86, di un rapporto di lavoro subordinato.
Trattasi, anche in questo caso, di una valutazione del materiale probatorio sottratta al sindacato del giudice di legittimità, perché sorretta da congrua motivazione.
Con il quarto motivo, la IE, denuncia "violazione del principio della domanda" ed omessa e insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Precisa che, non essendo iscritta ad alcuna associazione sindacale, pur avendo impugnato il capo di sentenza pretorile che aveva riconosciuto differenze retributive in base all'art. 36 Cost., nonostante nel ricorso introduttivo la OM avesse richiesto differenze salariali basate sulla diretta applicabilità del CCNL del settore commercio, il Tribunale non aveva esaminato tale questione e, comunque, si era pronunciato con motivazione carente ed insufficiente.
La censura è infondata se si considera che il Giudice a quo ha preso in specifica considerazione il motivo di appello in parola, osservando che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la OM si era limitata a richiedere una somma di denaro "pari alla differenza tra il salario spettante e quello versato"; pertanto alcun vizio di ultrapetizione era riscontrabile nella pronuncia del RE che aveva ritenuto spettante alla lavoratrice una retribuzione pari alle tariffe minime previste dai CCNL, pur non essendo la IE iscritta ad associazioni di categoria firmatarie del Contratto, posto che le paghe riportate in tali contratti indicano un minimo retributivo, da porre a parametro di una valutazione equitativa della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione. Trattasi di argomentazione ampiamente e correttamente motivata sulla scorta dell'orientamento consolidato di questa Corte in materia, alla cui stregua nella domanda con cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e abbia chiesto il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un determinato contratto collettivo deve ritenersi implicita la richiesta (non configurabile, quindi, come domanda nuova ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.) di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 3 6
Cost.; pertanto, il giudice del merito, ove ritenga inoperante, nella concreta fattispecie, il contratto collettivo invocato, può e deve esaminare il fondamento della domanda sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (ex plurimis, Cass. 3 dicembre 1994 n. 10367). Con il quinto motivo, la ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo concernente la ritenuta applicabilità del contratto collettivo per il settore commercio e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si duole che il Tribunale abbia ritenuto l'art. 36 Cost.
"immediatamente precettivo" e tale da consentire l'immediata applicabilità delle tariffe collettive, senza necessità di dimostrarne i presupposti costituiti da qualità e quantità della prestazione ed insufficienza della prestazione.
Tale motivo, da esaminare unitamente al successivo, con cui si deduce violazione di legge e motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al punto decisivo della mancata prestazione dell'orario di lavoro di cinque ore, è infondato, così come è infondato quest'ultimo.
Invero, posto che la portata precettiva dell'art. 36 Cost. rappresenta un dato acquisito da tempo sia in dottrina che in giurisprudenza (ex plurimis, tra le più remote, Cass. 13 settembre 1954 n. 3046), il Tribunale ha proceduto alla sua applicazione, tenendo conto dei dati necessari occorrenti per la determinazione del quantum, ossia: a) dell'orario lavorativo di cinque ore giornaliere, come da contratto sottoscritto dalle parti, e non smentito dalle risultanze istruttorie, riflettentesi anche per il periodo precedente alla "formale" costituzione del rapporto;
b) della prestazione espletata (propria dell'apprendista commessa e commessa); c) dei minimi retributivi previsti dal CCNL del settore commercio, rispondenti, in linea di principio, ai criteri da adottare, ai sensi dell'art. 36 Cost., per la determinazione dell'"equa retribuzione". Non emergendo, in tale iter argomentativo, alcuna violazione di legge nè riscontrandosi, nel ragionamento svolto, alcun vizio di motivazione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di questo giudizio, non essendosi la OM costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001